Consulente del lavoro: approvato il nuovo regolamento per il praticantato necessario per l’abilitazione

Redazione 28/06/11
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Con D.M. del 20 giugno 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il nuovo regolamento per il praticantato necessario per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro.

Queste le novità contenute nel provvedimento ministeriale:

a) la durata del praticantato sarà di 24 mesi e comporterà la frequentazione dello studio per almeno 20 ore settimanali;

b) la frequenza presso lo studio del consulente potrà essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, da specifici corsi formativi in ambito universitario;

c) il praticante potrà chiedere una riduzione del periodo di praticantato di 12 mesi nel caso in cui sia in possesso di laurea magistrale ed abbia svolto un tirocinio universitario di almeno 6 mesi (pari a 9 crediti formativi);

d) i consigli provinciali effettueranno verifiche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova scritta sulle materie che saranno oggetto dell’esame di abilitazione. Qualora il praticante non superi la prova, il praticantato aumenterà di 6 mesi;

e) il consulente potrà ammettere al massimo due praticanti per volta presso il proprio studio, anche se associato;

f) i consulenti iscritti al registro dei praticanti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno portare a termine il praticantato secondo quanto stabilito dalla precedente regolamentazione introdotta nel 1997.

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