Costituzione del convenuto – Termini – Criteri di computo – Applicabilità della regola generale ex art. 155 c.p.c. (art. 166 C.p.c.)

sentenza 11/01/07
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Ai fini della tempestiva costituzione del convenuto, in mancanza di una espressa indicazione normativa sul computo dei termini, i 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione previsti dall’art. 166 c.p.c. non devono essere intesi come giorni liberi, ma debbono essere conteggiati a ritroso secondo la regola generale di cui all’art. 155 c.p.c., considerando quale dies a quo quello della prima udienza e quale dies ad quem l’ultimo giorno utile per la costituzione (cfr. Trib. Milano 2 luglio 1996 Soc. Italwatch c. Soc. ****** Giur. it. 1997, I,2, 305).
 
Comunione – Divisione -Usucapione da parte di uno dei comproprietari della quota degli altri compartecipi prima della divisione – Necessità della interversione del possesso – Esclusione – Requisito soggettivo del possesso “uti dominus” e non “uti condominus-Necessità (art. 714, 1158 e segg., 1102 c.c.)
 
Pur potendo il comproprietario, prima della divisione, usucapire la quota degli altri compartecipi, senza che sia necessaria l’interversione del titolo del possesso, attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, occorre a tal fine, tuttavia, non solo l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa, ma anche che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con il godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (V. Cass. n. 13921/02; Cass. n. 5226/02; Cass. n. 7075/99; Cass. n. 1370/99). Pertanto l’esplicita volontà manifestata dagli attori comproprietari di procedere alla divisione degli immobili esclude che possa essersi perfezionato il predetto requisito soggettivo, necessario per il maturarsi dell’usucapione della metà indivisa dei beni appartenenti ai convenuti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
 
composto dai seguenti magistrati:
dott. ****************                                                  Presidente
dott. ********************                                              Giudice
dott. ***********                                                             Giudice estensore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 1178 del Ruolo Generale contenzioso dell’anno 1997, posta in decisione all’udienza del 12.10.2005 e vertente
TRA
M. Giovanni,*************a, ********, ********, *********** (gli ultimi due n.q. di eredi di **********), elettivamente domiciliati in Partanna, C.so Vittorio Emanuele n. 194, presso lo studio dell’Avv. **********, rappresentati e difesi dall’Avv. **********, come da procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore
ATTORI
E
A. Antonina, A. Vincenza, elettivamente domiciliate in Marsala, presso lo studio dell’Avv. *****, rappresentate e difese dall’Avv. ***********, come da procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTE
OGGETTO: Scioglimento di comunione.
CONCLUSIONI: per parte attrice: “come da deduzioni allegate al verbale d’udienza del 15.10.2003”, in particolare: “preliminarmente ritenere e dichiarare che gli odierni attori sono comproprietari in solido e pro-indiviso fra loro del 50% dei due lotti di terreno non confinanti, siti in agro di Castelvetrano, *******************, annotati al catasto al foglio di mappa n. 34, alle particelle nn. 376, 870, 977, 978, 979, 980, 981, 110 e 1101, il primo, esteso, complessivamente Ha. 1.06.30 (al netto della superficie espropriata per l’apertura della via Caracci); ed alle particelle 455, 868, 975 e 976, il secondo, dell’estensione Ha 0.47.10, in virtù dell’atto pubblico di compravendita in Notar ********** di Castelvetrano, del 10.1.1978, registrato il successivo 25.1.1978 (prodotto in atti in allegato al fascicolo attoreo).
Ritenere e dichiarare, quindi, il diritto degli attori alla divisione dei beni in comunione con le convenute che, a loro volta, in solido e pro-indiviso sono comproprietarie jure hereditatis, per la rimanente quota del 50%, dei suddescritti appezzamenti di terreno.
