Convivenza di fatto e rapporti patrimoniali

Scarica PDF Stampa
Nel mondo di oggi spesso succede che due persone non abbiano nessuna intenzione di convolare a nozze, decidendo di restare compagno e compagna.

In relazione a questa decisione e a questo modo di vedere e di interpretare il rapporto, potrebbero decidere di andare a convivere e passare una vita insieme.

Nonostante le idee non legate alla tradizione, potrebbero lo stesso volere regolare i rapporti patrimoniali reciproci.

A questo proposito qualcuno si potrebbe chiedere se i conviventi possano adottare il regime della separazione dei beni.

Una risposta si potrebbe avere cercando su internet delle informazioni sul contratto di convivenza, cercando di sapere in che cosa consiste e in che modo funziona.

Se qualcuno volesse in modo diretto attuare una convivenza, si potrebbe rivolgere a un avvocato della materia, il quale gli spiegherà che i conviventi hanno la facoltà di stipulare il contratto di convivenza e decidere, ad esempio, la modalità con la quale ognuno deve contribuire ai bisogni della famiglia.

In questa sede scriveremo del contratto di convivenza e delle sue modalità di funzionamento.

In che cosa consiste il contratto di convivenza e quali sono i suoi requisiti

Al fine di essere considerato valido, il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, stipulato con atto pubblico (notarile) o scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio.

Si deve rilevare che il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Ad esempio, non è ammesso il contratto stipulato a condizione che uno dei due conviventi non abbia una relazione extraconiugale per l’intera durata della convivenza.

La finalità è quella di evitare che uno, od entrambi i conviventi, possano essere costretti a comportarsi in modo diverso a seconda del termine o della condizione.

 

L’avvocato o il notaio che si occupano di autenticare la firma delle parti, devono controllare che nel contratto non siano inserite clausole o pattuizioni contrarie all’ordine pubblico o alle norme imperative.

Entro dieci giorni dalla stipula del contratto stesso, il professionista dovrà trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi ai fini dell’iscrizione all’anagrafe.

 

Chi può stipulare i contratti di convivenza

I contratti di convivenza possono essere sottoscritti da persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da un legame affettivo e conviventi di fatto.

Risulta essere di rilievo la convivenza sia stabile e continuativa, che i conviventi non siano legati tra loro da rapporti di parentela, di affinità o di adozione, che  i conviventi non siano impegnati in un matrimonio o un’unione civile, tra loro o con altre persone.

 

Ad esempio, non possono stipulare i contratti di convivenza gli studenti universitari che convivono nello stesso immobile, perché non è presente il requisito del legame affettivo.

 

La coppia potrà dimostrare la convivenza di fatto attraverso una dichiarazione all’anagrafe del Comune nel quale risiede oppure con qualsiasi altro mezzo.

In che modo funziona il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è un accordo con il quale i conviventi regolano i rapporti patrimoniali della loro vita in comune.

La coppia può stabilire, ad esempio, chi e quanto dovrà contribuire a determinate spese della famiglia oppure le modalità con le quali stipulare contratti di locazione, di compravendita e simili.

 

Il contratto di convivenza deve contenere:

 

L’indicazione dell’indirizzo a cui trasmettere le comunicazioni inerenti il contratto stesso

 

Il luogo di residenza dei conviventi

 

Le modalità con le quali ognuno dei conviventi deve contribuire ai bisogni della famiglia.

In presenza di simili circostanze, si dovranno considerare le sostanze economiche di ognuno e anche le rispettive capacità di lavoro, professionale o casalingo

 

Il regime patrimoniale dei conviventi.

Ad esempio scegliere il regime della comunione dei beni o altro regime patrimoniale.

I conviventi possono modificare in qualsiasi momento le convenzioni relative al regime patrimoniale scelto.

 

Il contratto di convivenza può prevedere anche un trasferimento immobiliare.

In presenza di simili circostanze è necessario che il contratto sia stipulato con atto pubblico notarile. Se la coppia dovesse recedere dal contratto, l’immobile trasferito resterà in capo al convivente beneficiario.

 

I contratti di convivenza possono essere modificati o risolti in qualsiasi momento.

È necessario un accordo successivo, scritto e stipulato con atto pubblico e scrittura privata autenticata, che regolamenta in modo diverso i rapporti.

 

Quando è il contratto di convivenza è nullo

Il contratto di convivenza è nullo quando è stipulato da due persone sposate o unite civilmente, tra loro o con altre persone, da due persone legate da vincoli di parentela, affinità o adozione, da persone non conviventi di fatto, da un minore di anni 18, da un soggetto interdetto giudizialmente, da un soggetto condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

 

La risoluzione del contratto di convivenza

Di solito il contratto di convivenza dura quanto il rapporto stesso.

Se la convivenza dovesse finire, il contratto smetterebbe di produrre effetti.

Nonostante questo, i conviventi possono recedere dal contratto, che può essere risolto per accordo o per volontà di una delle parti.

 

Un’altra causa di risoluzione è il decesso di uno dei contraenti.

In presenza di simili circostanze, si deve notificare al notaio o all’avvocato l’estratto dell’atto di morte per consentirne l’annotazione sui registri anagrafici del comune.

Il contratto si può risolvere se i conviventi si sposano oppure si uniscono civilmente, tra loro o con altre persone.

 

Per la risoluzione del contratto di convivenza, si dovrà fare una dichiarazione davanti al notaio o all’avvocato.

 

I vantaggi e gli svantaggi del contratto di convivenza

Una volta viste le caratteristiche di questo genere di contratto, qualcuno si potrebbe chiedere quali siano i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.

 

Il vantaggio è di sicuro la possibilità di regolare prima alcuni aspetti relativi  ai rapporti patrimoniali dei conviventi.

La coppia può  anche stabilire le conseguenze per entrambi, nell’ipotesi di cessazione del rapporto.

 

Lo svantaggio è unicamente di natura fiscale.

I contratti di convivenza devono essere registrati e all’atto della registrazione la tassa varia in base al contenuto degli stessi.

 

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un professionista serio, il quale potrà fornire le informazioni necessarie prima di adottare qualsiasi decisione in merito.

Volume consigliato

Guida pratica ai contratti di convivenza

La Legge 76 del 2016 disciplina il contratto di convivenza, definito come l’accordo mediante il quale i partner decidono di regolamentare gli aspetti economici della convivenza.Questa nuovissima opera esplica la forma, il contenuto e gli aspetti patrimoniali del contratto di convivenza e chiarisce tutte le criticità del nuovo istituto, fornendo soluzioni ai dubbi più ricorrenti.Completato da un’utile appendice normativa, il testo si pone come uno strumento agile e di immediata utilità per quanti chiamati a confrontarsi con la redazione dei suddetti contratti.Matteo Santini Svolge l’attività di avvocato in Roma, prevalentemente in materia di diritto familiare. Organizzatore e relatore di convegni su argomenti riguardanti la famiglia e i minori.Presidente nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche. Collabora con diverse riviste giuridiche del settore famiglia.

a cua cura di Matteo Santini | 2017 Maggioli Editore

24.00 €  22.80 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento