Crisi da insolvenza colpevole e non colpevole

Redazione 11/03/19
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Ai sensi della legge 3/2012 soggetto che ha subito una situazione di sovraindebitamento è colui che ha assunto il debito nella consapevolezza di poterlo onorare e non è stato in grado di provvedervi, per motivi a lui non imputabili e che non potessero essere oggetto di previsione. Tali motivi, proprio perché tali, non possono essere oggetto di previsione e non sono numerus clausus, ma vengono rimessi ma vengono individuati caso per caso, sia da chi gestisce la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia da parte del giudice che, sulla base di elementi di fatto e diritto deciderà se valutare in senso positivo o meno, la procedura di insolvenza. Ai sensi dell’art. 69 del codice della insolvenza, il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il creditore che ha determinato l’indebitamento

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il debitore indebitato o sovraindebitato, quindi, non per propria colpa, potrà avere accesso ad una serie di tutele connaturate al suo status, sia nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare che immobiliare, con particolari peculiarità nel caso in cui si tratti di debitore non fallibile, ossia non assoggettabile secondo la vecchia normativa alle procedure concorsuali e secondo la nuova normativa qualora si tratti di consumatore o di impresa minore.

Crisi da insolvenza colpevole e non colpevole 19 In caso di indebitamento non colpevole, oltre che accedere alla procedura di sovraindebitamento ai sensi delle disposizioni contenute al capo II della legge di riforma, art. 65 e ss., il debitore potrà ottenere, qualora ve ne siano i presupposti anche la sospensione della esecuzione ai sensi dell’art. 70 comma 4 qualora sia consumatore. In questo caso la sospensione viene rimessa alla valutazione del giudice, di contro a quanto avviene nelle procedure di cui agli artt. 74 ss., nella ipotesi del concordato minore, del concordato preventivo e degli artt. 121 e ss., in caso di liquidazione giudiziale per le imprese commerciali, alla cui apertura la sospensione delle procedure esecutive avviene ope legis. Da un punto di vista sociale, emotivo e personale il sovraindebitamento economico e finanziario spesso ha la sua genesi in modifiche del rapporto lavorativo, fallimenti aziendali, separazioni e divorzi, malattie ed altri eventi imprevedibili che cambiano inesorabilmente la vita delle persone. Il sovraindebitato che incolpevolmente si trova nella situazione debitoria, oltre a sacrificare le proprie aspettative e a ridurre notevolmente i consumi, vive spesso in uno stato di prostrazione e di sovraindebitamento emotivo ed emozionale che gli impedisce di affrontare la sua situazione con lucidità ed affidarsi a professionisti adeguati. Altra ipotesi rilevante di indebitamento non colpevole è rappresentata dalle previsioni di cui alle leggi 44/1999 e 108/1996, le quali prevedono disposizioni in favore delle vittime di usura ed estorsione, che abbiano contratto obbligazioni di pagamento in conseguenza di intimidazioni ambientali, reati associativi finalizzati alla estorsione, e ai subiti reati di estorsione ed usura. Tali disposizioni oltre a prevedere la liquidazione del fondo in favore delle vittime di usura ed estorsione, nel momento in cui lo status di vittima di reato venga accertato, prevedono anche una serie di tutele e prerogative personali e reali, che spesso si incrociano con quelle dei testimoni di giustizia, le cui tutele sono previste dalla legge 6/2018.

La legge 44/1999, ai sensi dell’art. 20, prevede che in favore delle vittime di usura possa essere disposta la sospensione della esecuzione delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari, di rilascio di immobili e fallimentari, previa un iter di verifica dei presupposti richiesti per la medesima, attuato dalla Prefettura e previa parere favorevole del Pubblico Ministero. Tale sospensione disposta con provvedimento del pubblico ministero avrà una durata di 300 giorni, dalla data di emissione del provvedimento, che dovrà essere comunicato al giudice dell’esecuzione, titolare della procedura esecutiva. Ulteriore previsione della medesima normativa, dettaglia la sospensione della esecuzione relativamente ai carichi tributari per 900 giorni dal verificarsi dall’evento lesivo, sempre previa emanazione del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso da parte del pubblico ministero. Infine, ulteriore ipotesi di sospensione in favore degli esecutati che 20 capitolo I subiscono un indebitamento non colpevole è prevista in caso di calamità naturali, in conseguenza delle quali il Ministero dell’interno e il Ministero dell’ambiente, in coordinamento col Ministero dell’economia e delle finanze hanno il potere di disporre la sospensione dei carichi tributari e del pagamento delle rate di mutuo. Ruolo fondamentale per i soggetti vittime di reato e per i soggetti che abbiano subito un indebitamento incolpevole viene svolto dalle associazioni antiusura e dalle fondazioni antiusura accreditate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’interno, presso le Prefetture. Ovviamente, i soggetti indebitati incolpevolmente potranno avere accesso oltre che a queste tipologie di procedure particolari, anche ai rimedi ordinari della opposizione alla esecuzione e della opposizione agli atti esecutivi.

