Decreto del fare, dal 2 luglio una data di efficacia unica per gli obblighi amministrativi

Redazione 21/06/13
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Lilla Laperuta

Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione. Al riguardo l’art. 28 del decreto del fare“, ha stabilito che negli atti normativi del Governo e nei regolamenti ministeriali dovrà essere fissata la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore. La previsione fa salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea.

Si precisa, ancora, che l’obbligo si applica esclusivamente agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

Contestualmente è previsto che il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti debba pubblicare sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi, e comunicarlo tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale

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