Coronavirus e avvocato: le nuove modalità per le udienze da remoto

Redazione 17/11/20
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Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa fornisce agli avvocati le indicazioni necessarie per il corretto svolgimento delle udienze da remoto.

Le udienze amministrative da remoto

Il Segretario Generale della Giustizia amministrativa con l’avviso prot. 0022186 (sotto allegato), pubblicato in data 11 novembre 2020 e indirizzato agli avvocati (e alle Segreterie degli Uffici Giudiziari), fornisce importanti indicazioni per la corretta celebrazione delle udienze da remoto (riprese dal 9 novembre 2020, in base a quanto stabilito dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020).

Queste le regole da rispettare per lo svolgimento delle udienze da remoto:

  • chi desidera la discussione orale da remoto deve farne espressa e chiara richiesta con atto separato rispetto al ricorso;
  • nell’istanza per lo svolgimento della discussione orale l’avvocato deve indicare il proprio numero di cellulare, per poter essere contattato in caso di problemi;
  • gli avvocati che vogliono discutere oralmente da remoto, dopo l’accesso alla piattaforma Microsoft Teams, devono autenticarsi come ospite e immettere una stringa contenente i seguenti dati, nell’ordine indicato: “NUMERO RG [spazio] ANNO RG [spazio] INIZIALE COGNOME [spazio] INIZIALE NOME” del tipo “9999 2020 R. M.”;
  • gli avvocati di stato devono invece indicare la dicitura “AVVOCATURASTATO”;
  • conclusa la discussione l’avvocato deve attendere le istruzioni relative alla sua esclusione dalla riunione non potendo abbandonarla di sua spontanea volontà.

Chi desidera partecipare alle udienze da remoto è invitato a prendere visione dell’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R Regolamento UE 2016/679, presente nella sezione Privacy del sito della Giustizia Amministrativa.

Chi partecipa all’udienza amministrativa in modalità telematica è responsabile della funzionalità del proprio collegamento telematico e dell’applicativo Microsoft Teams. La Giustizia amministrativa infatti non fornisce assistenza al riguardo.

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La decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it.

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