De minimis non curat praetor: il principio della “soglia minima” ai fini della tutela risarcitoria tra ermetismo normativo e ricalibrature giurisprudenziali

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Arbitro presso la Camera Arbitrale del Centro Nazionale di Studi di Diritto Condominiale (CESCOND).

Studente di Giurisprudenza alla LUISS “Guido Carli”.

 

SOMMARIO  1. Considerazione iniziale 2.. Il fatto: il caso dell’Ateneo che pubblichi sul web le generalità dei propri specializzandi. 3. La prima doglianza: irrisarcibilità del danno morale soggettivo. 4. Il difficile tema della soglia di risarcibilità.

 

  1. 1.     Considerazione iniziale

Il diritto alla riservatezza si è sviluppato nel nostro ordinamento non solo grazie agli interventi progressivi del legislatore, ma soprattutto a seguito dei contributi di fervida giurisprudenza ed instancabile dottrina. La sentenza oggetto della presente analisi (Cassazione Civile, n. 16133 del 2014) costituisce un ulteriore tassello del complesso ed ancora parzialmente oscuro mosaico giurisprudenziale evolutivo che, nel corso degli ultimi decenni, ha perimetrato la policroma definizione di “diritto alla privacy”.

 

  1. 2.     Il fatto: il caso dell’Ateneo che pubblichi sul web le generalità dei propri specializzandi.

Nel caso di specie la controversia vede parte soccombente un’Università, le cui specificità sono annotate in sentenza ma non trovano posto nella presente disamina per ragioni di chiarezza espositiva.

L’Ateneo aveva pubblicato sul proprio sito web, facilmente reperibile attraverso i più diffusi motori di ricerca, un elenco riportante i nomi di propri studenti specializzandi o specializzati.

L’elenco offriva, oltre ai nomi, un novero non esiguo di generalità, comprendenti codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva. Se ne deduce che qualunque utente del web poteva (sine mora, s’intende) ricercare e reperire queste informazioni in tempi assai contingentati.

Si riscontra, a margine, l’assenza del c.d. “nesso di proporzionalità”: la indiscriminata pubblicazione dei dati personali sul web non si qualifica come un sacrificio “proporzionale” al vantaggio che tale attività dovrebbe produrre (la conoscibilità del servizio reso dagli specializzandi).

Il tribunale di primo grado aveva rilevato l’illecito trattamento dei dati personali, ma, quanto al risarcimento, escludeva che si fosse sostanziato un danno patrimoniale concretamente rilevabile. D’altro canto, per quanto concerne il danno non patrimoniale, il tribunale faceva esplicito riferimento al “disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione anche di carattere economico”, disertando invece la tesi di “possibili furti d’identità”, ritenendo “ tale circostanza” non dimostrata.

 

  1. 3.     La prima doglianza: irrisarcibilità del danno morale soggettivo.

L’Università, ricorrendo in Cassazione, deduce l’erronea applicazione della normativa in materia, impugnando un fugace riferimento, nella sentenza di primo grado, al “patema d’animo” come circostanza giustificante il risarcimento.  Il patema d’animo rientrerebbe infatti nella categoria del “danno morale soggettivo”, relativamente al quale la Corte Suprema di Cassazione, in sue precedenti pronunce, aveva espresso un orientamento persistente polarizzato verso la “non risarcibilità”. Nel caso di specie, tuttavia, l’afflizione d’animo non si inquadra come fattispecie fondante il diritto al risarcimento, dato che il giudizio di merito ha riconosciuto la centralità del “disagio conseguente alla esposizione anche di carattere economico” quale fattore unico e principale. Sul tema si rinuncia a più approfondite indagini speculative per ragioni di fluidità argomentativa.

 

  1. 4.     Il difficile tema della soglia di risarcibilità.

La Cassazione (sentenza) n. 184 del 1986 aveva introdotto nel panorama composito del nostro ordinamento giuridico la categoria del “danno evento”, progressivamente erosa da successivi interventi giurisprudenziali, tra i quali merita menzione la 26973/2008 delle Sezioni Unite Civili.

Il dato normativo di riferimento è l’art. 2043 del Codice Civile, la cui portata ed il cui reale spessore ontologico hanno subito nel corso del tempo ricalibrature e riletture alla luce dell’evoluzione del diritto vivente.

L’art. 2043 si completa nel 2059, il quale disciplina la risarcibilità del danno non patrimoniale (si badi: il “si completa” vuol significare che l’art. 2059 non costituisce un autonomo ed indipendente fondamento giuridico per la risarcibilità del danno, bensì si configura come una norma esplicativa del contenuto attivo dell’art. 2043).

Il 2059, nella sua lettura costituzionalmente orientata, richiede che il danno non patrimoniale derivi dalla commissione di un reato (secondo le fattispecie prospettate dal Codice Penale) o da una lesione di diritti costituzionali. In quest’ultimo caso si avrà riguardo al pregiudizio che concretamente ne deriva, il quale deve qualificarsi come “serio”.

Dal punto di vista strettamente pragmatico, un tale requisito può essere soddisfatto da qualsiasi danno grave recante un disagio significativo: l’ordinamento tutela i soe pregiudizi “futili” che il Legislatore rimette alla tolleranza dei consociati, richiedendo l’adempimento unanime di un sotteso dovere di solidarietà sociale (del quale la tolleranza è parte attiva).

La discettazione si appunta sulle gergalmente dette “liti bagatellari”, ovvero le controversie relative ai danni il cui valore sia, con le riserve del buon senso, di minima entità.

 

  1. 5.     De minimis non curat praetor: morfologia della “soglia di accesso” al risarcimento.

La Cassazione, citando il brocardo “de minimis non curat praetor”, ripropone il generale principio per cui i consociati devono usare nei propri rapporti reciproci la massima tolleranza (che può esser loro razionalmente richiesta, s’intende). Tale principio, che attraversa trasversalmente l’ordinamento nazionale e che restituisce corrispondenze con i sistemi giuridici di molti altri paesi europei e non europei, è “intrinseco precipitato” del principio di solidarietà.

L’intera speculazione si riduce al riconoscimento (in certa misura positivizzato nel 2059 cod. civ.) di un nuovo requisito ai fini dell’attivazione del predicato della “risarcibilità”: l’interesse leso deve rispondere ad una preventiva identificazione da parte del Legislatore, costituzionale od ordinario che possa essere. Nel caso in cui il Legislatore abbia operato in modo inequivocabile questa scelta, non permane in capo al giudice alcun potere discrezionale sulla determinazione dell’esistenza del danno (c.d. an), ferma ogni riserva sulla quantificazione (c.d. quantum). Se l’affermazione è invece indefinita (la mera asserzione del diritto, senza una puntuale determinazione della sua “fisionomia” giuridica reale) si ritiene non irragionevole pensare che si apra una sfera di controllata e picchettata libertà nel giudice nella qualificazione del danno.  A margine conclusioni sul caso di specie e dispositivo della pronuncia, per le quali si rimanda al testo della sentenza.

 

La sentenza è disponibile su “Recentissime dalla Corte”. 

Avv. Gambetta Davide

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