Contributi previdenziali maturati in Svizzera (Cass. n. 17722/2013)

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Massima

La legge n. 296/2006 viola il principio di irretroattività nella parte in cui prevede che i nuovi criteri di calcolo della pensione (per i periodi di lavoro prestato all’estero) siano inapplicabili solamente alle prestazioni che siano state già definitivamente liquidate e non anche a quelle che siano oggetto di controversia giudiziale.

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 19 luglio 2013 n. 17722 hanno precisato che viola il principio di irretroattività la legge n. 296 del 2006 ove prevede che i nuovi criteri di calcolo della pensione per quei periodi di lavoro che siano stati prestati all’estero siano inapplicabili solo alle prestazioni già definitivamente liquidate e non anche, invece, a quelle oggetto di controversia.

 

            1.1. La fattispecie

Il ricorrente conveniva in giudizio l’INPS al fine di ottenere il ricalcalo della pensione di anzianità, assumendo che, ai sensi dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Svizzera (1), il prestatore di lavoro italiano ha facoltà di chiedere il trasferimento all’INPS dei contributi che siano stati versati in Svizzera in suo favore; ciò allo scopo di conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana sull’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, tra cui quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo (2).

Da ciò ne consegue che per la determinazione del trattamento previdenziale si doveva fare riferimento (nel caso di specie) alla retribuzione percepita, a nulla rilevando (3) che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti poi in Italia fossero stati calcolati in base all’aliquota prevista dalla legislazione svizzera, inferiore a quella prevista dalla legislazione italiana.

Nel caso concreto l’INPS aveva determinato la retribuzione pensionabile moltiplicando per cento l’importo dei contributi trasferiti e poi dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore in Italia nel periodo cui i contributi trasferiti si riferivano.

L’adito giudice rigettava la domanda.

La questione si spostava dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’ingiustizia manifesta del ridetto art. 1, comma 777, legge n. 296/06 sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza (avendo fatti salvi i trattamenti pensionistici già liquidati alla data della sua entrata in vigore) e della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo quanto già riconosciuto dalla Corte EDU in altro caso di analogo contenuto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’inapplicabilità dell’art. 1, comma 777, legge n. 296/06 alla fattispecie che ne occupa, stante l’intervenuta abrogazione, nel giugno 2002, della convenzione italo – svizzera in materia di trasferimenti contributivi.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il contrasto tra l’art. 1, comma 777, legge n. 296/06 e le disposizioni comunitarie di cui all’art. 51 del Trattato CE (ora art. 42) e dell’art. 23, comma 1, del regolamento comunitario n. 1408/71, deducendone la necessaria disapplicazione.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte di Cassazione nella sentenza in commento hanno, pertanto, confermato l’applicazione retroattiva della norma di interpretazione autentica del calcolo dei contributi svizzeri, ex L. 296/2006, articolo 1, comma 777, escludendo la pregiudiziale comunitaria in materia.

Ricordando precedenti sul tema (4) nella decisione in oggetto si legge testualmente che “la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, legge n. 296/06 sollevata da questa Corte di Cassazione con ordinanza n. 5048/2007 in riferimento agli artt. 3, comma 1, 35, comma 4, e 38, comma 2, della Costituzione, osservando, in particolare, che non “…sussiste violazione del principio di eguaglianza (…), perché la salvezza delle posizioni dei lavoratori, cui già sia stato liquidato il trattamento pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde, questo si, all’esigenza di rispettare il principio dell’affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti lavoratori”.

Ancora si legge che “Con sentenza n. 46286 del 31.5.2011 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che lo Stato italiano, emanando l’art. 1, comma 777, legge 27 dicembre 2006 n. 296, volto a interpretare la normativa previdenziale nel senso che i contributi versati da cittadini italiani nei periodi di lavoro in Svizzera devono essere computati secondo il metodo contributivo e non retributivo, ha violato l’art. 6 della Convenzione EDU, giacché se, in linea di principio, al legislatore non è vietato emanare norme civili retroattive, tuttavia i principi della preminenza del diritto e dell’equo processo vietano di adottare leggi volte a interferire sull’esito delle cause azionate nei confronti dello Stato (5), in mancanza di ragioni imperative di interesse generale, le quali non possono consistere in mere esigenze finanziarie; non sussiste invece violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 in tema di diritto di proprietà, in quanto l’interferenza non è sproporzionata rispetto all’interesse generale perseguito, giacché la riduzione del trattamento pensionistico è compensata dalla minore contribuzione versata durante il periodo lavorato in Svizzera.

Questa Corte (6) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, legge n. 296/06 in riferimento all’art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, nella ridetta sentenza del 31.5.2011; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 264 del 28 novembre 2012, ha dichiarato non fondata anche tale questione di legittimità costituzionale”. 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1) Relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna in data 4 luglio 1969 e ratificato con la legge del 18 maggio 1973 n. 283.

(2) Ex d.P.R. n. 488/1968, articolo 5, comma 2.

(3) Contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS.

(4) Cfr. Corte Costituzionale 23 maggio 2008 n. 172.

(5) Indipendentemente dal fatto che l’orientamento giurisprudenziale nel frattempo formatosi non sia univoco.

(6) Con ordinanza del 15 novembre 2011.

Sentenza collegata

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