Per l’effetto, disporre la suddivisione dei beni in comunione, con l’assegnazione in via esclusiva a ciascuna delle parti in lite, della quota loro spettante, secondo il progetto di divisione prospettato dal designato consulente tecnico d’ufficio, ovvero secondo le determinazioni che riterrà adottare. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per parte convenuta: “come da comparsa di risposta ed atti di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29.7.1997, M. Giovanni, *************, ********, ********, *********** (gli ultimi due n.q. di eredi di **********) convenivano in giudizio *********** e ***********, chiedendo procedersi all’accertamento del proprio diritto di comproprietà, pari al 50% insieme con le convenute, di due lotti di terreno siti in Castelvetrano (il primo, partita 19446, f.m. 34, particelle 332 e 376, il secondo, partita 20311, foglio 34, particelle 455 e 457), per acquisto fattone da L. Santa, vedova di A. Giovanni, a sua volta dante causa iure ereditatis delle convenute, nonché alla divisione dei cespiti di cui sopra. Precisavano di aver acquistato la comproprietà del compendio in oggetto dalla L., quando era ancora in vita **********, con atto pubblico del 10.1.1978, mentre a sua volta la L. aveva ricevuto tale quota, in assegnazione, dagli eredi dell’A. con atto pubblico del 13.5.1977. Deducevano di essere interessati allo scioglimento della comunione essendo risultati vani i tentativi di divisione stragiudiziale, a causa del comportamento omissivo delle convenute. Chiedevano, infine, previo progetto di divisione da affidare ad un CTU, l’assegnazione a ciascuna delle parti in causa la quota di proprietà spettante, con vittoria delle spese di lite. 
 Costituitesi in giudizio, le convenute si opponevano alla domanda di divisione, in quanto deducevano di essere proprietarie esclusive dei beni immobili di cui all’atto di citazione, sia per giusto titolo che per usucapione, avendone avuto (e prima di esse il loro dante causa) da tempo immemorabile l’esclusivo, pacifico ed incontestato possesso e la convinzione che gli stessi fossero di loro esclusiva proprietà.      Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree ed il riconoscimento della loro qualità di proprietarie esclusive dei lotti di terreno, con vittoria delle spese di lite.
In data 24.11.2000 si costituiva per i convenuti l’Avv. **********, in sostituzione dell’originario Avv. **********, facendo proprie tutte le domande e le conclusioni spiegate da quest’ultimo.
Esaurita la trattazione, la causa veniva istruita con l’acquisizione della documentazione offerta dalle parti ed esibita su ordine del giudice, nonchè con la prova per testi e per interpello delle convenute. Espletata la c.t.u., tramite la quale veniva redatto un progetto di divisione della massa patrimoniale da dividere, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione all’udienza del 15.10.2003. Rimessa sul ruolo per l’acquisizione della documentazione attestante l’integrità del contraddittorio, sulle conclusioni precisate all’udienza del 12.10.2005, perveniva in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre verificare l’attuale assetto proprietario dei beni immobili di cui si chiede la divisione, a fronte della specifica domanda proposta in via preliminare dagli attori.
Dalla CTU è emerso che gli immobili facenti parte della massa patrimoniale da dividere sono due lotti di terreno, non confinanti e posti a breve distanza, siti in territorio di Castelvetrano, località “Giallolonghi”, dei quali: il primo, identificato in catasto, a seguito di frazionamento (cfr. planimetria all. alla CTU) e dell’apertura di una via pubblica, al foglio di mappa 34, particelle 376, 870, 977, 978, 979, 980, 981, 1100 e 1101, esteso Ha 1.06.30 al netto della superficie espropriata per l’apertura della via Caracci sulla quale vi prospetta per l’intero fronte; il secondo, identificato, a seguito di frazionamento (cfr. planimetria all. alla CTU), allo stesso foglio di mappa 34, particelle 455, 868, 975 e 976, esteso complessivamente Ha 0.47.10.
I predetti immobili, come si evince dalla documentazione prodotta da parte attrice e dagli accertamenti compiuti dal CTU (non oggetto di contestazione sul punto) appartengono, in base ai titoli di provenienza, per metà indivisa agli attori e, per l’altra metà ad *********** ed ***********.
In particolare, agli attori (tra i quali B. Santa e ***********, nella qualità di eredi di **********: cfr. denuncia successione del 22.7.1991, doc. 5 all. fasc. attori) la metà indivisa della nuda proprietà dei beni costituenti il compendio è pervenuta per averla acquistata da L. Santa, moglie del de cuius A. Giovanni, con atto in notar B. del 10.1.1978, rep. N. 16157, racc. 3795, reg. a Castelvetrano il 25.1.1978 (cfr. doc. 6 all. fasc. parte attrice), mentre l’usufrutto, rimasto nel godimento della L. per effetto della riserva formulata nel citato atto di vendita, si è definitivamente consolidato con la nuda proprietà a seguito del decesso della L., avvenuto il 6.2.1980 (cfr. nota trascrizione testamento olografo a rogito notaio B. del 26.2.1980, prodotta con le deduzioni di parte attrice allegate al verbale d’udienza del 22.12.04).
