Cosa deve intendersi per malattia professionale?

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Il sistema assicurativo disciplinato dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 si fondava su un sistema di carattere tabellare, che la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato illegittimo nella misura in cui non consentiva (nell’ambito delle attività protette industriali e agricole di cui agli artt. 1, 206, 207 e 208 del d.P.R. 1124/1965) l’indagine sull’eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge.

I caratteri propri del c.d. sistema tabellare, come delineati dalla normativa in argomento, consistevano (e consistono, visto che l’intervento del giudice delle leggi ha aggiunto ad esso la possibilità di dimostrare in concreto la riconducibilità delle patologie non tabellate alla causa di lavoro):

• nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie tipiche, ossia ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente patogeno o di malattie causate da un dato agente patogeno, agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività, con l’indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene, ossia ritenute pregiudizievolmente espositive del lavoratore al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell’eziologia professionale delle malattie;

• nella predeterminazione del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi per essere (eziologicamente riconducibile a causa professionale e quindi) indennizzabile.

Per effetto della sentenza n. 179 del 1988, quando la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari.

Al fine di individuare l’ambito di applicazione del sistema tabellare, ossia l’ambito entro il quale il lavoratore non è gravato dall’onere di dimostrare, per quanto qui rileva, il nesso eziologico, occorre muovere, in primis, dall’art. 3 del d.P.R. 1124/1965, il quale dispone che “l’assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell’art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative”.

Ne discende che, da un punto di vista formale, il sistema presuntivo opera se si accerti l’esistenza di una patologia contenuta nella tabella allegato 4, ove essa sia stata contratta, nel prescritto periodo, nell’esercizio delle lavorazioni indicate. Inoltre, l’art. 139 del d.P.R. 1124/1965 dispone che è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

A tal proposito, l’art. 10 del d.lgs. 38/2000 da un lato, ha previsto l’istituzione di una commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui dell’art. 139 e delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico (comma 1); dall’altro, ha specificato: “Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 (ossia le tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del d.P.R. 1124/1965), delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico.

Gli aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all’art. 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio (4 comma)”. In tale contesto normativo, è chiaro che l’elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel comma 4 dell’art. 10, appena esaminato, che l’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del d.P.R. 1124/1965 conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del d.P.R. 1124/1965. In definitiva, il legislatore attraverso l’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del d.P.R. 1124/1965 ha perseguito l’obiettivo di indirizzare l’attività di denuncia dei medici, al fine di rendere completa ed attendibile la raccolta dei dati epidemiologici occorrenti per integrare, su basi obiettive e con celerità, l’elenco delle malattie professionali. Non si spiegherebbe altrimenti la distinzione in separati elenchi tra malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, se entrambe le tipologie dovessero essere considerate unitariamente agli effetti dell’assicurazione obbligatoria. Tale lettura del sistema normativo è confortata dalla giurisprudenza di legittimità che ha attribuito agli elenchi succedutisi nel tempo in relazione all’art. 139 del d.P.R. 1124/1965 (d.m. 27 aprile 2004, d.m. 14 gennaio 2008, d.m. 11 dicembre 2009 e d.m. 10 giugno 2014) valore probatorio vario in relazione all’intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di un accertamento concreto dello stesso.

Invece, nel caso di malattia professionale non tabellata, come del resto per la malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni utile iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi (nuove indagini o richiesta di chiarimenti al consulente tecnico ecc.) in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia.

È stato detto ancora che il Ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l’assenza di altri fattori extra-professionali.

Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. civ., 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. civ., sez. un., 4 giugno 1992, n. 6846; Cass. civ., 27 giugno 1998, n. 6388; Cass. civ., 29 settembre 2000, n. 12909), per suffragare una qualifi cata probabilità (Cass. civ., 3 aprile 1990, n. 2684). È opportuno precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l’affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale.

Staiano Rocchina

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