Crisi mista e concordato minore: legittimazione coniugi ex art. 66

Concordato minore congiunto e crisi mista: legittimazione ex coniuge imprenditore, cram down e meritevolezza (Commento a sentenza)

Elena Ceserani 07/07/25
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Concordato minore congiunto e crisi mista: legittimazione ex coniuge imprenditore, cram down e meritevolezza nella sentenza del Tribunale di Piacenza 2025. Di questi argomenti tratteremo anche nel corso di formazione “Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento”.

Tribunale di Piacenza -sez. civ.- sentenza 22-05-2025

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Indice

1. Il caso: il concordato minore in crisi mista


La sentenza del Tribunale di Piacenza, pronunciata in data 22 maggio 2025, si segnala per l’approfondita analisi condotta nell’ambito di una procedura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII, promossa congiuntamente da due debitori, al momento della contrazione dei debiti coniugati in regime di separazione dei beni, l’uno imprenditore individuale cessato, l’altro consumatore. Pur in assenza delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta, il Tribunale ha dapprima ritenuto ammissibile la procedura de qua e poi omologato la stessa mediante applicazione dell’art. 80, comma 2, CCII (c.d. cram down), ritenendo che l’alternativa liquidatoria avrebbe arrecato un pregiudizio maggiore ai creditori. Il giudizio si caratterizza inoltre per il rigetto delle eccezioni di inammissibilità sollevate da alcuni creditori, con riferimento alla legittimazione soggettiva e alla presunta non meritevolezza dei debitori.

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2. La legittimazione soggettiva: consumatore, ex imprenditore e obbligazioni miste


Il Tribunale di Piacenza affronta con approccio sistematico la questione dell’accesso al concordato minore in presenza di una crisi c.d. mista, dove le obbligazioni sono in parte di natura imprenditoriale e in parte consumeristica.
Infatti, mentre per uno dei coniugi risulta pacifica la qualifica di consumatore, non avendo mai esercitato attività d’impresa, l’altro, quale ex titolare di ditta individuale, è debitore in parte per obbligazioni personali e in parte per debiti d’impresa.
Nonostante l’espressa preclusione al consumatore della procedura adita in forza dell’art. 74 CCII (“escluso il consumatore”), in applicazione dell’art. 66 CCII, ritenuto prevalente, il Tribunale ritiene pienamente legittima (se non financo “doverosa”) la presentazione congiunta della proposta, in quanto avente ad oggetto i debiti contratti dai debitori conviventi e dunque trovano causa comune e unificante nelle esigenze dell’allora unito nucleo familiare (donde la connessione tra i procedimenti e la loro trattazione unitaria ai sensi dell’art. 66 C.C.I.I.)
D’altro canto, rileva il Tribunale, l’esigenza di trattazione unitaria discende dalla obiettiva difficoltà di un efficace coordinamento tra due (eventuali) procedure diverse per natura, struttura, modalità aventi ad oggetto i medesimi beni e, almeno in parte, i medesimi creditori, in ragione proprio di quella unitarietà di contesto (obbligazioni assunte in costanza di vincolo familiare) che, ai sensi dell’art. 66 citato, legittima il ricorso ad una unica procedura.
La nozione di consumatore è interpretata dal Tribunale di Piacenza in chiave oggettiva, secondo la natura delle obbligazioni ristrutturate, non della qualifica soggettiva del debitore. Ne consegue che anche l’ex imprenditore può accedere al concordato minore, a condizione che le obbligazioni non siano esclusivamente professionali, e che non sia ipotizzabile un’ultrattività del vincolo imprenditoriale cessato, cosicché i debiti refluisicono naturalmente sul titolare persona fisica come suoi debiti personali.
La soluzione adottata evita che si produca un effetto sanzionatorio in danno al debitore persona fisica non più operante nel mercato, in linea con la ratio inclusiva del CCII.

3. Sulla meritevolezza del debitore


Con riferimento al requisito della meritevolezza, il Tribunale si discosta dalle impostazioni più restrittive, superate in virtù dei criteri interpretativi oggi offerti dall’art. 69 CCII.
In tale contesto il Tribunale ribadisce come si debba compiere un’analisi complessiva che tenga conto del contesto specifico, del livello culturale del debitore, della varietà delle circostanze che possono condurre a un grave indebitamente e dell’evoluzione dnel tempo della sua situazione debitoria.
Viene infatti chiarito che il requisito della meritevolezza deve essere escluso solo in presenza di dolo, colpa grave o frode, mentre non rileva di per sé l’assunzione di obbligazioni superiori alla capacità reddituale.
Nel caso concreto, alla stregua dei criteri ermeneutici sopra indicati, esaminata attentamente la storia del nucleo familiare dei debitori, le obbligazioni sono state assunte in contesto familiare, sanitario e di crisi d’impresa, con intento conservativo del patrimonio e senza elementi sintomatici di condotte scorrette, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita che appariva ragionevolmente perseguibile in condizioni di normalità.

4. Il giudizio di convenienza e l’applicazione del cram down


Elemento chiave della sentenza è il giudizio di convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, condotto con riferimento all’art. 80, comma 2, CCII. Il piano prevede un apporto significativo di finanza esterna da parte di creditore ipotecario che accetterebbe la datio in solutum dell’immobile con rinuncia alla parte di credito non soddisfatta (datio in solutum, osserva il Tribunale, che avverrebbe per un importo superiore a quello verosimilmente ricavabile all’esito di eventuali procedure liquidatorie), versamenti periodici del debitore e rinuncia da parte di entrambi i debitori all’effetto segregativo del fondo patrimoniale.
Il Tribunale rileva che, in alternativa, i creditori avrebbero affrontato due procedure liquidatorie distinte, con aggravio di costi prededucibili e ridotta efficacia esecutiva.
La proposta, rileva il Tribunale, pur offrendo percentuali contenute se non esigue, assicura un risultato migliore in termini sia economici che temporali, tenuto conto dell’apporto di terzi, della gestione unitaria del patrimonio familiare e dell’evitata dispersione dell’attivo.

5. Considerazioni conclusive


La pronuncia in commento rappresenta un esempio significativo di applicazione sostanziale del Codice della Crisi, in particolare nel contesto delle procedure per sovraindebitamento della persona fisica coniugate all’esigenza della trattazione unitaria. Viene riaffermata la centralità della funzione compositiva, attraverso l’uso ragionato del cram down, il riconoscimento della legittimazione anche in presenza di elementi di commistione tra debito familiare e imprenditoriale, e l’adozione di un criterio non formalistico per valutare la meritevolezza. La sentenza del Tribunale di Piacenza può dunque costituire un importante precedente, sia per completezza sa per il rigore argomentativo, al fine di rafforzare la funzione del concordato minore come strumento di giustizia sostanziale.

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Elena Ceserani

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