Con la deliberazione n. 6/F/2006, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, all’esito dell’esame della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo del Comune di Mottola, trasmessa all’A.G. contabile ai sensi dell’art. 1, comma 166, della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria per l’anno 2006) (quale incombente previsto dal Legislatore al fine di tutelare l’unità economica della Repubblica e per assicurare il coordinamento della finanza pubblica), statuisce l’inosservanza dell’ente locale in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di cui al comma 140 della succitata Legge Finanziaria prevedendo alla A.G. contabile – altresì – che vengano adottate le necessarie misure correttive da comunicare a detta Sezione del Controllo.
Sul punto è utile ricordare che l’ente locale, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 167, della legge di cui sopra, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
I giudici del controllo rilevano che il Comune di Mottola, ancorché “ente locale virtuoso” a mente del relativo disposto di cui al comma 140, ha previsto in bilancio, per l’esercizio 2006, spese correnti per un ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, in violazione del succitato comma 140, il quale stabilisce che per gli enti locali così classificati (virtuosi), il complesso delle spese correnti nell’esercizio 2006 deve essere inferiore al 2004 del 6,5 per cento; inoltre, invitano a fornire chiarimenti sul pareggio del bilancio di parte corrente che presentava un saldo finanziario negativo di € 57.738,68, nonché delucidazioni sulla tipologia di spesa compresa nell’ammontare denunciato della spesa sociale.
L’ente locale per il tramite del Collegio dei revisori rimette alla Sezione un nuovo prospetto del computo della spesa corrente, rettificando l’ammontare della spesa sociale riportato in precedenza per errore di battitura, e replica con nota sindacale nei seguenti termini:
a) Si ammette il superamento, nella previsione delle spese correnti, del limite posto dalla normativa sul patto di stabilità interno, rappresentando che lo scostamento potrà essere assorbito in sede gestionale previo un costante e rigoroso monitoraggio degli impegni;
b) si precisa che la spesa di euro 671,35 si riferisce a quote di assicurazione RCA, relativa ad uno scuolabus, utilizzato anche per il trasporto di minori portatori di handicap, sicchè giustifica l’inclusione di tale spesa nella funzione 10, mentre riconosce che la previsione di spesa di euro 16.000,00 per il servizio “obiettori di coscienza” non rientra nella tipologia delle spese sociali;
c) si evidenzia che il saldo negativo di parte corrente di € 57.738,68 è finanziata, per volontà del Consiglio Comunale, con una pari entrata proveniente da cessione di immobili, al titolo IV delle entrate, in quanto destinata al pagamento di debiti fuori bilancio.
Mentre per il punto c) le osservazioni vengono ritenute congrue e quindi il relativo rilievo si considera superato, per quanto riguarda, invece, l’ammontare complessivo della spesa corrente, la Sezione – procedendo alla relativa rideterminazione attraverso l’inclusione della spesa di € 16.000,00 di cui al punto b di cui sopra, poiché non rientrante fra le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (comma 142 – lett. d) – osserva che le motivazioni addotte dall’Amministrazione a giustificazione del superamento del limite stabilito normativamente non assumono valenza ai fini della pronuncia demandata alla AG contabile dal comma 168 – art. 1, della legge 266/2005, atteso che la citata normativa non rimette alla Sezione potestà di valutazioni di merito, bensì un’attività ricognitiva, sulla base dei dati contabili forniti dall’organo di revisione, circa la puntuale osservanza delle prescrizioni sul patto di stabilità interno, nonché sull’osservanza di altri principi rilevanti di natura contabile-finanziaria, di cui alcuni anche di matrice costituzionale.
Il Collegio, pertanto, rinvia all’ente locale per l’adozione delle necessarie misure correttive, come stabilito dal comma 168 dell’art. 1 della legge 266/2005 che dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria od il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
Di seguito il provvedimento.
Deliberazione n.6/F/2006
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
composta da
Giuseppantonio Stanco
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presidente
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Michele Grasso
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consigliere
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Vincenzo Niceta Scurti
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consigliere
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Stefania Petrucci
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referendario
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nell’adunanza del 3 ottobre 2006
Premesso:
– che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art.1 comma 138 stabilisce che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (solo per il 2006, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obbiettivi di finanza pubblica, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione”;
– che per quanto riguarda, in particolare, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province, i successivi commi da 140 a 147, ed il comma 198, ai fini del rispetto del “patto interno di stabilità”, stabiliscono i limiti complessivi di previsione e di impegno delle spese correnti e delle spese in conto capitale, per il corrente esercizio 2006, e per i due esercizi successivi, nonché i criteri di calcolo e le categorie di spese escluse dal calcolo per l’osservanza dei limiti innanzidetti.
Considerato che, di seguito, i commi 166,167 e 168, stabiliscono, rispettivamente che:
– ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economica-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo (comma 166);
– la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dar conto del rispetto degli obbiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione (comma 167);
– le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obbiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (comma 168).
