Da un unico atto o fatto possono conseguire effetti giuridici diversi, ciascuno dei quali rilevanti sotto differenziati profili giudici: da un unico fatto può nascere una responsabilità penale, una responsabilità civile di natura extracontrattuale, una re

Lazzini Sonia 13/07/06
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La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello con la sentenza numero 104 del 5 maggio 2006 ci insegna che:
 
<Quando il comportamento di amministratori o dipendenti pubblici venga in rilievo in sede penale per reato contro la pubblica amministrazione, nasce in capo all’amministrazione una azione di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. da esercitarsi innanzi al giudice civile od al giudice penale come in qualsiasi altra ipotesi di danno patrimoniale da reato.
 
         Il medesimo comportamento, indipendentemente dalla sua qualificazione in sede penale, viene in rilievo come inadempimento di obblighi di servizio ed in tale senso dà ingresso ad una azione di responsabilità amministrativo-contabile.>
 
Ma vi è di più.
 
<l’inesistenza di una condanna definitiva al risarcimento del danno patrimoniale in sede penale o civile, fa escludere qualsiasi preclusione all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile>
 
a cura di Sonia Lazzini
 
                            104/2006 A
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello – composta dai Magistrati:
 
DOTT. NICOLA MASTROPASQUA PRESIDENTE f.f.
 
DOTT.SSA M.TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
 
DOTT. DAVIDE MORGANTE            CONSIGLIERE
 
DOTT. ROCCO DI PASSIO                CONSIGLIERE
 
DOTT. PIERA MAGGI NARDONE     CONSIGLIERE
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio di appello, iscritto al n.18884 del registro di Segreteria, proposto da Francesco ***, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado De Simone avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Lazio n.1713/2003 del 16 settembre 2003.
 
         Visti gli atti e documenti di causa;
 
         Uditi alla pubblica udienza del 21 marzo 2006 il relatore Consigliere Nicola Mastropasqua, l’avv. Corrado De Simone per l’appellante ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Ciaramella.
 
         Ritenuto in
 
FATTO
 
         Con atto depositato in data 14 novembre ed iscritto al n.18884 del registro di segreteria il Sig. *** Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado De Simone ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n.17132003 del 16 settembre 2003.
 
         Questi i fatti di causa.
 
         Con atto di citazione depositato in data 24 luglio 2002, il Procuratore regionale chiamava in giudizio Giuseppe *** e Francesco *** per sentire condannare il *** a risarcire all’erario la somma di euro 20.503,34 nonché lo stesso ***, in solido con il ***, la somma di euro 5.164,57, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
 
         Fatti fondati il predetto atto di citazione riguardavano l’erogazione di contributi a fondo perduto concessi dal Coni nel periodo 1991/1994 a favore di alcune società sportive di Latina per lavori, relativi ad impianti di nuoto, non effettuati e falsamente attestati negli appositi verbali, firmati dal ***, nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale del Coni e, in due occasioni, anche dal ***, rappresentate provinciale del Servizio Impianti Sportivi dello stesso Coni.
 
         In relazione a tali fatti, il *** e il *** erano stati in precedenza tratti a giudizio penale: il primo per peculato e falso ideologico; il secondo soltanto per falso ideologico.
 
         Il Tribunale di Latina, con sentenza del 28 febbraio 2001, applicava, ai sensi dell’artt.444 c.p.p., la pena di anni due nei confronti del ***.
 
         L’ufficio del GIP di Latina, con decreto in pari data, rinviava invece a giudizio il ***, che con sentenza dello stesso Tribunale n.709/03, subiva, poi, condanna a nove mesi di reclusione.
 
         Sulla base degli stessi fatti, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, dinanzi la quale, come si è detto, il p.m. contabile ha a sua volta evocato in giudizio sia il *** che il ***, ha ritenuto sussistente un danno erariale pari a £.49.700.000 ed ha affermato, in ordine a tale danno, la responsabilità di entrambi i convenuti, condannandoli, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione, a risarcire le somme di cui in citazione.
 
         Avverso la sentenza della Sezione territoriale, ha proposto appello il ***, spiegando due motivi: con il primo ribadisce l’eccezione di prescrizione già formulata in primo grado e, con il secondo, deduce che il giudice di prime cure è incorso in errore nel ritenere provata la domanda attrice.
 