Il debitore, in questi casi, oltre ad aver subito un indebitamento incolpevole, poiché ha dovuto adempiere ad obbligazioni, la cui fattispecie ha configurato una ipotesi di reato, è costretto a subire, in queste ipotesi, intimidazioni ambientali, mancato accesso al credito ordinario, minacce di mali ingiusti e notevoli ai danni propri, delle proprie famiglie e delle proprie imprese. In questi casi, nonostante il debitore abbia il coraggio di denunciare in sede penale quanto subito, non sempre vede realizzata in sede civile la tutela derivante da una ingiusta esecuzione e, questo rappresenta una delle più grandi incongruenze derivanti dalla mancata applicazione del decreto legislativo 212/2015 in materia di reati violenti, che ben enuncia il concetto di vittimizzazione secondaria. Tale fenomeno ricorre quando, in seguito ad una serie di eventi conseguenti dal reato, il debitore subisce conseguenze che potevano essere evitate, sia in considerazione del suo status che in considerazione dei reati subiti, “quando le vittime di crimini subiscono una seconda vittimizzazione da parte delle istituzioni, dagli operatori e operatrici sociali, o dall’esposizione mediatica non voluta, o dall’intervento di terzi nel mondo creditizio e finanziario” (risoluzione Onu 40/34 anno 1986). Il legislatore, indubbiamente, prevede una serie di strumenti in favore del debitore incolpevole i quali, però, trovano varie difficoltà di applicazione sia a causa della mancanza di conoscenza dei medesimi da parte degli operatori giudiziari, che a causa di una mancata contestualizzazione dei problemi da parte degli organi giudicanti. Ancora una volta, considerando che le leggi 44/1999, 108/1996 e 3/2012 sono di derivazione europea, occorre valutare che le medesime pongono attenzione non all’inadempimento come situazione oggettiva contrattuale, ma all’indebitamento come situazione soggettiva derivante o conseguente all’inadempimento, non avendo solo riguardo alla causa, intesa come ragione economico sociale del rapporto, ma ai motivi che la hanno generata, indicando soluzioni adeguate per chi abbia subito tale situazione. Crisi da insolvenza colpevole e non colpevole.Una menzione particolare meritano i debiti contratti da soggetti affetti da ludopatia. Con tale termine, dal latino ludus gioco, si intende la incapacità patologica di resistere alla tentazione di giocare d’azzardo o scommettere, tanto da portare il soggetto affetto da questa patologia a trascurare le attività quotidiane e contrarre debiti. Indubbiamente, a parte la genesi autonoma della malattia, il sui intensificarsi è dovuto ad una eccessiva propensione al consumo, innescata anche da eccessiva pubblicità e diffusione del gioco, anche da parte dello stato.

I soggetti affetti da ludopatia

Le persone affette da ludopatia si ritrovano, quindi, ad indebitarsi perché aumentano di continuo a posta in gioco e il rischio, finendo con contrarre debiti con parenti, amici o peggio ancora con soggetti che prestano denaro abusivamente e senza alcuna autorizzazione. Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. A sostegno di questa tesi, viene in supporto la omologa del piano del consumatore del Tribunale di Cuneo, datata 19 giugno 2017, in cui il giudice approvava il piano del consumatore, presentato dalla parte, congiuntamente all’amministratore di sostegno. Tra i documenti indispensabili ai fini di una corretta valutazione della proposta di piano del consumatore, veniva allegata anche la certificazione medica dell’ Asl Servizio per le dipendenze patologiche, allo scopo di avvalorare la situazione di natura patologica alla base della ludopatia. Le problematiche inerenti la ludopatia sono state e sono costantemente all’attenzione della Consulta dell’Anti usura, poiché il gioco d’azzardo determina conseguenze che pesano su stagnazione produttiva e disoccupazione, e poiché il numero dei giocatori tende ad aumentare sempre di più.

Ovviamente, ai fini della valutazione di ammissibilità del piano del consumatore o dell’accordo con i creditori, sarà indispensabile valutare che il soggetto ludopatico lo sia per patologia, indipendentemente da quelle che siano le cause e oltre ad essere la patologia riconosciuta dalla Asl, sarò necessario che egli abbia avviato un percorso di consulenza ed affiancamento per rivolvere il proprio problema. In tale ambito, diviene agevole comprendere come, sia indispensabile ottenere la collaborazione dei servizi sociali e delle Asl ai fini dell’affiancamento, in favore dei soggetti debitori che siano affetti da tale patologia. Lo strumento del sovraindebitamento, infatti, rappresenta unicamente quella che è la soluzione giuridica avente lo scopo di evitare uno spossessamento per il creditore, ma di fatto, la soluzione reale, va ricercata altrove, ossia attraverso un ausilio psicologico e sociale in favore dell’indebitato, non per scelta, ma per patologia.

Il presente contributo è tratto

La tutela del debitore nella gestione della crisi

Alla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.

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