Articoli giornalistici: conservazione negli archivi on line

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E’ legittima la conservazione di articoli giornalistici negli archivi on line dei siti web, purché non indicizzati sui motori di ricerca.

Provvedimento n. 396 del 24-11-2022

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Indice

1. I fatti

Un interessato presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con cui chiedeva di ordinare al gestore di un sito web la rimozione dei suoi dati personali presenti all’interno del sito e contenuti in un vecchio articolo giornalistico ivi pubblicato, all’interno del quale si faceva riferimento ad una vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto. Inoltre, il reclamante chiedeva di ordinare a Google la rimozione dell’URL del suddetto sito web dai risultati reperibili sul motore di ricerca in associazione al proprio nominativo.
Secondo il reclamante, infatti, era ormai passato molto tempo da quando si erano verificati i fatti da cui era scaturita la vicenda giudiziaria descritta nell’articolo giornalistico ed inoltre detto articolo non era aggiornato, in quanto non teneva conto che il reclamante era stato prosciolto in appello per la suddetta vicenda. Invece, il sito web in questione aveva pubblicato la notizia, estrapolandola dal sito web di un quotidiano, senza però provvedere ad aggiornare la notizia, come invece aveva fatto il quotidiano.
Secondo il reclamante, quindi, non sussisteva più un interesse del pubblico a conoscere la notizia, in quanto lontana nel tempo e in quanto diversa da quanto in realtà verificatosi successivamente alla pubblicazione della notizia stessa.
In secondo luogo, il reclamante lamentava che nel sito web in questione non erano presenti gli estremi identificativi del titolare del trattamento, né altri elementi che permettevano all’interessato di poter esercitare i propri diritti riconosciuti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Inoltre, lo stesso reclamante sosteneva di aver provveduto ad inviare, all’unico indirizzo email presente sul sito web, una email alla quale non aveva ricevuto alcun riscontro.
A seguito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, l’Autorità riusciva ad individuare il titolare del trattamento, cui chiedeva di fornire chiarimenti sui fatti denunciati dal reclamante.
Il titolare del trattamento, in primo luogo, sosteneva che la pubblicazione dell’articolo in questione era stata effettuata da un gruppo di utenti del sito web, che avevano trascritto il testo dell’articolo giornalistico estrapolato dal quotidiano (infatti, la finalità del sito web in questione era proprio quella di permettere ad alcuni utenti registrati di pubblicare notizie, previo proprio avallo). In ogni caso, il titolare si dichiarava disponibile alla rimozione dell’articolo in questione ed effettivamente provvedeva alla sua cancellazione dal sito web immediatamente dinanzi alla Guardia di Finanza.
In secondo luogo, il titolare affermava che l’indirizzo email, indicato all’interno del sito, che il reclamante aveva usato per richiedere la rimozione della notizia, non era funzionante da diversi anni a causa di problemi tecnici e per tale motivo non era stato dato un riscontro al reclamante.  
Il Garante, quindi, avviava il procedimento sanzionatorio nei confronti del titolare del trattamento.
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2. Le valutazioni del Garante

Il Garante preliminarmente ha ricordato i principi che governano la materia delle pubblicazioni di articoli giornalistici.
In particolare, la normativa in materia di privacy prevede che siano adottate delle specifiche garanzie e cautele nella pubblicazione delle notizie giornalistiche, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con i il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.
Pertanto, è legittima la pubblicazione di dette notizie, purché la stessa avvenga nel rispetto di diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati e purché venga rispettato il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, secondo il Garante, la pubblicazione originaria della notizia è legittima, in quanto effettuata nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica e rispondente all’interesse pubblico a conoscere le vicende ivi narrate (anche tenuto conto del ruolo professionale ricoperto dal reclamante).
Pertanto, detta pubblicazione all’epoca dei fatti era certamente lecita.
Per quanto riguarda, invece, la prolungata diffusione della suddetta notizia all’interno del sito web in questione, il Garante ha ritenuto che detto trattamento non rispetta i principi del GDPR, in quanto le informazioni riguardano una vicenda accaduta molto tempo fa e le stesse non sono aggiornate alla luce dell’assoluzione in appello.
In ragione, di ciò, dette informazioni (e quindi l’articolo giornalistico) non avrebbero dovuto essere rinvenibili mediante i motori di ricerca esterni al sito web (come google), ma avrebbero dovuto essere conservate in un’apposita sezione del sito web accessibile soltanto all’interno del sito medesimo.
Secondo il Garante, infatti, è lecito conservare le notizie giornalistiche all’interno di un archivio on line, ma tale liceità è data non dalla finalità di cronaca giornalistica, bensì dalla finalità di soddisfare l’interesse storico-documentaristico del pubblico.  
Per quanto riguarda, invece, la mancanza all’interno del sito web delle informazioni affinchè gli interessati possano esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR, il titolare del trattamento ha violato la normativa in quanto non ha fornito i propri riferimenti all’interno del sito e in quanto l’unico canale di contatto (cioè l’indirizzo email ordinario), non era funzionante da tempo.

3. La decisione del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha quindi ritenuto, da un lato, infondata la richiesta di cancellazione del contenuto dell’articolo dal sito web cui faceva riferimento il reclamante; dall’altro lato, invece, ha ritenuto illegittimo il trattamento consistito nella prolungata diffusione in rete dell’articolo mediante motori di ricerca esterni al sito web medesimo. Analogamente, il Garante ha ritenuto illecita la mancata indicazione all’interno del sito web degli elementi informativi che permettessero agli interessati di esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR.
Per quanto riguarda la sanzione da irrogare al titolare del trattamento, il Garante ha valutato che quest’ultimo aveva provveduto a rimuovere l’articolo in questione e pertanto lo stesso non era più rinvenibile mediante i motori di ricerca esterni al sito; inoltre, lo stesso sito web era già stato disattivo e il relativo dominio posto in vendita, pertanto non vi era neanche la necessità di ordinare al titolare l’adozione di misure idonee a garantire agli interessati le informazioni per l’esercizio dei propri diritti.
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto non necessario adottare provvedimenti a carico del titolare ed ha invece ritenuto sufficiente formulare nei suoi confronti un semplice ammonimento per le violazioni della normativa privacy comunque dal medesimo commesse.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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