Controinteressati Legge 241/1990 – Limiti alla privacy e prevalenza del pubblico intesse nell’ambito delle procedure concorsuali – Diniego arbitrario della P.A.

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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art 22 della legge 241/1990 in funzione dell’esercizio del diritto di accesso agli atti detenuti da una pubblica amministrazione, assume particolare rilievo ed interesse  la tematica afferente le criticità connesse alla salvaguardia e tutela del diritto alla privacy del “controinteressati”,   rispetto ai  quali, expressis verbis,  al punto c) del medesimo articolo, è previsto che “tali si  debbano intendere  tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero  compromesso il loro diritto alla riservatezza“.

In  funzione della salvaguardia del bene della vita, vantato dal soggetto richiedente,  occorre  un’adeguata valutazione della compatibilità con l’interesse pubblico dell’istanza ostensiva che va parametrata  con la segretezza del documento quando possa venire concretamente a configurarsi una  confliggenza con l’interesse privato alla sua conoscenza.

In funzione di tale tutela, il  D.P.R.  n 184/2006 ha espressamente previsto che è la stessa amministrazione investita della richiesta a doverne dare comunicazione ad eventuali controinteressati, qualora  ne ravvisi l’esistenza, provvedendo a notificargli una copia della richiesta ostensiva   mediante raccomandata o per posta certificata.

Decorsi dieci giorni  senza che i controinteressati abbiano presentato  motivata opposizione,  tale facoltà  decade.

Ovviamente, solo al completamento di   tale procedura l’amministrazione può riscontrare  l’ istanza  di accesso provvedendo ad esibire quanto forma oggetto della stessa.

La casistica in materia  è piuttosto diffusa e l’orientamento giurisprudenziale è di diverso avviso in  concomitanza con le richieste ostensive formulate in correlazione alla tutela dei  diritti sottesi alle richieste formulate a seguito di espletamento  e partecipazione a  procedure concorsuali.

In ordine alla fattispecie di cui trattasi non può ritenersi  ricorrere la violazione della tutela alla   riservatezza dei concorrenti ( erroneamente qualificati controinteressati) in funzione dei loro diritti alla privacy,  generalmente disciplinata dal legislatore  in favore dei contronteressati, tutelati,  expressis verbis, per altri aspetti,  ma non certamente  per quelli  ravvisabili a monte  delle specifiche tutele  predisposte  e sottese al corretto espletamento delle procedure concorsuali.

In  tale ambito,  non può, certamente, ravvisarsi alcuna violazione della privacy degli altri concorrenti in funzione della  necessità, rappresentata dall’Amministrazione,  di integrazione del contradditorio e notifica agli stessi  dell’atto ostensivo di accesso del richiedente, né risulta possibile che gli stessi possano esperire, in tale fase,  meramente conoscitiva dei documenti detenuti dalla p.a. e riferiti alla sola procedura concorsuale,  un eventuale  azione  giudiziaria per inibire l’esercizio del medesimo diritto, esercizio invece legittimo nella successiva fase giudiziale, ove è invece  necessaria la notifica ai controinteressati .

Ciò andrebbe a nocumento  e  discapito  di chi ha preso parte ad un concorso   ove l’atto oggetto dell’istanza si configura come  accesso endo-procedimentale (verosimilmente interno) atteso che  parte integrante del medesimo è , anche,  lo stesso richiedente.

Tra l’altro, un’eventuale azione inibitoria,  esercitata in tale  fase,  andrebbe a minare fortemente le tutele sottese all’esercizio del  diritto  soggettivo, ritenuto, nel caso in ispecie,  qualificato a verificare l’effettiva regolarità ed il  rispetto delle procedure seguite, al fine di  confermare, in capo al richiedente, la convinzione dell’intera regolarità, oggettiva e soggettiva, osservata, in fatto e diritto, dall’Amministrazione, a tutela del  proprio diritto al lavoro, condizioni tutte per le quali  non è prevista alcuna comunicazione  agli altri concorrenti, per quanto l’atto ostensivo possa riguardare atti relativi ai medesimi, eventualmente   oggetto di richiesta solo in funzione  della partecipazione alla procedura concorsuale sottesa a correlata alla richiesta medesima.

Sull’argomento, il  TAR Lazio-Roma, sez. III,  con sentenza del 08.07.2008 n° 6450 ha avuto modo di chiarire che il  diritto di accesso esercitato a seguito di procedura concorsuale, esclude in radice,  “l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla  sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico”.

Quindi  non può che ritenersi, nel caso in ispecie, manifestamente infondato ed arbitrario  l’eventuale  diniego dell’amministrazione  a non consentire, anche solo provvisoriamente, l’esercizio del diritto di accesso, se non dopo la notifica ai controinteressati,  reclamando quale sub-condizione la circostanza che si debba preliminarmente provvedere a darne comunicazione  ai controinteressati, ed argomentando che trattasi si  una necessaria integrazione del contradditorio, qualificando, la stessa, erroneamente,  medio tempore, quale passaggio indifferibile e necessaria  propedeuticità istruttoria,  rappresentata, di fatto,  come  mera condictio sine qua non per l’ostensione del documento oggetto dell’istanza.

Invece, nessuna compromissione del diritto alla privacy risulta ravvisabile nell’ambito di una richiesta formulata in funzione dell’esercizio e tutela dei propri diritti correlati alla partecipazione ad un concorso  ritenendosi,  nel caso in ispecie, non sussistente in funzione della salvaguardia di un pubblico interesse.

Quindi   vi è ragione di ritenere che l’eventuale comunicazione  di notifica ai  controinteressati (ovvero agli altri concorrenti) da parte dell’Amministrazione interpellata   non solo risulta palesemente arbitraria ma addirittura destituita di ogni valido fondamento giuridico e di fatto  sottende ad un manifesto intento di rallentare  l’esercizio del diritto all’accesso degli atti endo-procedimentali, venendosi, in ultima istanza a palesare   come una mera strumentalizzazione in violazione dei principi di  economicità, efficienza ed efficacia   dell’operato della p.a., nell’ambito dell’esercizio dei pubblici poteri.

Angela Gerarda Fasulo

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