Costituisce principio consolidato che la giurisdizione esclusiva del TSAP comprende anche le controversie inerenti il più generale potere di pianificazione del territorio, che tuttavia abbiano un’incidenza diretta sul regime del demanio idrico e delle acq

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E’ questo il principio con cui il TAR Bari ha dichiarato inammisibile per difetto di giurisdizone il ricorso proposto avverso gli atti adozione e approvazione del Da parte della Autorità di Bacino della Regione Puglia del piano idrogeologico (cfr. ex multis Cass., SS.UU., 27 aprile 2005, nr. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, nr. 5096; Trib. Sup. A.P., 6 ottobre 2004, nr. 100; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 13 gennaio 2005, nr. 8).
Più specificamente, secondo il TAR barese, in applicazione di tale principio, si sono ritenute rientrare nella suindicata giurisdizione esclusiva anche le controversie derivanti da impugnazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino (cfr. Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, nr. 378; Trib. Sup. A.P., 26 marzo 2002, nr. 43).
Ha consluso il TAR "stante l’esclusività della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è evidente che le controversie innanzi richiamate vi ricadono nella loro interezza, senza possibilità di scindere tra censure afferenti agli aspetti procedurali dell’adozione e approvazione del Piano e censure relative invece alle concrete scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione".
 
