Decreto dignità, pubblicato in Gazzetta ufficiale

Redazione 16/07/18
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 161 del 13 luglio 2018 – il c.d. “Decreto dignità” (Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018). Il testo, voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ed  entrato in vigore il 14 luglio 2018, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 luglio 2018 e poi ritoccato, prima della firma del Presidente della Repubblica. Assegnato in sede referente alle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera, inizia l’iter parlamentare il 16 luglio 2018, per poi essere convertito in legge entro l’11 settembre 2018.

Questi in sintesi i principali temi toccati dal Decreto:

Lotta al precariato ed al licenziamento senza giusta causa

L’art. 1 prevede che i contratti a tempo determinato non possano avere una durata superiore a 12 mesi e che l’eventuale proroga o rinnovo, che dovrà essere comunque inferiore ai 24 mesi, potrà avvenire solo per esigenze temporanee ed oggettive, come la necessità di far fronte ad incrementi significativi dell’attività ordinaria. Rispetto alla versione precedente, è stato eliminato l’obbligo di indicare la causale dei contratti stagionali (modifica a favore degli imprenditori).

L’art. 2 del Decreto stabilisce che al lavoratore assunto a tempo determinato è applicata la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (Capo terzo D.Lgs. 81/2015), escludendo tuttavia l’applicazione degli articoli relativi al diritto di precedenza nell’assunzione (art. 24) ed al numero complessivo degli occupati a tempo determinato (art. 23).

L’art. 3 dispone invece l’aumento dello 0,5 del contributo addizionale – attualmente dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Aumentata infine da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità, l’indennità dovuta in caso di licenziamento senza giusta causa.

Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

L’art. 5 dispone che le imprese italiane ed estere che operano nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di stato il quale preveda l’effettuazione di investimenti produttivi, e che in seguito abbiano deciso di delocalizzare tutta o parte della loro attività economica fuori dai confini nazionali, decadano dal beneficio.  Inoltre, se dette aziende decidano di spostarsi in un paese che non fa parte dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, potranno essere sanzionate dalle due alle quattro volte l’aiuto ricevuto.

L’art. 6 stabilisce  che in caso di finanziamenti statali che prevedano la valutazione dell’impatto occupazionale, il beneficio decade se l’impresa che ne fruisce decida di procedere ad una riduzione dei propri dipendenti superiore al 10% (la decadenza dal beneficio diviene totale nel caso perda il lavoro più del 50% dei dipendenti).

L’art. 7 impedisce l’applicazione del credito d’imposta per i costi relativi ad operazioni di ricerca e sviluppo  con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Lotta alla ludopatia

L’art. 8 sancisce il divieto di pubblicizzare il gioco d’azzardo con qualunque mezzo, tra cui le manifestazioni sportive, culturali ed artistiche, le trasmissioni televisive, radiofoniche, la stampa quotidiana o periodica, le pubblicazioni ed affissioni via internet.

Semplificazione fiscale

L’art. 9 apporta delle modiche all’istituto del c.d. redditometro, mentre l’art. 10 rimanda la scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). L’art. 10, infine, abolisce il sistema dello split payment.

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