Contratti di solidarietà espansivi: chiarimenti sui presupposti di erogazione del contributo alle aziende

Redazione 30/10/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti, richiestigli dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. 863/1984), relativo all’istituto dei c.d. contratti di solidarietà espansivi.

In particolare, l’istante chiede se l’erogazione del contributo previsto dalla suddetta norma, in favore dei datori di lavoro che procedano ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere altresì concesso se alla riduzione di orario corrispondano assunzioni “in eccedenza” ossia tali da produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione oraria.

Il Ministero del Lavoro, al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, ha ricordato che nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

Da tale disposizione si evince che il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende solo nei casi in cui quest’ultime, stabilendo una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione.

Tale interpretazione, inoltre, risulta sostenuta dall’Inps che, in merito all’erogazione del beneficio, oltre a riaffermare la subordinazione dello stesso alla contestuale riduzione dell’orario e all’assunzione di nuovi lavoratori, ha, poi, precisato, in precedenti messaggi, che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente, i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”. Dunque, l’agevolazione rappresenta un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali.

In conclusione, il contributo in questione spetta limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.

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