Congedo straordinario per assistenza disabili: chiarimenti dell’Inps sui requisiti soggettivi per il riconoscimento e sulla modalità di presentazione delle domande

Redazione 20/11/13
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 159 del 15 novembre 2013, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito all’estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona gravemente disabile, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione di numerosi articoli della Costituzione.

Precedentemente, la Corte aveva già esteso il novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui sopra, ponendo al centro della decisione la ratio che il beneficio in esame consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza del disabile grave in ambito familiare e nell’assicurargli continuità nelle cure.

La Corte costituzionale afferma, nella sentenza citata, che il testo attualmente in vigore dell’art. 42 sopracitato, ha, da un lato, ampliato la platea dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio, e, dall’altro, individuato, tra i soggetti medesimi, un rigido ordine gerarchico.

Alla luce dell’evoluzione legislativa sopra esposta ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale già consolidato, la Corte ha individuato nella limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente un fattore di pregiudizio dell’assistenza del disabile grave nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.

L’Inps, con la circolare in oggetto, precisa che il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

In merito ai requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario, per quanto riguarda la “mancanza”, essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica, ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (es: divorzio, separazione legale o abbandono). Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, vanno prese in considerazione solo quelle a carattere permanente (ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278/2000).

Infine, l’Inps ha ribadito che il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. 

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