Quando è configurabile e come si valuta l’attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 219, terzo comma, l. fall.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: erronea applicazione dell’art. 219, comma 3, l. fall e vizio di motivazione quanto alla richiesta concessione della relativa circostanza attenuante speciale
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: l’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, co. 3, l. fall.
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. La questione: erronea applicazione dell’art. 219, comma 3, l. fall e vizio di motivazione quanto alla richiesta concessione della relativa circostanza attenuante speciale
La Corte di Appello di Roma confermava una pronuncia di condanna di primo grado per un caso di bancarotta fraudolenta documentale, commesso dall’imputato nella veste di socio e amministratore unico, prima, e di liquidatore, poi, sino alla dichiarazione di fallimento, di una società a responsabilità limitata.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione dell’art. 219, comma 3, l. fall e vizio di motivazione quanto alla richiesta concessione della relativa circostanza attenuante speciale. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario annotato del processo penale 2025
Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio de Gioia, Paolo Emilio de Simone | Maggioli Editore 2025
89.30 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, terzo comma, l. fall., è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto (Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015); 2) la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, l. fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato potrebbero avere avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (ex ceteris, Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018; Sez. 5, n. 118 del 05/02/1968).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni: l’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, co. 3, l. fall.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile e come si valuta l’attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 219, terzo comma, l. fall. che, come è noto, prevede quanto segue: “Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di pregressi indirizzi interpretativi, che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 219, comma 3, l. fall.) si applica quando il danno ai creditori è minimo o assente, e va valutata in relazione all’incidenza delle condotte sul diritto della massa creditoria di esercitare azioni revocatorie e altre tutele.
Tale provvedimento deve quindi essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’applicabilità di codesto elemento accidentale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento