Cumulo interessi corrispettivi e moratori

Redazione 26/02/20
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Con la sentenza n. 350/2013 la Suprema Corte ha affermato che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Al riguardo deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio della cumulabilità dei tassi degli interessi moratori e corrispettivi pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l’applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura.
Ed invero, la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale tra gli stessi atteso che, mentre “il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell’inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescia 16.1.2014).

La natura corrispettiva

Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto “le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l’art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand’anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l’altro, dall’art. 1224 c.civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l’obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.)” (Trib. Verona 30 aprile 2004).

Quanto stabilito dalla Banca di Italia

Deve altresì osservarsi che la Banca d’Italia, chiamata a effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della L. 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora; questi, benché oggetto di una separata valutazione da parte dello stesso organo, non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia.
In proposito, si è rilevato che “la Banca d’Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora” (Trib. Verona 30 aprile 2004, cit.); ciò induce a ritenere che “se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l’additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora” (Trib. Roma 3.9.2014).
Deve dunque escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (vedi, oltre alla pronunce di merito già richiamate, Trib. Treviso, 9.12.2014; Trib. Taranto, 17.10.2014; Trib. Udine, 26.9.2014; Trib. Napoli, 12.9.2014; Trib. Sciacca, 13.8.2014), la cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia.

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