Decreto del fare: il parere della Commissione Giustizia alla Camera sulle misure in materia di giustizia civile

Redazione 12/07/13
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Anna Costagliola

Parere favorevole reso dalla commissione Giustizia della Camera sul disegno di legge di conversione del cd. decreto del fare (D.L. 69/2013), ma con 54 condizioni, presentate sotto forma di emendamenti al testo.

La Commissione ha riconosciuto che lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori di svantaggio competitivo per la società italiana, in considerazione dei tempi lunghi del processo e del costante aumento del numero di condanne riportate dallo Stato italiano per violazione del termine della ragionevole durata dei processi. Per questo motivo la materia della giustizia è oramai stabilmente inserita in iniziative legislative governative di contenuto multisettoriale volte ad affrontare complessivamente l’obiettivo di assicurare competitività all’economia italiana. Anche in questa occasione è stato scelto dal Governo lo strumento del decreto-legge a fronte della necessità ed urgenza di rilanciare l’economia del Paese e dell’esigenza di mandare ai mercati internazionali un segnale decisivo di immediata ripresa dell’Italia. Sebbene la Commissione prenda atto della «necessità e urgenza» di rilanciare l’economia, tuttavia auspica per il futuro che le iniziative in materia di giustizia siano adottate dal Governo facendo ricorso a provvedimenti circoscritti a tale materia, utilizzando lo strumento della decretazione d’urgenza solo nei casi in cui sia strettamente necessario.

Premesso che le disposizioni in materia di giustizia rispondono complessivamente all’esigenza, evidenziata dalla Commissione Europea, di abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l’alto livello del contenzioso, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, la Commissione solleva alcune osservazioni critiche in relazione ai singoli aspetti di disciplina coinvolti dall’intervento riformatore che ha interessato le misure processuali. In particolare:

a) la proposta transattiva o conciliativa del giudice, prevista come obbligatoria dal nuovo art. 185bis c.p.c. pur in assenza di sanzioni nei confronti del giudice in caso di inerzia, potrebbe, da un lato, mal conciliarsi con l’esigenza di evitare che il giudice anticipi il proprio giudizio, e, dall’altro, richiedere sin dalla prima udienza uno studio approfondito del fascicolo di causa che non sempre è possibile effettuare in tale fase in maniera adeguata da poter anticipare la decisione stessa della causa.

Con riguardo a detta proposta, la Commissione ritiene opportuno introdurre un’apposita disposizione che stabilisca che essa, anche se formulata dal giudice in termini molto specifici, per cui può apparire effettivamente un’anticipazione di giudizio, non può costituire motivo di ricusazione o di astensione; diversamente il processo potrebbe subire notevoli rallentamenti per istanze di ricusazione o indurre il giudice a formulare proposte molto generiche e quindi inutili.

Non appare congruo, inoltre, considerare il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice come comportamento valutabile ai fini del giudizio, secondo quanto previsto dall’articolo 185bis;

b) la previsione relativa alla semplificazione della motivazione della sentenza di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c. appare inopportuna, in un’ottica di tutela del diritto di difesa delle parti, nella parte in cui consente che detta motivazione possa fare esclusivo riferimento a precedenti conformi o essere formulata sulla base di rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

c) la nomina del commissario giudiziale da parte del Tribunale, relativamente al concordato in bianco, rappresenta un significativo strumento di controllo dell’impresa in crisi al fine di verificare se questa si stia effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento dei creditori, per cui sembra opportuno prevedere l’obbligatorietà della nomina in luogo della sua discrezionalità.

Quanto alle misure in materia di mediazione civile e commerciale, che reintroducono l’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento pre-contenzioso diretto a selezionare l’accesso alla giustizia, la Commissione propone una serie di correttivi che possono così sintetizzarsi:

a) dovrebbe essere seriamente valutata la proposta di introdurre nell’ordinamento il cosiddetto procedimento di «negoziazione assistita», sperimentata già in altri Paesi d’Europa e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo attraverso una procedura cogestita dagli avvocati e finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi brevi e costi contenuti;

b) in ragione dell’obbligatorietà del ricorso ad uno strumento pre-contenzioso, appare opportuno prevedere che l’attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio siano assistiti dagli avvocati delle parti;

c) con riferimento agli avvocati mediatori di diritto, appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione debbano essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati. In via più generale, si sottolinea come, pur non prevedendo il D.L. 69/2013 alcuna integrazione o modifica del D.Lgs. 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto in materia di formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dall’efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dall’effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi;

d) si propone che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni si faccia un monitoraggio sugli esiti di tale sperimentazione;

e) si ritiene di dover riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all’accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell’accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative;

f) non appare condivisibile la scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dal novellato art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

Pure non condivisibile viene ritenuta la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili, che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l’emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti. Ancora la mediazione dovrebbe estendersi alle controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, nonché alle controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale e ai contratti di somministrazione;

g) non appare condivisibile la previsione relativa al cd. incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, la quale finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell’istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della mediabilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub-procedimento;

h) appare in contrasto con la natura obbligatoria dell’istituto la previsione del pagamento di un’indennità di mediazione, nel caso di fallimento dell’esperimento della stessa, assumendo tale previsione una valenza punitiva;

i) a fronte dell’obbligatorietà della mediazione si suggerisce di consentire al giudice di stabilire, caso per caso, se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economiche delle controversie. Addirittura potrebbe valutarsi se, al fine di promuovere l’istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito.

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