Convivenze di fatto: cosa succede in caso di separazione?

Redazione 05/09/16
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Cosa prevede la legge in caso di separazione tra conviventi non sposati, anche e soprattutto alla luce delle recenti importanti riforme sulle coppie di fatto? Quali sono le differenze con il matrimonio, e cosa si decide in merito agli assegni di mantenimento del partner e degli eventuali figli? Cerchiamo di riassumere con chiarezza i punti principali della questione.

 

Per saperne di più, leggi anche Unioni civili: il decreto firmato dal Governo.

 

La separazione tra due conviventi

Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, che ha notevolmente ampliato i diritti dei conviventi di fatto anche in caso di cessazione del rapporto, le coppie non sposate che decidono di separarsi non godono degli stessi benefici che sarebbero concessi a due coniugi. Se, infatti, in caso di separazione di una coppia sposata il giudice può obbligare il coniuge che si trova in una condizione economicamente più agiata a versare un assegno di mantenimento periodico all’ex partner qualora questi non abbia redditi adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita, i conviventi di fatto che intendano separarsi dovranno in ogni caso accontentarsi degli alimenti. In altre parole, nelle convivenze di fatto non esistono obblighi reciproci al mantenimento: solo nel caso in cui uno dei due partner dovesse trovarsi in uno condizione di bisogno il giudice potrà disporre il versamento di un assegno alimentare a suo favore. Tale assegno, inoltre, non è illimitato nel tempo e deve essere corrisposto solo per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Il mantenimento dei figli dei conviventi separati

Diversa la circostanza in cui la coppia di conviventi che decida di separarsi abbia dei figli. In questo caso valgono infatti le stesse norme previste per la separazione di due coniugi: i diritti dei figli sono quindi gli stessi sia dentro che fuori il matrimonio. Questo vuol dire, nella pratica, che i genitori devono provvedere al mantenimento dei propri figli in proporzione al loro reddito e alle loro condizioni economiche. È il giudice a decidere, in sede di separazione, a quale dei due partner affidare i figli e a stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento della prole. Nella sua decisione il magistrato deve tener conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita di cui essi godevano prima della separazione dei genitori e delle risorse economiche di questi ultimi. Oltre all’assegno di mantenimento che uno degli ex partner deve corrispondere, bisogna tener presente che entrambi i genitori devono contribuire nella misura del 50% alle “spese straordinarie” che potrebbero sorgere durante la crescita del bambino.

Discorso simile per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare, ovvero dell’immobile all’interno del quale la famiglia aveva la sua residenza principale. Il giudice dovrà infatti decidere a chi affidare la casa nel maggiore interesse dei figli, a prescindere dal valore dell’abitazione e dal fatto che questa appartenesse all’uno o all’altro coniuge. Anche in questo caso, dunque, la normativa è del tutto simile a quella che viene seguita nel caso di separazione di una coppia sposata.

 

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