Decreto del fare: più controllo per i preconcordati

Redazione 21/06/13
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Anna Costagliola

Lo strumento del cosiddetto «concordato in bianco» è stato introdotto dal D.L. 83/2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività. Si consente, infatti, all’imprenditore, di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione richiesta. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra 60 e 120 giorni (prorogabile fino a 180 in presenza di giustificati motivi), per integrare il ricorso. In questo modo il debitore può beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio (contro azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori) connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza.

I Tribunali italiani sono stati sommersi da domande di concordato in bianco, che si sono risolte in un mero strumento per dilazionare la dichiarazione di fallimento. Al fine di impedire condotte abusive della domanda di concordato in bianco, con il cd. «decreto del fare», in attesa di pubblicazione in Gazzetta, sono stati introdotti alcuni correttivi in ordine alle modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo in bianco e agli adempimenti a carico del debitore nella fase di pre-concordato.

Si prevede innanziutto, per fini di maggiore trasparenza, l’obbligo per il debitore di allegare alla domanda di preconcordato (oltre agli ultimi tre bilanci) anche un elenco dettagliato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti.

Al Tribunale viene espressamente riconosciuto il potere di anticipare la nomina del commissario giudiziale, il quale deve sorvegliare l’operato, esaminare le scritture contabili, e deve riferire di eventuali atti in frode ai creditori, come indicati dall’art. 173 l. fall. Quando il Tribunale accerti, anche per il tramite della segnalazione del commissario giudiziale, che il debitore ha posto in essere condotte pregiudizievoli delle ragioni dei creditori, è prevista immediata cancellazione degli effetti protettivi conseguenti alla presentazione della domanda di preconcordato, mediante dichiarazione di improcedibilità della stessa alla quale può far seguito, ricorrendone i presupposti, la dichiarazione di fallimento.

Diviene obbligatorio per il debitore depositare un’informativa periodica finanziaria, con cadenza almeno mensile, da inserire nel registro delle imprese a cura della cancelleria del Tribunale, al fine di consentire ai creditori di verificare che la prosecuzione dell’attività non abbia conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio del debitore.

Gli obblighi informativi a carico del debitore sono estesi anche all’attività compiuta per la predisposizione della proposta e del piano, con l’obiettivo di consentire al Tribunale di verificare e reprimere eventuali abusi. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale, se nominato, abbrevia il termine assegnato per la presentazione degli stessi.

Con tali modifiche, di fatto, si è voluto evitare un uso meramente strumentale del concordato in bianco, quale mezzo volto esclusivamente a dilazionare la dichiarazione di fallimento.

 

 

 

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