Il controllo giudiziario previsto dall’art. 3 l. n. 199/2016 si propone come misura cautelare reale alternativa al sequestro interdittivo nei procedimenti per sfruttamento del lavoro. Un recente decreto del Tribunale di Milano ne offre un’applicazione paradigmatica, fondata su un’attenta valutazione del nesso di strumentalità tra organizzazione dell’ impresa e reato. La misura si carica così di una valenza sociale inedita, orientata alla trasformazione etica dell’organizzazione aziendale più che alla sua compromissione. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni. Abbiamo anche organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL
Indice
- 1. Il controllo giudiziario nella cornice normativa dell’art. 3 l. n. 199/2016
- 2. Il requisito della proporzionalità della misura
- 3. La responsabilità dell’ente nell’organizzazione dell’illecito
- 4. Il bene giuridico tutelato e la “messa alla prova” dell’impresa
- Formazione in materia per professionisti
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- Fonti e riferimenti bibliografi essenziali
1. Il controllo giudiziario nella cornice normativa dell’art. 3 l. n. 199/2016
Un recente intervento giudiziario su una nota piattaforma di “food delivery” ha disposto il controllo giudiziario dell’azienda ai sensi dell’art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto al caporalato e di tutela del lavoro agricolo), disposizione che si innesta nel sistema delle misure cautelari reali previste dal codice di procedura penale, richiamando espressamente l’art. 321 c.p.p.. La norma consente che nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) si possa disporre il «controllo giudiziario» in luogo del sequestro, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa determinare gravi ripercussioni occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.
La Corte di cassazione ha chiarito che tale strumento non rappresenta un’eccezione, ma una alternativa alla ratio del sequestro preventivo volta ad evitare l’aggravarsi delle conseguenze del reato. In particolare, si è affermato che «nel caso di sequestro preventivo “impeditivo”, la misura cautelare reale può essere sostituita da quella del controllo giudiziario, disciplinata secondo le regole previste dai primi tre commi dell’art. 3 della legge n. 199 del 2016» (Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, dep. 2019, Rv. 275886). Il legislatore affida all’amministratore giudiziario un ruolo attivo e non meramente conservativo: affianca l’imprenditore nella gestione, autorizza gli atti utili all’impresa, riferisce periodicamente al giudice e, soprattutto, controlla il rispetto delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento ai sensi dell’art. 603-bis c.p., procedendo alla regolarizzazione dei lavoratori e adottando misure idonee a prevenire la reiterazione delle violazioni.
2. Il requisito della proporzionalità della misura
Nell’applicazione del controllo giudiziario è necessario valorizzare il principio di proporzionalità della misura cautelare reale, muovendo dalla distinzione, ormai consolidata in giurisprudenza, tra il sequestro finalizzato alla confisca e il sequestro di natura impeditiva, evidenziandosi come la confisca dell’azienda non debba costituire un esito necessario in ogni ipotesi di sfruttamento lavorativo. Secondo la Suprema Corte, infatti, la confisca presuppone «la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa», da valutarsi anche alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura (Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, cit.).
Non può infatti ritenersi automatica la riconducibilità dell’intera organizzazione aziendale al reato: è necessario distinguere se l’impresa sia stata costituita al fine precipuo di commettere l’illecito oppure se lo sfruttamento abbia riguardato soltanto una parte dei lavoratori impiegati. In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha confermato la necessità di un’analisi concreta e proporzionata caso per caso. Ad esempio, Cass., sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876 ha ritenuto adeguatamente motivata l’esclusione del nesso di strumentalità tra l’azienda e il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. quando lo sfruttamento non risulta consustanziale alla struttura dell’impresa.
Questa lettura rafforza la funzione del controllo giudiziario come misura cautelare proporzionata, che mira a incidere sull’organizzazione in modo mirato, evitando di compromettere l’intera attività economica quando non risulti strutturalmente coinvolta nel reato. In tal modo, la misura realizza un equilibrio tra la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dei principi di continuità dell’impresa.
3. La responsabilità dell’ente nell’organizzazione dell’illecito
In uno dei passaggi più significativi del provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria (Decreto di controllo giudiziario in via d’urgenza ex art. 3 l. 199/2016 N. 17284/21 R.G.N.R. mod. 21, Procura della Repubblica di Milano) si rimarca l’esplicito superamento di una lettura meramente individualistica dello sfruttamento lavorativo. Il provvedimento si colloca in una prospettiva che attribuisce rilievo decisivo al contesto organizzativo in cui le condotte si sono sviluppate, richiamando un approccio ormai consolidato nello studio della “criminalità di impresa”. In tal senso, il decreto richiama espressamente la riflessione di John Braithwaite (in s Shame and Reintegration, Cambridge University Press, 1989) secondo cui le condotte illecite maturano spesso in “ambienti organizzativi tossici” e non possono essere spiegate facendo esclusivo riferimento a presunte deviazioni patologiche del singolo.
