Contratti a termine già conclusi, entro il prossimo 28 febbraio scade il termine per l’impugnazione

Redazione 08/02/12
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Lilla Laperuta

Entro il prossimo 28 febbraio i lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato potranno ricorrere al giudice al fine di farne dichiarare la nullità del termine e ottenere, così, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. La scadenza è ricostruita sulla base delle disposizioni del collegato lavoro di cui alla L. 183/2010, (nella specie l’art. 32) che ha fissato nuove regole sull’impugnazione dei licenziamenti e di altre fattispecie, regole operative dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del collegato lavoro), ma la cui l’efficacia è stata successivamente prorogata alla data del 31 dicembre 2011 dalla L. 10/2011, di conversione del D.L. 225/2010 (decreto milleproroghe).

Dal 31 dicembre, dunque, secondo il nuovo regime, il contratto a termine, potrà essere impugnato (anche stragiudizialmente) entro 60 giorni, ma l’impugnazione diventerà inefficace se non seguita, nei successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso al giudice (o dalla richiesta di arbitrato o di conciliazione).

Le nuove regole sull’impugnazione in particolare, a norma del citato art. 32, possono riguardare:

a) tutti i casi di invalidità del licenziamento;

b) i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto dal contratto;

c) il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;

d) i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. 368/2001, già conclusi alla data di entrata in vigore del collegato lavoro con decorrenza da tale data.

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’arti.8 L. 604/1966.

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