Dal 27 aprile, in vigore la rivoluzione negli appalti pubblici

Lazzini Sonia 15/04/10
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Dal 27 aprile, in vigore la rivoluzione negli appalti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84  del 12 aprile 2010 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici. (10G0074) (GU n. 84 del 12-4-2010 )

Le nuove norme entreranno in vigore il 27 aprile prossimo

 

Di Sonia LAzzini

 

 

D’ora in poi, i risarcimenti del danno ingiusto derivanti da illegittima aggiudicazione, saranno meno gravosi per la pubblica amministrazione: sia la Stazione Appaltante sia il contraente, dopo aver sottoscritto il contratto di appalto potranno essere certi di non dover subire alcun altro tipo di interruzione dovuta a ricorsi giurisdizionali né ci potranno essere future richieste di danno

Tra le altre, quattro  sono le principali novità  su cui voglio porre la Vostra attenzione.

 

Primo aspetto:

Arrivati all’aggiudicazione definitiva (che dovrà essere comunicata a tutti gli interessati)  di qualsiasi tipo di appalto, la Stazione appaltante dovrà bloccare la sottoscrizione del contratto o fino al trascorrere “silenzioso “ di 35 giorni oppure fino a che, nel caso un’impresa abbia proposto ricorso, il giudice non decida almeno sulla richiesta di sospensione degli atti considerati illegittimi.

 

Secondo aspetto

Obblighi “ufficiosi”  rispettivamente per le imprese che hanno intenzione di presentare ricorso, di rivolgersi prima alla Stazione appaltante e di conseguenza, per la committente, di rispondere a tale lagnanza con un eventuale atto in autotutela; sebbene la norma non faccia riferimento ad un obbligo preciso di una tale attività, tuttavia sono contemplate fastidiose ripercussioni in caso di inerzia da entrambe le parti (ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile)

 

Terzo aspetto

Già da ora ci sarà un unico giudice, il Tar o il Consiglio di Stato ,la cui giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative (cfr ;Tar Veneto, Venezia, 26.10.2010 n. 1016 Tar Emilia Romagna, Bologna, 15.10.2010 n. 2187; Tar Molise, Campobasso, 10.03.2010 n. 172, Tar Sardegna, Cagliari 08.10.2010 n. 253. ) Questa ultima circostanza comporterà un’accelerazione alla definizione di tutte le controversie relative ai contratti già stipulati che, fino ad ora, nel risentire del cd doppio binario giurisdizionale, erano di competenza del giudice civile i cui tempi tecnici di decisione sono senz’altro molto diversi di quelli dei nostri giudici amministrativi

A questo proposito merita segnalare l’intervento della Cassazione civile , Sezioni Unite (., 10 febbraio 2010 , n. 2906) che sancisce il seguente rivoluzionario principio:

 “La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso dall’aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007, che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice. Tale soluzione è ormai ineludibile per tutte le controversie in cui la procedura di affidamento sia intervenuta dopo il dicembre 2007, data dell’entrata in vigore della richiamata normativa comunitaria del 2007 e, comunque, quando la tutela delle due posizioni soggettive sia consentita dall’attribuzione della cognizione al giudice amministrativo di esse nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e possa essere effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi dall’aggiudicante con l’aggiudicatario prima o dopo l’annullamento degli atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di preferire, motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto di controversia, un’eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta dal ricorrente in via subordinata.” (cfr Tar Roma, Lazio 31.03.2010 n. 5301)

 

Quarto aspetto:

la reintegrazione in forma specifica DIVENTA PRINCIPALE RISARCIMETO DEL DANNO INGIUSTO (art. 2043 cc)   rispetto alla quale il richiesto risarcimento per equivalente si pone come rimedio soltanto sussidiario (cfr Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 5414 dell’1 aprile 2010); questo significa che le imprese, al momento di ricorrere avvero una procedura ad evidenza pubblica ritenuta non corretta, avranno il dovere (e non solo l’opportunità )  di subentrare all’illegittimo contraente, anche se il contratto è già stato stipulato e, solo in subordine, ove il giudice non ritenga conveniente togliere il contratto all’impresa che lo sta eseguendo, ottenere un eventuale risarcimento del danno per equivalente, ovvero in forma meramente patrimoniale

Già da queste brevi osservazioni, deve risultare evidente a tutti noi che non si possono ignorare le nuove norme che stanno investendo la materia degli appalti pubblici, anche per il notevole cambiamento di responsabilità, sia civili che amministrative, che la futura modifica al codice dei contratti comporterà.

Lazzini Sonia

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