Cosa succede al documento valutazione rischio dal 1° giugno 2013?

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Dal 1° giugno 2013 per tutte le aziende dovrà essere effettuato il documento di valutazione del rischio.

 

1. Nozione e normativa

L’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche prevedeva quanto segue: “l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l’articolo in esame risultava essere il seguente: ” l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”. AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, regolate dal D.M. 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella L. 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. “legge di stabilità” 2013.

L’ articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto intem1inisteriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”. Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

2. Sanzioni

L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, modificato dall’art. 39, comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente, così sostituito dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, stabilisce le seguenti sanzioni:

a)      arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 per l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei rischi;

b)      ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 per l’incompleta redazione del DVR  ovvero omessa indicazione di quanto previsto dall’art 28 del D.Lgs. 81/2008:

1)      misure di prevenzione e protezione e DPI;

2)      programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

3)      procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.

c)      ammenda da Euro 1.000,00 a Euro 2.000,00 per l’incompleta redazione del DVR ovvero  omessa indicazione dì quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008:

1)      relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

2)      individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Staiano Rocchina

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