La quota di comproprietà in oggetto apparteneva alla ********, a sua volta, in forza di successione legittima al marito A. Giovanni, morto ab intestato a Castelvetrano il 29.10.1957 (denuncia succ. n. 92, vol. 115, con rettifica n. 31, vol. 116, registrata in Castelvetrano: cfr. certificato dell’Ufficio del Territorio di Trapani relativo alle trascrizioni contro ***********, all. comparsa conclusionale di parte attrice) e per successivo atto di stralcio di quota, stipulato con ***********, ***********, *********** e *********** e rogato dal notaio B. il 13.5.1977 (cfr. doc. 2 all. fasc. parte attrice).
 Alle convenute, invece, la quota di comproprietà del 50% compete in forza dell’acquisto fattone per successione dagli aventi causa di A. Giovanni, deceduto in Castelvetrano il 29.10.1957 (denuncia succ. n. 92, vol. 115, con rettifica n. 31, vol. 116, registrata in Castelvetrano: cfr. certificato dell’Ufficio del Territorio di T. relativo alle trascrizioni contro ***********, all. comparsa conclusionale di parte attrice): 1/8 da A. Antonino (deceduto in Roma il 16.1.1984, denuncia succ. testamentaria n. 37 vol. 10497 del 16/7/1984, con rettifica n. 44 vol. 11353 del 18.8.1986: cfr. doc. 3 all. fasc. parte attrice), 1/8 da A. Rosa (testamento olografo del 22.2.1958, pubbl. con atto in notar ***** o del 26.9.1973, reg. il 15.10.1973 al n. 4013, vol. 148, giusta denuncia successione n. 844, vol. 147, reg. il 12.12.1973 n. 4981/3, registrata in Castelvetrano), 1/8 da *********** (per il tramite di A. Giovanna che acquistava la quota pervenuta allo stesso per successione da A. Giovanni, con atto in notar P. di Castelvetrano del 24.4.1961, n. 1131 vol. 124) e 1/8 da A. Giovanna (deceduta in Castelvetrano il 17.1.1992, denuncia succ. registrata il 16.7.1992 n. 621 vo. 166: cfr. documentazione prodotta dall’Ufficio delle Entrate di Castelvetrano in ottemperanza all’ordine di acquisizione impartito dal giudice).
Si osserva, al riguardo, che le convenute eccepiscono di aver acquistato per usucapione la piena proprietà dei cespiti in comunione, in virtù del dedotto possesso ininterrotto ed incontestato da tempo immemorabile e della convinzione di esserne esclusive proprietarie, mentre non è in contestazione dal punto di vista formale l’assetto proprietario risultante dai titoli di provenienza, come prospettato dagli attori, dal quale scaturiscono le due quote pari al 50% del compendio per ciascuna delle due parti plurisoggettive in causa (tale infatti non può ritenersi la generica eccezione delle convenute, formulata in comparsa di risposta, di essere proprietarie esclusive degli immobili “sia per giusto titolo che per usucapione”).
     Quanto alla replica attorea di decadenza delle convenute dalla domanda riconvenzionale di usucapione, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., si osserva che ai fini della tempestiva costituzione del convenuto, in mancanza di una espressa indicazione normativa sul computo dei termini, i 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione previsti dall’art. 166 c.p.c. non devono essere intesi come giorni liberi, ma debbono essere conteggiati a ritroso secondo la regola generale di cui all’art. 155 c.p.c., considerando quale dies a quo quello della prima udienza e quale dies ad quem l’ultimo giorno utile per la costituzione (cfr. Trib. Milano 2 luglio 1996 Soc. Italwatch c. Soc. ****** Giur. it. 1997, I,2, 305).
Nella fattispecie, l’udienza indicata nell’atto di citazione (a cui si deve fare riferimento atteso il rinvio d’ufficio della stessa per impedimento del Giudice) è del 26.11.1997, mentre la costituzione delle convenute è avvenuta con il deposito della comparsa in data 6.11.1997, non essendo pertanto decorsi, in tale momento, i venti giorni di cui all’art. 166 c.p.c..