AVV. ALFREDO MATRANGA
 
 
 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 661 del 2006, proposto da ………….., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone e Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso gli stessi in Bari alla via Calefati, 177,
C O N T R O
– l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Nitti e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il primo in Bari alla via Marchese di Montrone, 47;
– la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore,
– la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore,
entrambe non costituite nel presente giudizio;
per l’annullamento
a) della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia nr. 25 del 15 dicembre 2004, avente ad oggetto "Adozione del Piano di Bacino della Puglia, Stralcio Assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia", pubblicata in data 4 gennaio 2005, ed allegate relazione generale, relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, carta delle aree a rischio;
b) della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia nr. 39 del 30 novembre 2005, pubblicata sulla G.U. nr. 8 dell’11 gennaio 2006, recante "approvazione del Piano di Bacino della Puglia, Stralcio Assetto idrogeologico (PAI) e delle relative misure di salvaguardia", ed allegate Relazione al Piano, n.t.a., elaborati tecnici e cartografici;
c) di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti e non noti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino della Puglia;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Raffaele Greco;
Uditi, all’udienza pubblica del 6 giugno 2007, gli avv.ti Medina e Di Salvatore per i ricorrenti e gli avv.ti Nitti e Pedone, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. Pellegrino, per l’Amministrazione;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 13 marzo 2006, depositato il 10 aprile 2006, il sig. …………, premesso di essere proprietario di un suolo sito in agro del Comune di Bari, distinto in catasto al Foglio nr. 21, particella 163 (maglia nr. 10), ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati.
Il ricorrente ha precisato che il predetto suolo risultava tipizzato in base alla variante generale al P.R.G. approvata nel 1976 in zona di espansione "C1", ed incluso in un piano di lottizzazione all’esame del Consiglio Comunale per l’adozione.
Sennonché, con delibera nr. 25 del 15 dicembre 2004, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia adottava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 della legge 18 maggio 1989, nr. 182, 1 del decreto legge 11 giugno 1998, nr. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, nr. 267, 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, nr. 365, e 9 della legge regionale della Puglia 9 dicembre 2002, nr. 19, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio "assetto idrogeologico" e le relative misure di salvaguardia.
All’esito dell’esame delle numerose osservazioni presentate avverso tale Piano, con delibera nr. 39 del 30 novembre 2005, il Comitato Istituzionale approvava il Piano di Bacino: in esso, l’area di proprietà del ricorrente risultava classificata come soggetta "a rischio idrogeologico molto elevato", incidente sull’incolumità delle persone, sulla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale (massima classe di rischio, R4) e a pericolosità idraulica con alta probabilità di inondazione (massimo indice di pericolosità, AP).
Ciò premesso, il ricorrente è insorto col presente ricorso, deducendo i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 5 e 4 della legge regionale pugliese 9 dicembre 2002, nr. 19): nel procedimento di formazione del Piano, risultava omessa la necessaria partecipazione degli Assessori della Regione Puglia all’Ambiente, all’Urbanistica ed alle Foreste, non posti neanche in grado di partecipare alle sedute nelle quali le delibere erano state assunte;
2) violazione di legge (art. 1 bis del decreto legge nr. 279 del 2000 convertito in legge nr. 365 del 2000; art. 9 della L.R. pugliese nr. 19 del 2002); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria: era stata omessa la prescritta conferenza programmatica con la partecipazione di tutti gli Enti territoriali interessati;
3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 della L.R. Puglia 9 dicembre 2002, nr. 19; principio del giusto procedimento); eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposto e travisamento; eccesso di potere per illogicità e sviamento: malgrado fossero pervenute all’Autorità di Bacino numerosissime osservazioni al Piano adottato, le stesse non erano state prese in considerazione, rinviandosene l’esame ad una fase successiva all’approvazione, e con ciò implicitamente ammettendo l’inadeguatezza e insufficienza dell’istruttoria espletata;
4) violazione e falsa applicazione di legge (art. 17, comma VI ter, della legge 18 maggio 1989, nr. 183, e successive modifiche e integrazioni; artt. 10, 17, commi I, II e III, della legge nr. 183 del 1989); violazione di legge (art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241: difetto di motivazione); eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, nonché per sviamento: del tutto insufficiente era stata la fase preliminare volta ad acquisire consapevolezza dello stato dei luoghi e dei fattori di rischio, condotta in maniera parziale e con metodo discutibile, senza un’idonea ricognizione dei luoghi e sufficienti acquisizioni documentali, al punto da portare ad un’irragionevole classificazione della maggior parte dei territori come ad elevato rischio.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, annullarsi gli atti impugnati.
L’Autorità di Bacino si è costituita in data 5 giugno 2007, con articolato atto nel quale ha in limine eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque la cessazione della materia del contendere, e nel merito ha in ogni caso affermato l’infondatezza delle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.
Con breve memoria prodotta nella stessa data, il ricorrente ha insistito nel senso della fondatezza del ricorso, formulando altresì istanza istruttoria.
All’udienza del 6 giugno 2007, la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
In via del tutto preliminare, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Amministrazione resistente.
Ed invero, costituisce principio consolidato che la giurisdizione esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, prevista dall’art. 143, comma I, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, nr. 1775, in materia di "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche", comprende non soltanto le controversie relative a provvedimenti che costituiscono esercizio di poteri immediatamente funzionali alla gestione delle acque pubbliche, ma anche quelle inerenti atti, pur emanati nell’esercizio di poteri diversi – quale, ad esempio, il più generale potere di pianificazione del territorio -, che tuttavia abbiano un’incidenza diretta sul regime del demanio idrico e delle acque pubbliche (cfr. ex multis Cass., SS.UU., 27 aprile 2005, nr. 8696; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, nr. 5096; Trib. Sup. A.P., 6 ottobre 2004, nr. 100; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 13 gennaio 2005, nr. 8).
Più specificamente, in applicazione di tale principio, si sono ritenute rientrare nella suindicata giurisdizione esclusiva anche le controversie derivanti da impugnazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino (cfr. Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, nr. 378; Trib. Sup. A.P., 26 marzo 2002, nr. 43).
Stante l’esclusività della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è evidente che le controversie innanzi richiamate vi ricadono nella loro interezza, senza possibilità di scindere tra censure afferenti agli aspetti procedurali dell’adozione e approvazione del Piano e censure relative invece alle concrete scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione.
L’evidenziata carenza di giurisdizione, afferendo alla corretta individuazione del giudice adito, ha carattere prioritario e assorbente rispetto a ogni altra questione.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della relativa scarsità di precedenti giurisprudenziali sul punto della giurisdizione in subiecta materia.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe nr. 661 del 2006.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 giugno 2007, con l’intervento dei Signori:
Corrado   Allegretta   – Presidente
Concetta Anastasi      – Componente
Raffaele   Greco         – Componente, est.
 
             L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE
 
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 20 giugno 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

Matranga Alfredo

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