Corte di Cassazione Penale: la Relazione n. 13/23

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L’Ufficio del Massimario e del Ruolo, Settore Penale, della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2023 ha diffuso sul portale istituzionale la Relazione tematica n. 13, titolata “Le ricadute processuali derivanti dal mancato o ritardato deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte d’appello o presso la Corte di cassazione nella disciplina emergenziale”.

Leggi la u003cemu003eRelazione tematica n. 13u003c/emu003e

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Indice

1. I 3 capitoli


Il documento si dipana in 3 capitoli:

  • Quadro normativo di riferimento. (Rito cartolare in appello. Rito cartolare in Corte di cassazione.).
  • Rito cartolare nel giudizio penale d’appello: la giurisprudenza sul deposito delle conclusioni del procuratore generale. (L’omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale. La comunicazione in ritardo (“non immediata”) delle conclusioni del procuratore generale ritualmente depositate nei termini. La formulazione tardiva delle conclusioni da parte del procuratore generale. L’omessa comunicazione delle conclusioni del procuratore generale depositate nei termini.).
  • Rito cartolare nel giudizio di cassazione: la giurisprudenza sul deposito delle richieste del procuratore generale presso la Corte di cassazione. (L’omessa formulazione delle conclusioni da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione. La tardiva comunicazione delle richieste del procuratore generale presso la Corte di cassazione. L’orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura del termine del quinto giorno antecedente all’udienza per il deposito delle conclusioni della difesa.).

2. Il rito cartolare nella normativa emergenziale


Nel periodo di emergenza sanitaria veniva introdotto innanzi alla Corte di cassazione, dapprima, e innanzi alle corti di appello, in seguito, il rito cartolare, non partecipato, per la trattazione scritta dei processi penali. Il rito cartolare in cassazione è stato previsto dall’art. 83, c. 12-ter, d.l. n. 18/20, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 27/20 e succ. mod., ed è stato poi ulteriormente disciplinato con il c.d. d.l. Ristori 2 (d.l. n. 137/20), convertito con modificazioni dalla l. n. 176/20; il giudizio penale d’appello, non partecipato, veniva invece disciplinato dal c.d. d.l. Ristori-bis (d.l. n. 149/20), abrogato in sede di conversione, ma con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base a esso.

3. Il rito cartolare in appello


Il rito cartolare non partecipato in appello è stato introdotto dall’art. 23 del d.l. n. 149/20 (c.d. “Ristori bis”), che, ai commi da 1 a 6, contemplava una serie di disposizioni per la trattazione e decisione dei giudizi penali d’appello. La l. n. 176/20, di conversione, con modificazioni, del primo d.l. “Ristori” ha incorporato in sé le norme dei successivi decreti, tra cui anche il c.d. d.l. “Ristori-bis”, il quale è stato contestualmente abrogato, tuttavia con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base a esso. L’incorporazione delle norme del decreto “Ristori-bis” è avvenuta inserendo il testo degli artt. 23 e 24, di fatto non modificato, se non con l’aggiunta di una disciplina apposita per le impugnazioni con PEC, tra gli articoli 23 e 24 del d.l. Ristori, mediante l’introduzione dei nuovi artt. 23-bis e 23-ter, d.l. n. 137/20. La norma che quindi disciplina, nello specifico, il procedimento cartolare in appello, durante la fase dell’emergenza pandemica, è l’art. 23-bis d.l. n. 137/20, che è stato introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 176/20 e che riproduce il testo del previgente art. 23 d.l. n. 149/20, contestualmente abrogato, con l’aggiunta, nella parte finale, del nuovo c. 7, che estende le disposizioni all’appello avverso le misure di prevenzione e all’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. In base all’art. 1, c. 2, l. n. 176/20, e sulla scorta di quanto previsto dall’art. 23-bis, c. 1, d.l. n. 137/20, a decorrere dal 9 novembre 2020 “fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire”. La disposizione a cui il documento in parola assegna rilievo è quella contenuta al c. 2 dell’art. 23-bis, d.l. cit. secondo cui “Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, c. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, c. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto”.

4. Il rito cartolare diviene regola nella riforma Cartabia


Attraverso la riforma penale Cartabia (d.lgs. n. 150/22) il rito cartolare non partecipato è divenuto, nel giudizio di appello, la regola. Il nuovo articolo 589-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. citato, prevede infatti che: “la corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545”.

5. Il rito cartolare in Corte di cassazione


La norma primigenia cui il contributo in disamina fa riferimento per la disciplina del rito cartolare, non partecipato, in cassazione, così come previsto dalla normativa emergenziale per il contrasto della pandemia, è l’art. 83, c. 12-ter, d.l. n. 18/20, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 27/20, pubblicata il 29 aprile 2020 e modificato, il giorno seguente, dall’art. 3 d.l. n. 28/20 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 70), e, quindi, dall’art. 221 d.l. n. 34/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/20.

6. Il rito cartolare in Cassazione post Cartabia


Tramite la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/22) il rito cartolare non partecipato, già previsto dalla normativa emergenziale, risulta attualmente la regola anche per il giudizio di legittimità ex art. 611 c.p.p., nella sua versione riformulata, che espressamente prevede, al novellato c. 1: “la corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.”.

7. L’apparente coesistenza di norme e la soluzione proposta dalla Cassazione


Il contributo precisa le modifiche dell’art. 611 c.p.p. operate dalla riforma Cartabia, entrate in vigore il 30 dicembre 2022, si sono accompagnate alla proroga della disciplina emergenziale di cui all’art. 23, c. 8, del d.l. n. 137/2020, operata dal c. 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, sì da condurre ad una apparente coesistenza delle due discipline: mentre le prime, in un primo tempo differite, come tutte le altre disposizioni della riforma “Cartabia”, dal d.l. n. 162/22, sono definitivamente entrate in vigore, in assenza di ulteriori disposizioni transitorie, alla data del 30 dicembre 2022, l’entrata in vigore delle seconde è stata così disciplinata, per effetto di emendamenti apportati in sede di conversione del decreto legge suddetto quanto, in particolare, all’art. 94 del d.lgs. n. 150/2022. L’apparente coesistenza di tali norme, che potrebbero sembrare di analogo contenuto, ma che in realtà si differenziano su alcuni punti va però risolta ritenendo che la normativa emergenziale abbia una natura speciale rispetto all’altra, sicché è quest’ultima che attualmente appare essere oggetto di concreta applicazione in Corte e lo sarà, per effetto del citato art. 94 in relazione a tutti i ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023. Il che significa che la concreta riespansione dell’art. 611 c.p.p., come modificato, avverrà soltanto quando, a mano a mano, la Corte si occuperà di ricorsi non più proposti entro il 30 giugno 2023 e quindi, tenendo conto dei tempi di fissazione dei giudizi normalmente impiegati, all’incirca intorno alla fine dell’anno 2023.

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Avv. Biarella Laura

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