 La domanda deve però ritenersi infondata nel merito e, come tale, va rigettata, in quanto, al di là della genericità dell’allegazione relativa alla durata del dedotto possesso esercitato dalle convenute e dal loro dante causa, protrattosi ininterrottamente con la consapevolezza dell’appartenenza esclusiva dei beni, è proprio tale ultima circostanza che non appare provata (né poteva essere validamente dimostrata attraverso le prove orali articolate dalle A., contrastanti con le risultanze dei titoli di provenienza dei beni e degli altri documenti agli atti, di cui infra).
Dalla documentazione sopra menzionata, da quella rinvenuta nel fascicolo attoreo e dalle prove testimoniali assunte è infatti emerso che tra le parti sono intercorse delle trattative per una ripartizione amichevole dei lotti di terreno oggetto di causa, non potendo, pertanto, le convenute asserire di non essere al corrente dell’esistenza di altri soggetti che vantavano una contitolarità dei beni facenti parte della comunione ordinaria, difettando pertanto, nella specie, l’animus rem sibi habendi necessario per l’usucapione.
Con missiva del 4.10.1993 (ricevuta il 7.10.1993), il procuratore all’epoca nominato dagli attori invitava le convenute a far conoscere la loro determinazione in ordine alla divisione dei fondi di comune proprietà, lamentando l’atteggiamento dilatorio serbato dalle stesse, nonostante i contati intrattenuti con il sig. T., marito di una delle due sorelle A. (cfr. doc. 7 all. fasc. attori).
Tali trattative sono state confermate dall’architetto A., il quale ha riferito di aver redatto, su incarico di ***********, diversi progetti di divisione, sottoposti poi al vaglio di T. Girolamo, marito di una delle sorelle A., con il quale ha avuto diversi incontri (come riferito anche, in occasione di uno di questi, dal teste A.). Il primo teste ha altresì ricordato che, a seguito della redazione di uno di tali progetti – contemplante, sull’accordo delle parti, la formazione di due quote esattamente uguali – furono anche piantati i paletti in ferro per la delimitazione dei confini.
D’altra parte, le stesse sorelle A. hanno partecipato, in data 13.5.1977, al rogito con il quale veniva ceduta a L. Santa (dante causa degli attori) la metà indivisa dei beni oggetto di causa, a stralcio di ogni altra pretesa successoria, mentre l’atto di trasferimento di tale quota da quest’ultima agli attori è stato reso pubblico (ed è, come tale, opponibile alle convenute), tramite la trascrizione da essi effettuata nei registri immobiliari (cf. nota trascrizione del rogito del 10.1.1978: all. deduzioni attoree verbale d’udienza del 22.12.04).
Nella dichiarazione di successione della defunta madre A. Giovanna, presentata all’Ufficio del Registro di Castelvetrano da ***********, poi, il diritto successorio sui cespiti ereditari viene limitato alle quote, rispettivamente di 1/4 (particelle 455-457) e di 4/16 (particelle 332 e 376) dell’intero, essendo pertanto l’erede al corrente della natura indivisa dei cespiti e della parziarietà dell’acquisizione. Stessa conclusione vale per la dichiarazione di successione di *********** (sottoscritta, nella versione originaria, da A. Antonina).
 Atteso quanto fin qui esaminato, non può ritenersi maturata l’usucapione della sola quota di proprietà dei condividendi attori. Si rileva, infatti, che pur potendo il comproprietario, prima della divisione, usucapire la quota degli altri compartecipi, senza che sia necessaria l’interversione del titolo del possesso, attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, occorre a tal fine, tuttavia, non solo l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa, ma anche che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con il godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (V. Cass. n. 13921/02; Cass. n. 5226/02; Cass. n. 7075/99; Cass. n. 1370/99). Nel caso in esame, pertanto, l’esplicita volontà manifestata dagli attori comproprietari di procedere alla divisione degli immobili esclude che possa essersi perfezionato il predetto requisito soggettivo, necessario per il maturarsi dell’usucapione della metà indivisa dei beni appartenenti alle convenute.
Quanto all’elemento materiale del possesso, infine, risulta agli atti il “verbale di immissione in possesso e stato di consistenza” con cui, in occasione della procedura di esproprio per la realizzazione delle opere di “Collegamento tra il rione Badia ed il Rione Salute e sistemazione della via XX Settembre” la ditta esecutrice è stata immessa in possesso, per cinque anni, a partire dal 28.12.1985 (con successiva proroga semestrale del 27.12.1990), della originaria particella 332 (ora 977 e 979: cfr. progetto di divisione allegato alla CTU), impedendo pertanto, per tale periodo, il maturarsi del tempo utile all’usucapione di tale porzione del compendio oggetto di causa.