Verificato che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 28-4-2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – supplemento n. 132 del 30-5-2006, ha approvato le prescritte linee guida con correlato questionario, relativamente ai bilanci di previsione 2006 e per la gestione di competenza, e che tali documenti sono stati rimessi agli organi di revisione dei Comuni e delle Province della Puglia da questa Sezione regionale di controllo, con lettera presidenziale n. 614 del 4 maggio 2006;
Rilevato che il magistrato istruttore, designato per i Comuni della provincia di Taranto con ordinanza presidenziale n. 7/06 del 31-5-2006, esaminata la relazione rimessa dall’Organo di revisione del Comune di MOTTOLA (16.439 abitanti), pervenuta il 20 luglio 2006, con lettera n. 1132 del 26-7-2006, diretta al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei revisori, ha osservato che, alla luce dei dati riportati nella relazione succitata, emergeva che il predetto Comune non aveva rispettato, nelle previsioni di bilancio, per il corrente esercizio 2006, la normativa sul patto di stabilità interno, di cui al summenzionato comma 140, art. 1 – legge n. 266/2005, relativamente alla spesa corrente, con riguardo alla gestione di competenza, posto che detto Comune ha previsto in bilancio, per l’esercizio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 3.406.000,00, superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, pari ad euro 3.147.000,00 (quadro 5.2), in violazione del succitato comma 140, il quale stabilisce, al contrario, che nel corrente esercizio il complesso delle spese correnti deve essere inferiore al 2004, del 6,5% o dell’8% a seconda che trattasi o meno di comune “virtuoso”
Con la stessa nota del 26/7/2006, si chiedevano, altresì, chiarimenti sul pareggio del bilancio di parte corrente che presentava un saldo finanziario negativo di € 57.738,68, nonché delucidazioni sulla tipologia di spesa compresa nell’ammontare denunciato della spesa sociale.
Vista la lettera del 31/7/2006, con la quale il Collegio dei revisori ha rimesso a questa Sezione un nuovo prospetto del computo della spesa corrente, rettificando in € 593.000,00 l’ammontare della spesa sociale (al posto di €556.000,00 riportato in precedenza per errore di battitura), sicchè la spesa corrente netta risulta determinata in euro 3.369.000,00. Il Collegio dei revisori fornisce, altresì, l’indicazione analitica delle spese sociali, tra cui risultano comprese una spesa di euro 671,35 “per assicurazione automezzi trasporto minori” ed una spesa di 16.000,00 euro per “obiettori di coscienza”, in ordine alle quali il magistrato istruttore, con lettera n.1363 del 10/8/2006, diretta al Sindaco, ha contestato la qualità di spesa sociale.
Viste le lettere n.11358 del 1° agosto e 11845 del 16 agosto 2006, con le quali il Sindaco di Mottola:
d) ammette il superamento, nella previsione delle spese correnti, del limite posto dalla normativa sul patto di stabilità interno, rappresentando che lo scostamento potrà essere assorbito in sede gestionale previo un costante e rigoroso monitoraggio degli impegni;
e) precisa che la spesa di euro 671,35 si riferisce a quote di assicurazione RCA, relativa ad uno scuolabus, utilizzato anche per il trasporto di minori portatori di handicap, sicchè giustifica l’inclusione di tale spesa nella funzione 10, mentre riconosce che la previsione di spesa di euro 16.000,00 per il servizio “obiettori di coscienza” non rientra nella tipologia delle spese sociali;
f) evidenzia che il saldo negativo di parte corrente di € 57.738,68 è finanziata, per volontà del Consiglio Comunale, con una pari entrata proveniente da cessione di immobili, al titolo IV delle entrate, in quanto destinata al pagamento di debiti fuori bilancio.
Quanto innanzi premesso,
La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti in merito al pareggio di bilancio di parte corrente, mediante parziale utilizzazione di entrate provenienti da alienazioni di immobili, come consentito dall’art.193 comma 3 del TUEL L.n.267/2000, sicchè lo specifico rilievo può ritenersi superato.
Per quanto riguarda, invece, l’ammontare complessivo della spesa corrente, la quale va esattamente determinata in euro 3.385.000,00, dovendosi aggiungere all’importo indicato dal Collegio dei revisori la somma di € 16.000,00 relativa al servizio per gli obiettori di coscienza, non classificabile tra le spese sociali, la Sezione osserva che le motivazioni addotte dal Sindaco a giustificazione del superamento del limite stabilito dalla legge innanzidetta non assumono valenza ai fini della pronuncia demandata a questa Sezione dal comma 168 – art. 1, della legge 266/2005, atteso che la citata normativa non rimette alla Sezione potestà di valutazioni di merito, bensì un’attività ricognitiva, sulla base dei dati contabili forniti dall’organo di revisione, circa la puntuale osservanza delle prescrizioni sul patto di stabilità interno, nonché sull’osservanza di altri principi rilevanti di natura contabile-finanziaria, di cui alcuni anche di matrice costituzionale.
In dipendenza delle considerazioni che precedono
LA SEZIONE
Visto l’art. 1 – comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Udito il relatore, nella persona del Presidente, dr. Giuseppantonio Stanco;
DELIBERA
Di dare atto che il Comune di MOTTOLA (prov. di Taranto) nel bilancio di previsione, per l’esercizio dell’anno 2006, non ha osservato, relativamente alla spesa corrente e per la gestione di competenza, le prescrizioni stabilite dal succitato comma 140, art. 1 legge 266/2005, in quanto detto Comune ha previsto, nel bilancio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia detratte le spese escluse dal patto) di euro 3.385.000,00, superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell’esercizio 2004, pari ad euro 3.147.000,00 (quadro 5.2 del questionario) in violazione del summenzionato comma 140, la cui osservanza avrebbe comportato una previsione complessiva di spesa corrente non superiore ad euro 2.942.000,00 corrispondente all’ammontare delle spese correnti impegnate nel 2004, ridotto del 6,5%, trattandosi di Comune “virtuoso”, giusta dichiarazione dell’Organo di revisione.
Dispone che la presente pronuncia sarà rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di MOTTOLA affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale per “l’adozione delle necessarie misure correttive”, come stabilito dal ridetto comma 168, art. 1 legge 266/2005.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.
Il Presidente relatore
f.to G. Stanco
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2006
Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Carmela Doronzo
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