Cura della prole in UE: come si calcola la pensione?

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La Corte di giustizia (Sentenza nella causa C-576/20) il 7 luglio 2022 ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo Stato membro debitore della pensione nel quale la beneficiaria ha esclusivamente lavorato e versato contributi, tanto precedentemente quanto dopo il trasferimento della propria residenza in un altro Stato membro in cui si è dedicata alla cura dei figli, deve prendere in considerazione tali periodi di cura dei figli.

Indice

  1. L’interpretazione dell’art. 44 del Reg. n. 987/09
  2. Gli obiettivi del Regolamento n. 987/2009
  3. L’articolo 21 TFUE
  4. Le leggi dello Stato membro devono convalidare i periodi maturati in altro Stato membro
  5. La violazione del diritto alla libera circolazione

1. L’interpretazione dell’art. 44 del Reg. n. 987/09

Per la Corte l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che non disciplina in modo esclusivo la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da una stessa persona in diversi Stati membri: facendo riferimento al titolo e al capo di tale regolamento cui esso appartiene, precisa che tale disposizione introduce una norma aggiuntiva la quale consente di aumentare la probabilità per le persone interessate di ottenere una presa in considerazione completa dei loro periodi di cura della prole e, perciò, di evitare, per quanto possibile, che ciò non avvenga.

2. Gli obiettivi del Regolamento n. 987/2009

Circa l’obiettivo del regolamento n. 987/2009, l’interpretazione secondo cui l’articolo 44 disciplinerebbe la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati in diversi Stati membri in via esclusiva, equivarrebbe a consentire allo Stato membro debitore della pensione di vecchiaia di una persona, all’interno del quale quest’ultima ha unicamente lavorato e versato contributi, tanto anteriormente quanto dopo al trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro in cui la stessa si è dedicata alla cura dei propri figli, di negare la presa in considerazione dei periodi di cura della prole maturati da tale persona in un altro Stato membro e, pertanto, di porla in una situazione di svantaggio per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Tale interpretazione sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti dal regolamento, in particolare alla finalità di garantire il rispetto del principio della libera circolazione, sancito all’articolo 21 TFUE, e rischierebbe così di mettere a repentaglio l’effetto utile dell’articolo 44.


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3. L’articolo 21 TFUE

La Corte ha ulteriormente statuito che, per garantire il rispetto di tale principio, gli insegnamenti della sentenza Reichel-Albert sono trasferibili a una situazione, come quella esaminata, in cui la persona interessata non soddisfa il requisito dell’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma imposto da quest’ultima disposizione per ottenere, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura della prole dalla stessa maturati in altri Stati membri. Pertanto, lo Stato membro è tenuto a prendere in considerazione tali periodi ai sensi dell’articolo 21 TFUE, laddove tale persona ha esclusivamente lavorato e versato contributi in detto Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza in un differente Stato membro in cui ha effettuato detti periodi.

4. Le leggi dello Stato membro devono convalidare i periodi maturati in altro Stato membro

La Corte rileva che esiste, al pari della situazione di cui alla sentenza Reichel-Albert, un collegamento sufficiente tra i periodi di cura della prole maturati all’estero e quelli assicurativi maturati a seguito dell’esercizio di un’attività professionale in altro stato, nella specie in Austria. La legislazione di tale Stato membro deve, quindi, applicarsi ai fini della presa in considerazione e della convalida di tali periodi, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia da parte di questo stesso Stato membro.

5. La violazione del diritto alla libera circolazione

Se la donna non avesse lasciato l’Austria, i periodi in cui ha accudito la prole sarebbero stati presi in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione austriaca di vecchiaia. Per l’effetto ella risulta svantaggiata per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, ma ciò risulta contrario all’articolo 21 TFUE

Avv. Biarella Laura

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