Ampliamento del periodo di durata del congedo Covid-19

Come noto, il diritto alla fruizione del congedo per l’emergenza Covid-19 e dei permessi indennizzati di cui alla Legge n. 104/1992 sono stati modificati, sia in relazione al numero dei giorni di cui i soggetti potevano beneficiare, sia in merito all’estensione del periodo di fruizione, dapprima, dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) e, in seguito, in sede di conversione, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, proprio la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso il periodo in cui i lavoratori potevano accedere al congedo Covid-19 fino al 31 agosto 2020; in precedenza, infatti, tale possibilità era ammessa fino al 31 luglio 2020.

La medesima disposizione ha, inoltre, chiarito che il congedo Covid-19 deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, convalidando dunque le istruzioni già emesse dall’Istituto sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo Covid-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Queste novità interessano tutte le categorie lavorative a cui si rivolge il congedo, ovvero:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

La legge in questione non dispone modifiche per quanto riguarda il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Quindi, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, possono fruire del congedo Covid-19, in via alternativa e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della circolare n. 45/2020.

Congedo Covid-19 in modalità oraria

La Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria.

Tuttavia, questa modifica riguarda solo i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata e si riferisce alle domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo Covid-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020.

Entrambi i genitori possono fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria a condizione che la fruizione avvenga in maniera alternata; di conseguenza, il congedo Covid-19 orario risulta incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo Covid-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.

Al contrario, sono ammissibili due richieste di congedo Covid-19 in modalità oraria nella medesima giornata da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno dello stesso giorno non si sovrappongano.

Le modalità di presentazione delle domande di congedo Covid-19 in modalità oraria

Nella circolare n. 99 del 3 settembre 2020, l’Inps detta le regole, peraltro già rese note con il messaggio n. 3105 del 2020, per presentare le domande di congedo Covid-19 in modalità oraria.

Nello specifico, la predetta domanda deve essere inoltrata in modalità telematica, usando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario e selezionando la specifica opzione “Covid-19”.

Il genitore deve dichiarare:

  • il numero di giornate di congedo Covid-19 da fruire o fruite in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo Covid-19 sono fruite in modalità oraria.

Tale periodo dovrà essere contenuto all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

I nuovi codici introdotti

L’inps, nella circolare n. 99, precisa anche quelli che sono i nuovi codici evento riferiti alla fruizione oraria dei congedi Covid-19 e segnatamente:

  • il codice MV0 (MVzero) deve essere utilizzato in assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a dodici anni (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall’art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020);
  • il codice YMV1 si riferisce, invece, all’assenza oraria stabilita ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età e concernente i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020).

In virtù delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020, i lavoratori possono utilizzare la fruizione oraria dei congedi denominati MV0 e MV1 solo nell’arco temporale 19 luglio – 31 agosto 2020.

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