Questa impostazione trova un solido ancoraggio nella giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). In particolare, la sentenza Impregilo bis ha affermato che «l’esonero dell’ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta dell’organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d’impresa» (Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401). La situazione che deve rappresentarsi pertanto è che il reato costituisca attuazione di una strategia aziendale orientata all’illecito e che il modello organizzativo si riveli inidoneo, poiché il vertice agisce per realizzare una diversa politica di impresa che rinnega le esigenze di legalità.
Il controllo giudiziario si inserisce così in una più ampia linea evolutiva dell’ordinamento, che comprende strumenti in materia di criminalità economica e organizzata quali gli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, l’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 e l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, tutti accomunati dall’obiettivo di incidere sulle strutture organizzative che generano l’illecito.
4. Il bene giuridico tutelato e la “messa alla prova” dell’impresa
Altri profili essenziali occorre mettere in luce sulla natura fattuale dei presupposti dell’istituto del controllo giudiziario. All’origine vi è dunque il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che è collocato dal legislatore tra i reati contro la libertà individuale, a conferma della particolare pregnanza del bene giuridico tutelato. Infatti lo sfruttamento lavorativo produce retribuzione insufficiente e dunque “lavoro povero”, una condizione di vulnerabilità che travalica la dimensione economica, incidendo sulla dignità e sulla capacità di autodeterminazione della persona. In tale contesto, il controllo giudiziario assume dunque la funzione di una vera e propria “moderna messa alla prova aziendale”, secondo l’espressione utilizzata dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 10 marzo 2021, n. 9122). La misura consente infatti di intervenire sulle relazioni patologiche instaurate all’interno dell’organizzazione produttiva, rimuovendo le condizioni che hanno favorito lo sfruttamento e impedendo che il sistema illecito si riproduca nel tempo.
Vale dunque sottolineare come ancora lo stesso provvedimento dell’A.G. milanese si chiuda con una significativa notazione di carattere culturale e sociale – oltre che rigorosamente giuridica – sul bene tutelato dall’art. 603-bis c.p.: la collocazione della fattispecie è stata voluta dal legislatore tra i delitti contro la libertà individuale, il che segnala che lo sfruttamento del lavoro non incide soltanto sul sinallagma contrattuale, ma compromette dimensioni essenziali della persona. Puntuale è anche il richiamo al lavoro povero che non si esaurisce in un dato reddituale, ma costituisce un pregiudizio esistenziale, una “malattia che insidia l’anima. La povertà consuma le vite, erode le risorse mentali, limita le capacità cognitive e distrugge le prospettive di vita” (Lancet , vol. 394, 3 agosto 2019, sezione Perspective). In tale scenario, è tempo dunque che la società civile sostenga l’esigenza insopprimibile di un diritto penale del lavoro “maturo”, capace di coniugare proporzionalità ed etica pubblica, riconoscendo che la libertà può essere compromessa non solo dalla violenza manifesta, ma anche dall’abuso nell’ organizzazione del mercato e delle imprese.
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Fonti e riferimenti bibliografi essenziali
Normativa
– Costituzione della Repubblica italiana, art. 36
– Codice penale, art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
– Codice di procedura penale, art. 321 e ss. (Sequestro preventivo)
– Legge 29 ottobre 2016, n. 199, art. 3 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo)
– Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 15 e 25-quinquies (Responsabilità amministrativa degli enti)
– Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), artt. 34, 34-bis e 94 bis
– Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 32, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese)
– Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari)
Giurisprudenza
– Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2018 (dep. 2019), n. 17763, Rv. 275886
– Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876 (non massimata)
– Cass. pen., 17 novembre 2021, n. 40544– Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2021, n. 9122
– Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401 (Impregilo bis)
Dottrina e bibliografia essenziale
– J. Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, 1989– G. De Simone, Il reato di caporalato e sfruttamento del lavoro, in Diritto penale contemporaneo, 2017
– F. Viganò, Sfruttamento del lavoro e tutela penale della dignità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018
– A. Alessandri, Responsabilità da reato degli enti e politica di impresa, in Cassazione penale, 2022
– Relazione conclusiva del Tavolo tecnico per la riforma della responsabilità amministrativa degli enti, Ministero della Giustizia, 2022
(Richiamata in relazione alla nozione di politica di impresa e alla giurisprudenza Impregilo bis)
– M. Pelissero, Il controllo giudiziario dell’impresa tra diritto penale e prevenzione, in Sistema penale, 2021
– S. Zirulia, Le misure reali nel diritto penale del lavoro, in Diritto penale e processo, 2020
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