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Indice
- 1. La questione: violazione di legge
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: mancata sottoscrizione della sentenza: nullità relativa della sentenza-documento e necessità di nuova redazione e deposito ai fini della decorrenza dei termini d’impugnazione
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1. La questione: violazione di legge
La Corte di Appello di Bari confermava il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dell’imputato dal Tribunale di Foggia, in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 157 cod. pen., per la mancata declaratoria della prescrizione, dovendosi ritenere il reato consumato, ad avviso del ricorrente, alla data della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale foggiano, e poi annullata per difetto di sottoscrizione dell’estensore dalla Corte territoriale barese con rinvio al primo giudice, nuovamente pronunciatosi, poi, con l’odierna sentenza appellata. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata sottoscrizione della sentenza comporta l’annullamento della sentenza documento e la restituzione degli atti al giudice già pronunciatosi, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore (si trattava, nel caso all’esame delle sezioni unite, di giudice di appello), deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012).
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3. Conclusioni: mancata sottoscrizione della sentenza: nullità relativa della sentenza-documento e necessità di nuova redazione e deposito ai fini della decorrenza dei termini d’impugnazione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta la mancata sottoscrizione della sentenza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la mancata sottoscrizione della sentenza determina l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice per la sua nuova redazione e sottoscrizione (fermo restando che i termini per l’impugnazione decorrono dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della nuova sentenza ai sensi dell’art. 585 c.p.p.).
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere gli effetti che conseguono da siffatta mancata sottoscrizione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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