Decadenza responsabilità genitoriale: Cassazione su ascolto del minore

Cassazione 32328/2025: decadenza ex art. 330 c.c. come extrema ratio, ascolto del minore e limiti del ricorso. Spunti pratici.

Redazione 15/12/25
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L’ordinanza della Cassazione, Prima Sezione civile, 11 dicembre 2025, n. 32328, interviene su un tema centrale nel contenzioso familiare: la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., misura di natura “ablativa” che incide su diritti personalissimi e di rango costituzionale. Il caso nasce da una conflittualità protratta tra genitori non coniugati e dalla richiesta paterna di dichiarare decaduta la madre, sulla base di condotte asseritamente violente e di un dedotto inadempimento dell’obbligo di mantenimento. Dopo la pronuncia di decadenza del Tribunale per i minorenni, la Corte d’appello di Bari accoglie il reclamo della madre e revoca la misura, valorizzando l’inadeguatezza probatoria del quadro accusatorio, elementi tecnici (CTU e consulenze) e la sproporzione della decadenza rispetto al “best interest” del minore. La Cassazione, ritenuto ammissibile il ricorso per la natura decisoria e definitiva “rebus sic stantibus” del decreto impugnato, rigetta nel merito, riaffermando i confini del sindacato di legittimità e la logica di extrema ratio dell’art. 330 c.c. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli

Corte di Cassazione -sez. I civ.- sentenza n. 32328 dell’11-12-2025

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Indice

1. Decadenza ex art. 330 c.c. come extrema ratio e giudicato “rebus sic stantibus”


Il primo snodo riguarda l’inquadramento processuale: i provvedimenti “de potestate” ex artt. 330, 333 e 336 c.c., quando adottati in via non meramente provvisoria e urgente, sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., poiché incidono stabilmente (pur allo stato degli atti) su diritti fondamentali e sono modificabili solo per sopravvenienze di fatto. Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce la lettura combinata degli artt. 330 e 333 c.c.: la decadenza richiede una violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali (o abuso dei poteri) che si traduca in grave pregiudizio per il figlio, e presuppone che misure meno invasive non siano idonee a tutelare l’interesse del minore. In tale prospettiva, la “cancellazione” del ruolo genitoriale non può fondarsi su elementi presuntivi fragili o su una ricostruzione non corroborata da riscontri coerenti nell’istruttoria complessiva. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli

2. Ascolto del minore e motivazione sull’esonero: quando l’audizione non è necessaria


Uno dei motivi di ricorso denunciava la mancata audizione del minore in sede di reclamo. La Cassazione lo dichiara infondato, evidenziando due profili: (i) la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022 non si applica ai procedimenti instaurati anteriormente; (ii) l’ascolto era già avvenuto dinanzi al Tribunale per i minorenni e in epoca recente in altri contesti (anche tramite consulenti), e la Corte d’appello aveva fornito motivazione specifica circa l’inopportunità di una nuova audizione per evitare un ulteriore disagio emotivo, in linea con l’art. 336-bis c.c. La regola operativa che se ne ricava è chiara: l’ascolto è adempimento essenziale, ma può esserne giustificata la reiterazione negata se il giudice esplicita, in modo puntuale, perché l’ulteriore audizione contrasterebbe con l’interesse del minore e perché le sue istanze risultano già adeguatamente acquisite.

3. Prove, CTU e limiti del ricorso: specificità e “fatto storico” ex art. 360 n. 5 c.p.c.


La parte più istruttiva dell’ordinanza è sul perimetro del controllo di legittimità. La Corte affronta congiuntamente le censure che contestano valutazione della CTU, relazioni, presunzioni e ricostruzione dei fatti (anche sul mantenimento), rilevando: difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. quando il ricorrente non trascrive le parti decisive dei documenti su cui fonda la critica; e inammissibilità delle doglianze che mirano a una rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione. Importante il richiamo al nuovo assetto dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: l’omesso esame deve riguardare un “fatto storico” decisivo, non un documento in quanto tale (come CTU o relazioni) quando quel materiale sia già stato esaminato dal giudice di merito. Ne deriva una linea difensiva netta: in legittimità occorre selezionare circostanze storiche specifiche, decisive e non valutate, evitando di trasformare il ricorso in una critica generale alla motivazione o alla ponderazione delle prove.

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4. Indicazioni operative per avvocati e curatori: come impostare reclamo e ricorso in casi 330 c.c.


Sul piano pratico, la decisione offre tre indicazioni. Primo: nel reclamo contro la decadenza ex art. 330 c.c. è decisivo lavorare su proporzionalità e gradualità, dimostrando perché misure ex art. 333 c.c. (supporto, prescrizioni, monitoraggio, percorsi terapeutici) siano più adeguate, e perché l’ablazione sia sproporzionata rispetto al rischio attuale. Secondo: sul tema ascolto del minore, chi contesta l’omessa audizione deve confrontarsi con l’eventuale motivazione sull’esonero e con la storia processuale delle audizioni già svolte; chi la difende deve documentare, con precisione, quando e come il minore è stato ascoltato e perché un’ulteriore audizione sarebbe pregiudizievole. Terzo: in Cassazione la cura redazionale è sostanza: trascrivere i passaggi rilevanti dei documenti, individuare “fatti storici” realmente decisivi, e costruire motivi che dialoghino con la ratio decidendi (extrema ratio, gravità del pregiudizio, attendibilità delle dichiarazioni, riscontri oggettivi), evitando censure meramente reiterative. In questa materia, la tenuta del ricorso dipende tanto dalla tecnica processuale quanto dalla capacità di convertire il conflitto familiare in un quadro probatorio rigoroso e verificabile.

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