Contratto di edizione e contratto d’opera

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a cura della dott.ssa Serena Biondi

Sentenza numero 2063 emessa dal tribunale di milano, sezione xiv, il 09 marzo 2020

Si premette un fondamentale, breve, inquadramento normativo:

Il contratto di edizione

Il contratto di edizione è disciplinato dall’articolo 118 e seguenti della Legge sul diritto d’autore; trattasi di un contratto tramite il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe l’opera dell’ingegno, per conto e a spese dell’editore.

Ebbene, l’autore è l’esclusivo titolare del diritto di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, pertanto è l’unico a poter decidere di pubblicarla tramite una casa editrice, stipulando appunto il contratto oggetto di analisi.

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Il contratto d’opera

Il contratto d’opera è invece disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile; trattasi di un contratto tramite il quale una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

 

Ebbene, l’individuazione degli articoli sopra menzionati è finalizzata ad introdurre il caso di seguito analizzato, conclusosi con sentenza numero 2063 del 9 marzo 2020, emessa dal Tribunale di Milano, sezione XIV.

Il caso:

Le parti attrici nella causa che qui si esamina hanno rivendicato la qualità di eredi del defunto C.D.G.: un illustratore le cui opere superstite erano conservate nell’archivio storico del gruppo R.C.S. M. s.p.a. Si trattava di disegni originali, eseguiti dall’artista ad illustrazione di alcuni periodici.

Dunque, parti attrici avevano richiesto al sopra citato gruppo la restituzione delle opere, tuttavia la R.C.S. M. s.p.a. aveva rifiutato affermando di detenere i disegni legittimamente, in quanto realizzati su richiesta e per conto degli editori dell’epoca.

 

Ebbene ciò che rileva ai fini di questo scritto sono le visioni contrapposte delle parti in causa circa il rapporto sussistente tra autore ed editore, nonché la relativa posizione del Tribunale.

Due visioni a confronto

A dire delle parti attrici la R.C.S. M. s.p.a. non aveva alcun titolo che legittimasse la detenzione dei disegni in quanto, come in causa sostenuto, il rapporto tra artista ed editore era stato regolato da un contratto di edizione; detto contratto escluderebbe dunque il conferimento di diritti ulteriori oltre quelli relativi alla pubblicazione dei disegni sui periodici; sarebbe quindi esclusa la cessione di diritti esorbitanti dalla durata stabilita per legge e tutti i diritti futuri eventualmente attribuiti da leggi posteriori.

D’altro canto parte convenuta ha invece affermato che i disegni erano stati realizzati dall’illustratore C.D.G. su commissione dei direttori e delle redazioni dei periodici e che dunque il rapporto non fosse regolamentato da un contratto di edizione bensì da un contratto d’opera con conseguente acquisizione della proprietà dei disegni in capo al committente, quale risultato dell’attività pattuita.

La società committente sarebbe stata dunque, a dire della convenuta, titolare sia delle opere realizzate, sia di tutti i diritti di sfruttamento economico delle stesse senza limiti territoriali e temporali.

ebbene il collegio ha accolto la tesi attorea relativamente alla sussistenza di un contratto di edizione tra l’artista e la società editrice dal quale è derivato in capo all’editore, il diritto di pubblicare l’opera verso la corresponsione di un compenso e per un tempo determinato.

Con il contratto di edizione, si legge nella massima della sentenza in esame, il titolare del diritto di pubblicazione a mezzo stampa, concede all’editore il diritto di pubblicare l’opera verso la corresponsione di un compenso e per un tempo determinato appunto; l’editore si obbliga a pubblicare e diffondere l’opera. Ciò vale anche nel caso in cui l’opera debba ancora realizzarsi come nel caso di specie (articolo 120 L.d.A).

L’elemento che caratterizza la causa del contratto di edizione è la finalità di pubblicare a stampa l’opera a carico e a rischio dell’editore; trattasi della finalità che costituisce il reale interesse che l’editore intende perseguire.

Dunque – continuano i Giudici – occorre verificare nel singolo caso concreto, se il contratto preveda o meno il conferimento all’editore del potere di pubblicare l’opera. In caso di esito positivo si può certamente affermare che si tratti di un contratto edizione disciplinato dall’articolo 118 L.d.A. sopra analizzato. La configurazione del contratto di edizione – specifica il Collegio – non viene impedita nel caso in cui l’accordo tra le parti comprenda anche un contratto di opera intellettuale futura da creare; detta ipotesi non esclude invero l’applicabilità dell’articolo 118 e dell’articolo 122 L.d.A. (quest’ultimo suddivide il contratto di edizione in contratto “per edizione” e contratto “ a termine”).

Ebbene, nel caso di cui trattasi non è quindi parsa contestabile la titolarità degli eredi dei diritti patrimoniali realizzati dall’illustratore e detenute dalla convenuta, tuttavia si è giunti ad una diversa conclusione per quanto riguarda la proprietà dei singoli disegni. In linea teorica, la proprietà delle singole opere spetta all’acquirente del supporto materiale in cui l’opera è stata esteriorizzata. Invero, il Collegio, alla luce dell’analisi dei fatti esaminati nella sentenza alla quale si rimanda, ha ritenuto che i disegni debbano ritenersi di proprietà della convenuta.

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Dott. Lione Federico

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