Con la sentenza n. 29 del 2026 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sui rapporti tra finanza pubblica e casse previdenziali dei liberi professionisti, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una norma della legge di stabilità 2014 (il prelievo statale) . Al centro della decisione vi è il meccanismo che imponeva alle casse privatizzate di versare allo Stato una quota delle proprie risorse come contributo agli obiettivi di finanza pubblica. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
- 1. Il caso: il versamento allo Stato dei risparmi delle casse
- 2. Il sistema delle casse privatizzate e la loro autonomia
- 3. Il problema del “prelievo” dei risparmi
- 4. La decisione della Corte costituzionale
- 5. Un principio rafforzato per la previdenza dei professionisti
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1. Il caso: il versamento allo Stato dei risparmi delle casse
La questione nasce da un giudizio promosso dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), che aveva chiesto la restituzione delle somme versate allo Stato negli anni 2014-2016 in applicazione dell’art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013. La norma consentiva agli enti previdenziali privatizzati di adempiere agli obblighi di contenimento della spesa pubblica tramite un versamento forfettario annuale al bilancio statale, pari al 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.
La Corte d’appello di Roma, investita della controversia, ha ritenuto che tale meccanismo potesse violare diversi principi costituzionali e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
2. Il sistema delle casse privatizzate e la loro autonomia
Per comprendere la decisione della Consulta occorre ricordare la natura particolare delle casse previdenziali dei professionisti. Pur essendo enti di diritto privato, esse svolgono una funzione di rilievo pubblicistico: garantire la tutela previdenziale degli iscritti.
Il sistema è caratterizzato da alcune peculiarità fondamentali. L’iscrizione e la contribuzione sono obbligatorie per gli appartenenti alla categoria professionale, mentre lo Stato non interviene con finanziamenti diretti o indiretti. Le prestazioni previdenziali sono quindi finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti e con la gestione del patrimonio dell’ente.
Proprio per questo motivo il legislatore ha sempre richiesto alle casse un equilibrio finanziario rigoroso e una gestione prudente delle risorse, anche per garantire la sostenibilità delle prestazioni nel lungo periodo.
3. Il problema del “prelievo” dei risparmi
Secondo la Corte costituzionale, il meccanismo previsto dalla legge di stabilità 2014 determinava una sottrazione di risorse agli enti previdenziali.
Le norme di spending review, infatti, hanno normalmente lo scopo di ridurre i costi di gestione, generando risparmi che restano nella disponibilità dell’ente e possono essere destinati alle sue finalità istituzionali. Diverso è il caso in cui tali risparmi vengano trasferiti allo Stato: in questo caso il beneficio non resta all’ente che ha realizzato l’efficienza amministrativa.
Nel caso della CIPAG, la normativa consentiva di scegliere tra due opzioni: applicare analiticamente le misure di contenimento della spesa oppure effettuare un versamento forfettario allo Stato. Tuttavia, secondo la Corte, questa facoltà non elimina il problema di fondo, cioè la sottrazione strutturale di risorse al sistema previdenziale.
4. La decisione della Corte costituzionale
La Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui imponeva il riversamento forfettario allo Stato da parte della CIPAG come alternativa agli obblighi di contenimento della spesa pubblica.
Secondo i giudici costituzionali, la disposizione viola innanzitutto il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché sacrifica l’interesse dell’ente a utilizzare i propri risparmi per le finalità previdenziali a vantaggio di un generico interesse statale ad aumentare le entrate.
Inoltre, la norma incide sulle posizioni previdenziali degli iscritti, tutelate dall’art. 38 della Costituzione, poiché riduce le risorse disponibili per le prestazioni pensionistiche e assistenziali. Infine, la Corte ha ravvisato anche una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dal momento che il prelievo statale vanifica gli effetti positivi delle politiche di contenimento della spesa adottate dagli enti.
5. Un principio rafforzato per la previdenza dei professionisti
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale già avviato dalla Corte costituzionale negli anni precedenti, volto a tutelare l’autonomia finanziaria delle casse previdenziali privatizzate.
Il principio affermato è chiaro: i risparmi ottenuti attraverso una gestione efficiente devono restare nella disponibilità dell’ente che li ha realizzati e non possono essere utilizzati come strumento di finanziamento del bilancio statale.
La decisione rafforza quindi la tutela delle risorse destinate alla previdenza dei liberi professionisti e ribadisce che i contributi versati dagli iscritti devono essere utilizzati esclusivamente per garantire le prestazioni previdenziali e assistenziali della categoria.
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