Datore di lavoro, dovere di redigere ed aggiornare il documento di valutazione rischi

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In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28)

Il fatto

Il Tribunale di Forlì condannava R. R. alla pena di euro 6.400 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), in relazione all’art. 75, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere provveduto a fornire i lavoratori di alcuni dispositivi di protezione individuale (acronimo: DPI) – ossia scarpe antinfortunistiche – per la maggior parte delle lavorazioni svolte.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: a) con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008 in quanto il piano di valutazione dei rischi prevedeva espressamente l’uso di scarpe chiuse anche d’estate, con la conseguenza che la valutazione dei rischi fosse completa; b) con il secondo motivo si lamentava la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. perché il tribunale non avrebbe motivato in ordine al fatto che la soluzione adottata nel caso concreto non fosse conforme alla “migliore scienza ed esperienza“.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

 La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253).

Posto ciò, gli ermellini facevano presente come nel caso di specie il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi ora ricordati, ritenendo che la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull’uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non fosse stato sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro posto che, sempre secondo quanto accertato dal Tribunale in questa pronuncia, sulla scorta degli esiti degli accertamenti svolti dall’Asl di Firenze presso il F. R., nella sede di S., i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide.

In relazione a tale stato di cose, il documento di valutazione dei rischi veniva correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 76 d.lgs. n. 81 del 2008 mentre, per contro, come affermato dal giudice di merito con motivazione stimata dalla Cassazione non manifestamente illogica, per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l’obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, ossia il DPI specificatamente diretto a evitare i rischi da caduta e da urto, presenti nell’ambiente di lavoro considerato.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, a fronte di una motivazione reputata giuridicamente corretta e immune da vizi e quindi, idonea, in quanto tale, a superare il vaglio di legittimità, il ricorso proposto, come visto anche prima, veniva dichiarato inammissibile con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusioni

La sentenza in questione si palesa sicuramente condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un pregresso orientamento ermeneutico elaborato dalla Cassazione in subiecta materia e del quale se ne è fatto una corretta applicazione nel caso di specie.

Se difatti nel documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nella fattispecie in esame, invece, non vi era alcun riferimento all’obbligo per i lavoratori di doversi dotare di apposite scarpe antinfortunistiche non essendo sufficiente l’uso di una scarpa semplicemente chiusa, per di più, così come è emerso in questo processo, lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale.

E’ evidente quindi, alla luce di quanto statuito in questa pronuncia, come sia necessaria una particolare accortezza da parte del datore di lavoro nel redigere e nel sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, visti i rischi, anche di natura penale, a cui costui può andare incontro ove non compili e aggiorni correttamente tale documento.

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