         Il Procuratore Generale si è costituito, depositando conclusioni nelle quali chiede la conferma della sentenza gravata.
 
         Chiamato il giudizio all’udienza pubblica del 7 giugno 2005 il difensore dell’appellante, nell’informare che il *** aveva proposto appello avverso la richiamata sentenza del Tribunale Penale di Latina e che l’appello era pendente presso la Corte di Appello di Roma, ha preliminarmente chiesto la sospensione del giudizio contabile ex art.295 c.p.c.
 
         Il Collegio, con ordinanza a verbale respingeva l’istanza di sospensione ma a richiesta del difensore, con ordinanza n.20/2005 A del 2 agosto 2005, disponeva i seguenti incombenti istruttori:
 
         – richiesta alla Corte di Appello di Roma di copia delle fatture emesse dall’imprenditore Vincenzo *** e a questo sequestrate;
 
         – eventuale acquisizione di copia della sentenza della stessa Corte di Appello di Roma se emessa;
 
         – accertamento se le piscine site rispettivamente in via Michelangelo e in via Botticelli di Latina costituiscono in realtà un’unica piscina o, all’opposto, due piscine autonome e separate.
 
         La sezione demandava gli incombenti al Comando Generale della Guardia di Finanza e fissava l’odierna udienza per la prosecuzione del giudizio.
 
         La Guardia di Finanza dava esecuzione alla ordinanza depositando elementi e documenti in data 24 novembre 2005. In particolare veniva accertata la pendenza del giudizio di appello in sede penale, la presenza nel fascicolo penale di preventivi e di consuntivi di lavori ma non fatture, l’esistenza di un’unica piscina peraltro ormai demolita, posta all’inserzione di via Michelangelo con via Botticelli.
 
         Nell’udienza di discussione l’avv. De Simone ha chiesto la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. in attesa della definizione del processo penale ripetendo nel merito la tesi esposta dell’atto scritto. Il Pubblico Ministero ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
 
         Considerato in
 
DIRITTO
 
         Va in primo luogo esaminata la richiesta del difensore dell’appellante di sospensione ex art.295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale. La richiesta è stata motivata con l’intervenuta costituzione di parte civile del CONI nel processo penale e comunque con la necessità di accertamento dei fatti in sede penale.
 
         La giurisprudenza di questa Corte si è da tempo posto il problema sul se vi è coincidenza tra l’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno e l’azione di responsabilità amministrativo-contabile e sul se l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è esercitatile in sede penale.
 
         La giurisprudenza ha dato soluzione negativa ad entrambi i quesiti, argomentando che da un unico atto o fatto possono conseguire effetti giuridici diversi, ciascuno dei quali rilevanti sotto differenziati profili giudici; pertanto, da un unico fatto può nascere una responsabilità penale, una responsabilità civile di natura extracontrattuale, una responsabilità contabile di natura contrattuale.
 
        Quando il comportamento di amministratori o dipendenti pubblici venga in rilievo in sede penale per reato contro la pubblica amministrazione, nasce in capo all’amministrazione una azione di responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. da esercitarsi innanzi al giudice civile od al giudice penale come in qualsiasi altra ipotesi di danno patrimoniale da reato.
 
         Il medesimo comportamento, indipendentemente dalla sua qualificazione in sede penale, viene in rilievo come inadempimento di obblighi di servizio ed in tale senso dà ingresso ad una azione di responsabilità amministrativo-contabile .
 
         Ne consegue che non è sovrapponibilità tra l’azione civile nascente da reato e l’azione di responsabilità amministrativo-contabile conseguente all’inadempimento colposo di obblighi di servizio: diversi sono i presupposti, diversi gli effetti, diverse le discipline giuridiche delle due azioni. Trattandosi poi di due distinte azioni, ciascuna delle quali nasce da differenziate ed autonome previsioni normative, la preclusione alla esperibilità dell’una azione per essere stata esercitata l’altra, può sussistere solo se stabilita dall’ordinamento, ciò che non è né può essere secondo la logica giuridica, stante la diversa area di tutela data da ciascuna delle due azioni al soggetto leso.
 
