Danno biologico: necessario allegare conseguenze fuori dall’ordinario

Non si può procedere alla personalizzazione del danno biologico se l’attore non ha allegato delle conseguenze che fuoriescono da quelle ordinarie.

Scarica PDF Stampa Allegati

Non si può procedere alla personalizzazione del danno biologico se l’attore non ha allegato delle conseguenze che fuoriescono da quelle ordinarie. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Spoleto – Sentenza n. 343 del 10-07-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_SPOLETO_N._343_2025_-_N._R.G._00001210_2020_DEPOSITO_MINUTA_10_07_2025__PUBBLICAZIONE_10_07_2025.pdf 264 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti: la responsabilità dei sanitari e il danno


Una signora adiva il tribunale di Spoleto per chiedere la condanna del locale ospedale al risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa di un errato intervento chirurgico cui era stata sottoposta.
In particolare, la signora aveva subito una lussazione della spalla sinistra e una frattura della clavicola sinistra a causa di una caduta dalle scale: pertanto era stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della clavicola presso la struttura sanitaria convenuta. in considerazione del fatto che il trattamento chirurgico non aveva eliminato l’instabilità della frattura a causa del cedimento dell’impianto, la paziente era stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico sempre presso la medesima struttura sanitaria.
Tuttavia, poco dopo, cedeva anche il secondo impianto installato durante il successivo intervento chirurgico e pertanto i sanitari rimuovevano definitivamente i mezzi di sintesi, senza tentare un nuovo approccio chirurgico, con le relative conseguenze negative sugli esiti della frattura.
In considerazione di quanto sopra, la signora aveva introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo che si era concluso con una CTU che aveva riconosciuto la responsabilità dei sanitari nella causazione dei danni lamentati dalla paziente, ma che – secondo la signora – aveva omesso di valutare i danni morali derivanti all’attrice per l’essersi sottoposta a tre interventi chirurgici e non aveva calcolato correttamente il danno biologico differenziale.
Per questo motivo, l’attrice aveva introdotto il giudizio di merito per ottenere la corretta valutazione del danno biologico subito nonché il riconoscimento del danno morale, consistito nella sofferenza e nel turbamento interiore. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024

2. Le valutazioni del Tribunale


Per quanto riguarda il danno biologico, il giudice ha ricordato che detto danno consiste nella lesione dell’integrità psicofisica della persona, che incide sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale e estetico.
Il risarcimento del danno subito dalla persona non deve andare oltre il ristoro del pregiudizio subito e pertanto nella sua quantificazione il giudice deve applicare il cosiddetto “punto tabellare” e tenere in considerazione l’eventuale danno che la persona avrebbe comunque subito indipendentemente dalla condotta erronea dei sanitari.
Qualora si incorra in una situazione del genere, il giudice deve liquidare il c.d. danno differenziale, che si sostanzia nella differenza tra il danno dell’invalidità attuale del paziente e quello dell’invalidità che sarebbe presuntivamente residuata al paziente anche senza l’errore del medico.
In altri termini, l’importo monetario liquidabile a favore del paziente deve consistere nello scarto tra le conseguenze complessivamente subite dalla parte lesa e le più lievi conseguenze che la stessa avrebbe comunque dovuto subire a causa della sua patologia pregressa (anche se non ci fosse stato l’errore dei medici).
Per quanto riguarda l’aumento del danno biologico applicando la personalizzazione, il giudice ha evidenziato come il danno alla salute consiste nella compromissione del compimento degli atti della quotidianità. Pertanto, il danno da lesione della salute incide necessariamente sulla vita di ogni giorno della persona ed in caso contrario detto danno non sarebbe neanche risarcibile.
In considerazione di ciò, nella quantificazione del danno, non è possibile tenere conto prima dei postumi permanenti e poi, per aumentare detta quantificazione, anche dell’incidenza che detti postumi hanno sulla vita della vittima. Ciò in quanto i postumi permanenti, per essere tali e quindi per essere risarciti, debbono necessariamente produrre delle conseguenze negative sull’esistenza del danneggiato.
La possibilità di applicare l’aumento in base alla personalizzazione del danno ricorre soltanto quando si sono verificate delle conseguenze peculiari, distinte rispetto a quelle indefettibili di quel tipo di invalidità: queste ultime sono le conseguenze sulla vita quotidiana della vittima che sono inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti; mentre le prime sono le conseguenze sofferte solo da quella particolare vittima in ragione delle proprie pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte (ma che non sono necessariamente comuni a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi).  
Per poter ottenere la personalizzazione del danno biologico permanente, quindi, non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima, in quanto questo tipo di pregiudizio è già ristorato dalla monetizzazione del grado di invalidità permanente; invece, a tal fine, è necessario allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.

Potrebbero interessarti anche:

3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto accertata la responsabilità della struttura sanitaria per i danni lamentati dalla paziente, in quanto dalla CTU svolta è emerso che la condotta dei sanitari, i quali hanno errato nell’esecuzione dei due interventi chirurgici, ha causalmente determinato l’aggravamento delle condizioni di salute della paziente.
Per quanto concerne il danno biologico differenziale, il tribunale ha ritenuto di riconoscerlo alla paziente nella misura dell’8%: cioè la differenza tra il 5% che si può presumere che la paziente avrebbe comunque avuto a causa della caduta dalle scale da cui era derivata la rottura della clavicola e il 13% che era stato riscontrato dalla CTU dopo l’esame sulla paziente.
Per quanto concerne, invece, l’aumento di detto danno biologico permanente mediante il sistema della personalizzazione, il giudice ha ritenuto di respingere la relativa domanda attorea in quanto non erano neanche state allegate delle condizioni soggettive della paziente che fuoriuscissero dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento