Il contraente non può subire la rivalsa dall’assicurazione

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Il contraente non può subire la rivalsa dall’assicurazione. Stipula un’assicurazione per conto altrui e non può identificarsi né come assicurato, né come responsabile.

 

Il fatto.

Una impresa assicuratrice esercitava azione di rivalsa nei confronti del contraente dell’assicurazione, non proprietario del veicolo. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte di appello negava che tale azione potesse esercitarsi nei confronti del contraente non proprietario.

 

La decisione.

E’ consolidato insegnamento del Supremo Collegio che si intende per ‘”assicurato” il soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa; pertanto, (cfr. articolo 1891 c.c.), nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile come responsabile del sinistro, in quanto non sia né proprietario del veicolo né conducente dello stesso, la contrae “per conto altrui o per conto di chi spetta”; correlativamente, la rivalsa è esercitabile nei confronti del responsabile, cioè del proprietario o del conducente.

Lo aveva affermato già la III Sezione III, con sentenza n. 25421 del 2 dicembre 2014: “il regresso… è accordato dalla legge n. 990 del 1969, art. 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato; “assicurato”, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il titolare dell’interesse esposto al rischio; nell’assicurazione della responsabilità civile, l’interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi; nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di “assicurato” può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore”.

Si segnala altro arresto conforme: Cass. Civ. Sez. III 9 luglio 2009 n. 16135.

Sentenza collegata

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Lattarulo Carmine

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