         La soluzione data introduce al secondo quesito e cioè se sia esercitatile in sede penale l’azione di responsabilità amministrativo-contabile.
 
         Anche a questo problema è stata data soluzione negativa. E’ sufficiente considerare sotto il profilo soggettivo che l’esclusivo titolare dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile è il Procuratore Generale presso la Corte dei conti e che questi, per la struttura dell’organo Pubblico Ministero, può esercitarla soltanto innanzi al giudice presso il quale è incardinato.
 
         Inoltre, sotto il profilo oggettivo, altro è illecito penalmente rilevante altro è l’illecito conseguente alla colposa violazione dei doveri d’ufficio: l’unico comportamento può non essere rilevante a fini penali o non concretare una ipotesi di reato ed essere invece fonte di responsabilità amministrativo-contabile ovvero può concretare l’opposta ipotesi, perché pur esistendo il comportamento qualificato come reato, esso non ha data luogo o non è stato causativo del danno erariale.
 
         In forza degli affermati principi di autonomia dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, di natura contrattuale, rispetto all’azione civile di danno, di natura extracontrattuale, nonché alla diversa titolarità delle due azioni, l’una intestata al Procuratore Generale (Regionale) presso la Corte dei conti, l’altra all’amministrazione danneggiata, il rapporto tra le due azioni può essere solo di preclusione o meglio di improcedibilità dell’altro quando con l’una si sia ottenuto l’integrale ristoro del danno patito e cioè il medesimo bene della vita oggetto dell’azione.
 
         Ne consegue che, rispetto alla fattispecie, l’inesistenza di una condanna definitiva al risarcimento del danno patrimoniale in sede penale o civile, fa escludere qualsiasi preclusione all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile.
 
         Va, poi, rilevato che nel nuovo codice di procedura penale, improntato al principio della separatezza tra il giudizio penale e gli altri giudizi, il rapporto tra giudizi ai fini della proponibilità o della procedibilità dell’azione civile o amministrativa (e quindi della sospensione del giudizio) deve procedere sul filo delle disposizioni che disciplinano gli effetti del giudicato penale negli altri giudizi.
 
         Nel nuovo codice la incidenza soggettiva del vincolo della sentenza penale si limita alla “illiceità penale del fatto” (in forza della direttiva 22 della legge di delega) ed alla circostanza che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (direttiva 23), in ciò innovando in senso ampliativo rispetto al progetto del 1978 che escludeva ogni efficacia vincolante per quanto riguarda accertamento della colpa, della imputabilità e delle cause di giustificazione.
 
         Per quanto riguarda in particolare il rapporto tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo contabile è da affermare che in quest’ultimo giudizio trova senz’altro applicazione l’art.651 c.p.c. e, pertanto, in esso ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato la sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
 
         Nel sistema del nuovo codice giovando la pronuncia del giudice penale all’attore è questo che deve valutare il momento nel quale proporre l’azione per eventualmente far valere nel giudizio di responsabilità amministrativa l’exceptio iudicati.
 
         Quanto alla norma di cui all’art.652 c.p.p. non sembra che essa possa trovare ingresso nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile. Ed infatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione è opponibile esclusivamente nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale e semprechè l’azione civile non sia stata iniziata in sede civile quando non è più ammessa la costituzione di parte civile e non sia stata trasferita nel processo penale.
 
         Ora l’attore nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, e cioè il Procuratore Regionale presso la Corte di conti, non può costituirsi parte civile nel processo penale, come si è innanzi detto.
 
         La richiesta va, pertanto, respinta.
 
      Va a questo punto esaminata l’eccezione di prescrizione.
 
         Secondo pacifica giurisprudenza l’esordio della prescrizione va fissato alla data in cui il fatto dannoso è conoscibile da parte dell’Amministrazione danneggiata secondo un procedimento tipico dell’azione amministrativa.
 