Accertato nei modi di cui sopra il regime di comproprietà, deve essere accolta la domanda di divisione della comunione ordinaria degli immobili oggetto di causa. Nel nostro ordinamento la divisibilità dei beni in comunione costituisce la regola e 1’indivisibilità l’eccezione, anche quando trattasi di beni infrazionabili in natura, potendo il diritto del singolo allo scioglimento della comunione trovare realizzazione attraverso i mezzi indiretti dell’assegnazione ad uno dei condividenti ovvero della vendita.
In sostanza, il diritto allo scioglimento della comunione costituisce un’estrinsecazione del diritto di proprietà, esercitabile – secondo il dettato dell’art. 1111 c.c. – “sempre”, con la conseguenza che la relativa facoltà non è suscettibile di subire limiti e ostacoli diversi da quelli espressamente previsti e sostanzialmente riconducibili alle ipotesi (non ravvisabili nella fattispecie) di indivisibilità “convenzionale” ex art. 1111, secondo comma, c.c. (peraltro temporalmente limitata) e di indivisibilità, per così dire, “funzionale” ex art. 1112 c.c. (la quale si realizza allorchè la cosa comune, in considerazione del suo valore affettivo o, comunque, personale per i soli comunisti ovvero della sua utilità, non in se stessa ma in funzione di altre cose comuni, cesserebbe di assolvere la sua destinazione per il caso di assegnazione o vendita).  
Quanto alla formazione delle porzioni, nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell’ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacche il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso 1’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. 3 aprile 1999, n. 3288).
Nel caso in esame il c.t.u. ha predisposto un piano di riparto, che risulta conforme ai criteri di omogeneità e proporzionalità fissati dall’art. 727 c.c. e può, pertanto, essere fatto proprio dal Tribunale. Lo stesso tiene infatti conto della superficie effettivamente rilevata e della destinazione urbanistica dei due appezzamenti oggetto di causa come dettagliatamente riportato negli elaborati grafici allegati che qui vengono integralmente richiamati.
Per ognuno dei due appezzamenti sono state formate due quote pressoché uguali per superficie (con una differenza di mq 75, corrispondente ad una piccola striscia di terreno posta sul bordo opposto della strada via *******, irrilevante ai fini del valore attribuito) e per destinazione urbanistica, comprendenti più frazioni di entrambi i lotti di terreno, in modo da avere uguale valore di mercato, tenuto conto, al riguardo, quale principale criterio di stima, proprio della destinazione urbanistica.
Il consulente, nella ripartizione eseguita ha altresì tenuto conto della funzionalità dei lotti in rapporto alla viabilità esistente e di progetto e alla geometria degli stessi. 
La ripartizione dei fondi oggetto di causa in due quote deve reputarsi conforme alla volontà degli attori richiedenti la divisione di rimanere in comunione indivisa nella quota loro spettante – come si desume dalle conclusioni formulate e dall’integrale adesione da parte degli stessi alle risultanze della consulenza tecnica – e ammissibile, atteso il regime di comproprietà instaurabile dopo la divisione tra alcuni comunisti ai sensi dell’art. 720 c.c..
Le convenute, dal canto loro, non avendo aderito alla domanda di divisione, non hanno nemmeno formulato, nell’unico giudizio divisorio, richiesta di scioglimento della quota indivisa alle stesse spettante, partecipando pertanto alla comunione “pro quota”, quali successori a titolo universale dei loro “de cuius” (comproprietari insieme agli attori) e quindi nella loro stessa posizione giuridica, comportante la formazione di una sola porzione (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 3846/95).  
      Quanto alle osservazioni critiche formulate da parte convenuta in merito al ricorso in opposizione al P.R.G., asseritamente in grado di incidere sulla sulle previsioni di destinazione urbanistica dei lotti, il CTU ha opportunamente precisato di non averne tenuto conto nella stesura del progetto di divisione, in quanto non riguardava il lotto oggetto di divisione, ma altri posti nelle vicinanze (cfr. ricorso in opposizione del 6.3.1996 e relativa delibera del Consiglio Comunale di Castelvetrano, all. fasc. convenute). A conferma di tale assunto ha poi prodotto certificato aggiornato di destinazione urbanistica del terreno in oggetto, dal quale si evince che la situazione urbanistica è rimasta invariata, con l’eccezione della particella 455, la quale, come osservato dal tecnico: “per una piccolissima parte oggi ricade in zona B/2, forse interessata da altri ricorsi, la cui esigua superficie non va ad incidere sul progetto di divisione già presentato”. 
