Cosa succede dopo la prescrizione?

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Il Codice penale italiano attualmente vigente annovera, tra gli istituti disciplinati, alcune ipotesi di cause di estinzione del reato oltre che di estinzione della pena.
Le prime consistono in fatti giuridici che sono volte ad annullare o ad eliminare la punibilità in riferimento ad un fatto concreto integrante reato.
Le seconde, invece, constano di fatti giuridici che determinano a monte l’impossibilità di applicazione di una pena ovvero, qualora la sanzione sia già stata comminata, ne determina la sopravvenuta inefficacia.
Le cause di estinzione, del reato o della pena, salvo che sia diversamente dalla legge stabilito, esplicano i propri effetti esclusivamente nei confronti della persona cui si riferiscono e possono essere dichiarate in qualsiasi momento del processo, ad esclusione del caso in cui sia probabile che venga emesso provvedimento di proscioglimento nei confronti del soggetto interessato.
Orbene, tra le cause di estinzione l’ordinamento penalistico italiano include anche la prescrizione.

Indice

1. Cos’è la prescrizione nel diritto penale?

Qualsiasi avvocato specializzato in diritto penale può definire la prescrizione, disciplinata rispettivamente dall’art. 157 c.p. e 172 c.p., come una causa di estinzione sia del reato sia della pena, giustificata in ragione che il decorso del tempo, senza che sia stato raccolto materiale probatorio rilevante ai fini del giudizio e senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ovvero senza che si sia dato avvio all’espiazione della pena in concreto comminata dal giudice, fa venir meno l’interesse del reato a perseguire il reato commesso ovvero a dare esecuzione alla pena applicata per la sua commissione.
Nel dettaglio, il codice penale, oltre a precisare in maniera chiara e precisa il tempo necessario perché si verifichi la prescrizione (pari al massimo della pena edittale del reato, con eccezione per i delitti e le contravvenzioni minori, che non possono estinguersi, rispettivamente, prima di sei e quattro anni, anche quando la pena detentiva massima prevista per il reato sia inferiore a detti limiti o si tratti solo di pena pecuniaria, ovvero pari al doppio della pena inflitta e, comunque non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni per quanto concerne la prescrizione della pena), stabilisce che per il computo delle sanzioni si prende in considerazione la pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza, peraltro, tenere conto della diminuzione conseguente all’applicazione delle circostanze attenuanti o dell’aumento conseguente all’applicazione delle circostanze aggravanti (salvo che per quelle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante).
Qualora, invece, concorrano pene detentive e pene pecuniarie, ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione viene calcolato tenendo in considerazione esclusivamente la pena detentiva. Ove, peraltro, per il reato vengano stabilite pene diverse da quella detentiva e pecuniaria è applicabile il termine prescrizionale di tre anni.
È appena il caso di precisare che l’istituto della prescrizione non comporta l’estinzione di quei reati per i quali è prevista l’applicazione della pena dell’ergastolo, anche se per effetto delle circostanze aggravanti.

2. Cosa succede dopo la prescrizione penale?

Come si è già avuto modo di anticipare nei paragrafi precedenti la prescrizione comporta l’estinzione del reato (o della pena) e, quindi, il venir meno dello stesso oggetto del giudizio instaurato, sicché il magistrato procedente dovrà pronunciarsi, in qualsiasi stato o grado del processo, anche d’ufficio, mediante sentenza, alla declaratoria della sussistenza delle cause di non punibilità, tra le quali anche l’estinzione del reato conseguente all’intervenuta prescrizione (cfr. art. 129 c.p.p.).
A ciò provvederà mediante pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (qualora venga emessa durante la fase dell’udienza preliminare) ovvero di una sentenza di non doversi procedere, qualora il provvedimento venga emesso nel corso del dibattimento.
 Può, d’altronde, verificarsi l’ipotesi in cui la prescrizione maturi durante la fase delle indagini preliminari il pubblico ministero che dirige le indagini, accertato il decorso del tempo utile al fine di perfezionarla, dovrà procedere mediante richiesta di archiviazione del procedimento penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 441 c.p.p. In conseguenza di tale richiesta, il giudice competente in quella fase (ossia il giudice delle indagini preliminari – G.I.P. -) dovrà, in conseguenza emettere provvedimento (di norma mediante forma di decreto, talvolta mediante ordinanza) di archiviazione emesso dal giudice per le indagini.

3. Cosa comporta la prescrizione del reato?

Giunti a questo punto, si può, quindi, dire che se il reato è prescritto il procedimento, in qualsiasi stato o grado si trovi, si interrompe ovvero, se venga accertata in fase di indagini preliminari, non può nemmeno venire iniziato, di tal che è preclusa qualsiasi ulteriore indagine o valutazione in punto di colpevolezza del soggetto che ha commesso il fatto illecito e non potrà mai essere pronunciata una sentenza di condanna.
In conseguenza dell’accertata e dichiarata prescrizione del reato vengono meno tutti gli effetti giuridici ad esso collegati.
 Pur permanendo annotazione negli archivi della polizia (ove sia stata quest’ultima a svolgere le indagini), infatti, verrà ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale ovvero, qualora non si sia ancora provveduto all’iscrizione, ad ordinare che quest’ultima non abbia luogo.
Ne deriva che dall’eventuale certificato rilasciato non emergerà traccia alcuna del fatto di reato per il quale si stavano svolgendo le indagini ovvero per il quale si stava procedendo.

4. Conclusione

Per concludere occorre aggiungere che l’intervenuta prescrizione del reato non esplica i propri effetti al di fuori del processo penale.
Pertanto, resta ferma la possibilità che il soggetto agente possa vedersi citare in un giudizio civile affinché sia condannato al pagamento del risarcimento del danno alla vittima del reato.

5. Disposizioni normative richiamate

Art. 157 c.p. – Art. 172 c.p.
Art. 129 c.p.p. – Art. 441 c.p.p.

Emanuela Pezone

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