         Nel caso di specie il danno è stato assertivamente causato dalla falsa attestazione di effettuazione di lavori attraverso appositi verbali sottoscritti dal *** nella sua qualità di rappresentante provinciale del Servizio Impianti Sportivi del CONI. Spettava, pertanto, al *** il compito di accertare l’effettuazione dei lavori e cioè quel compito di controllo che nell’organizzazione dell’Ente era inteso ad evitare illeceità o abusi. Di conseguenza nel procedimento amministrativo tipico l’attività del *** non era assoggettata ad ulteriori controlli attraverso i quali il CONI avrebbe potuto venire a conoscenza dei fatti dannosi.
 
         Pertanto l’esordio della prescrizione va fissato alla data di rinvio a giudizio del ***, atto dal quale erano desumibili i fatti causativi del danno.
 
         L’eccezione va, pertanto, respinta.
 
         Nel merito concorrono molteplici elementi probatori per affermare che i lavori per i quali il CONI ha concesso i contributi e la cui effettuazione è stata attestata dal *** non sono in alcun modo documentati.
 
         A seguito dell’attività istruttoria svolta da questo giudice, anche su sollecitazione del difensore del ***, è risultato che esisteva in Latina una sola piscina comunale.
 
         I due contributi erogati dal CONI, il primo su richiesta della soc. CAM Nuoto di Latina ed il secondo su richiesta della Società Nuotatori ***, erano relativi il primo a lavori di bonifica delle aree circostanti la piscina, nella sostituzione di tessere vetrose fondo vasca e sostituzione mattonelle fondo vasca per una somma di £.23.600.000 e l’altro nella bonifica di area circostante la piscina, sostituzione tessere vetrose fondovasca e sostituzione mattonelle antisdrucciolo per una somma di £.18.000.000. L’effettuazione dei lavori era stato attestato nei verbali di constatazione sottoscritti dal ***.
 
         Ora negli atti versati nel processo penale ed acquisiti da questo giudice con l’attività istruttoria demandata alla Guardia di Finanza sono stati rinvenuti relativamente alla piscina in via Botticelli soltanto un preventivo di lavori in data 4 maggio 1991 per l’importo di £.12.100.000 e la nota di trasmissione di una fattura relativa alla polizza della piscina ed alla sistemazione della pompa per un importo di £.2.000.000.
 
         Non è stato rinvenuta, peraltro, alcuna fattura. Manca pertanto qualsiasi riscontro probatorio dei lavori asseritamene effettuati ed attestati nei verbali di constatazione per i quali erano stati erogati i contributi del CONI.
 
         La non veridicità della attestazione è peraltro confermata da testimonianze rese in sede dibattimentale penale, quali risultano dalla sentenza penale di primo grado.
 
         Dalla testimonianza del Comandante Radiomobile Carabinieri di Iglesias risulta che le Società richiedenti il contributo avevano a lui affermato di non aver mai sottoscritto i preventivi.
 
         Il custode della piscina, risultante come presente al sopralluogo effettuato dal *** come attestato nel verbale di constatazione, ha dichiarato di non conoscere il *** e che i lavori effettuati erano consistiti nella mera pulizia e sostituzione di piastrine nel fondo vasca (circostanza conforme alla nota di trasmissione di fattura innanzi indicata).
 
         A fronte di detta circostanza il *** non ha opposto alcun elemento probatorio contrastante, limitandosi nel merito a richiamare le dichiarazioni del custode della piscina, il quale ha però attestato l’effettuazione di lavori diversi e di ben minore consistenza rispetto a quelli per i quali erano stati concessi i contributi e la cui esecuzione era stato oggetto del verbale di constatazione.
 
         Risulta, pertanto, ampiamente provato che sono stati concessi dal CONI, in diretta conseguenza dei verbali di constatazione redatti dal *** e non rispondenti al vero, contributi non dovuti che hanno comportato danno per l’ente.
 
         L’appello del *** va, pertanto, rigettato.
 
         Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
 
P. Q. M.
 
         La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di appello rigetta il gravame in epigrafe.
 
         Condanna Francesco *** al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 375,52 (trecentosettantacinque/52 )
 
         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2006.
 
                                           IL PRESIDENTE e ESTENSORE
 
                                                          f.to Nicola Mastropasqua
 
         Depositata in Segreteria il05/05/2006
 
IL DIRIGENTE
 
(Dott.ssa Maria Fioramonti)-

Lazzini Sonia

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