Quanto alla stima dei cespiti, il valore di mercato attribuito a ciascuna quota è pari ad euro 284.000, ottenuto sulla base dell’applicazione dei criteri di stima sopra indicati.
Il valore dei beni così come determinato, in esito ad accurata indagine da intendersi qui integralmente richiamata, è stato riconosciuto congruo dalle parti, che, a seguito dei chiarimenti forniti dal CTU, non hanno mosso altre contestazioni in merito.
Reputa, quindi, il Tribunale di dover far propria la determinazione del valore dell’immobile effettuata dal c.t.u. nella citata relazione, con la precisazione che, nonostante il tempo trascorso dalla data della stima (la relazione integrativa è del 6.11.2002), la svalutazione presuntivamente verificatasi nelle more ha inciso in eguale misura sul valore di tutti i lotti di terreno, di natura omogenea, facenti parte di ciascuna delle due quote, non pregiudicando in tal modo il rapporto di proporzionalità determinato dal CTU nella ripartizione dei beni tra i condividendi.
Trattandosi di quote uguali e non essendo state formulate richieste di attribuzione, nè rappresentati particolari motivi in contrario, l’assegnazione delle porzioni deve essere fatta mediante estrazione a sorte (ai sensi dell’art. 729 c.c.).
       Va peraltro rilevato che l’art. 791 cod. civ. prevede espressamente che l’estrazione dei lotti non può avvenire se non in presenza di accordo delle parti o di sentenza passata in giudicato.
 Con la presente sentenza definitiva – in considerazione del carattere non strettamente giurisdizionale delle residue operazioni divisionali di sorteggio (salvo, s’intende, l’eventuale insorgenza di ulteriori questioni incidenti sui diritti delle parti da risolversi con sentenza) – si procederà pertanto a disporre lo scioglimento della comunione ed individuare definitivamente, ai fini del sorteggio, i lotti che sono costituiti dalle porzioni individuate nella relazione dell’arch. C. depositata il 15.4.2002.
    A ciò consegue che ove la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per l’effettuazione del sorteggio e l’emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni avverrà necessariamente in sede di impugnazione.
     Attesa la natura definitiva della sentenza, deve provvedersi anche in ordine alle spese che, seguono la soccombenza delle convenute nella domanda principale ed in quella riconvenzionale, nella misura liquidata nel dispositivo. Per le stesse ragioni le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
1) dichiara ***********, *************, ********, ********, *********** (gli ultimi due n.q. di eredi di **********), comproprietari, pro-indiviso, insieme con A. Vincenza ed ***********, del 50% dei due lotti di terreno, siti in agro di Castelvetrano, *******************, annotati al catasto al foglio di mappa n. 34, alle particelle nn. 376, 870, 977, 978, 979, 980, 981, 110 e 1101, il primo, ed alle particelle 455, 868, 975 e 976, il secondo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalle convenute;
 3) dispone lo scioglimento della comunione tra gli attori e le convenute, determinando le due porzioni – che rimangono ciascuna in comproprietà indivisa, rispettivamente, tra gli attori, nella misura di 1/4 in favore di ***********, 1/4 in favore di *************, 1/4 in favore di ********, 1/8 in favore di B. Santa, 1/8 in favore di B. Giovanni e tra le convenute, in ragione della metà ciascuna – così come predisposte dal CTU, arch. ************* nella relazione depositata, con le allegate planimetrie, in data 15/4/2002 ed integrata con relazione depositata in data 6/11/2002;
4) condanna *********** ed *********** alla refusione in favore di ***********, *************, ********, ********, *********** (gli ultimi due n.q. di eredi di **********) delle spese di lite, liquidate, in assenza di notula, in complessivi euro 6.560,00 di cui euro 450,00 per spese ed euro 2.200,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali come per legge; pone le spese della CTU definitivamente a carico delle convenute.
Così deciso in Marsala, lì 22/3/2006
   Il Giudice estensore                                                             Il Presidente

sentenza

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