Decreto crescita 2.0: escluse dalle vigenti procedure concorsuali le nuove start-up innovative

Redazione 11/10/12
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Anna Costagliola

Una parte importante della bozza del decreto Crescita 2.0 approvato dal Governo contempla disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, l’attrazione di talenti e di capitali dall’estero, nonché la promozione di una cultura della trasparenza, dell’imprenditorialità e del rischio. Si tratta del capitolo relativo alle imprese start-up innovative, per le quali è previsto un pacchetto di agevolazioni fiscali che non si limita soltanto alle misure riguardanti gli investimenti nelle start-up, ma più in generale investe la intera fiscalità dei soggetti coinvolti nel settore dell’innovazione.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (start-up); le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura, ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.

Si tratta, dunque, di società che, se in possesso di determinati requisiti, godono di una serie di misure fiscali di favore, con deroghe anche al diritto societario e al diritto fallimentare, e che sono destinatarie anche di disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato. In particolare, deve trattarsi di società di capitali costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e con oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Il nuovo pacchetto di norme mira a disciplinare anche il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa (art. 31), tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della L. 3/2012, come rivisitato ad opera dello stesso decreto sulla crescita. L’esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di «start-up» innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società.

L’obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare, fondato sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.

Una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria regolata dalla sezione II del capo II della legge 3/2012, i dati relativi ai soci della start-up innovativa non saranno più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Naturalmente restano pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura.

L’applicazione della nuova disciplina prescritta per tale tipologia di società cessa con la perdita di uno dei requisiti previsti prima della scadenza di 4 anni dalla data di costituzione e, in ogni caso, una volta decorsi 4 anni dalla data di costituzione.

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