Con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in materia di congedo di paternità obbligatorio, alla luce della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale. La pronuncia ha dichiarato incostituzionale la norma che non riconosceva tale diritto alla lavoratrice genitore intenzionale nelle coppie di donne registrate come genitori nei registri dello stato civile. Il documento, che integra il precedente messaggio n. 2450/2025, stabilisce i criteri applicativi della decisione e le modalità di riesame delle domande già presentate, segnando un passo rilevante nell’evoluzione del diritto di famiglia e della tutela della genitorialità nel lavoro. Per approfondire sulla vicenda, rimandiamo all’articolo Congedo di paternità alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali: la Consulta.
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Indice
- 1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025: il principio di uguaglianza nel congedo di paternità
- 2. Indicazioni INPS: estensione e retroattività degli effetti
- 3. Riesame delle domande e termini di decadenza
- 4. Conseguenze per giuristi e operatori del diritto del lavoro
- Formazione in materia per professionisti
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1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025: il principio di uguaglianza nel congedo di paternità
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 (pubblicata in G.U. n. 30 del 23 luglio 2025), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui escludeva la madre intenzionale, in una coppia di donne, dal diritto al congedo di paternità obbligatorio.
Secondo la Corte, tale esclusione violava gli articoli 3 e 31 della Costituzione, ledendo i principi di uguaglianza e di tutela della genitorialità. L’effetto immediato della decisione è stato quello di ampliare la platea dei beneficiari del congedo di paternità, includendo la genitrice non biologica, purché risultante come genitore nei registri dello stato civile.
La sentenza ha una portata dirompente: non introduce una nuova disciplina, ma rimuove una discriminazione. La ratio è favorire una concezione sostanziale della genitorialità, fondata non solo sul legame biologico, ma anche sull’intenzione e sulla responsabilità verso il minore. Per approfondire sulla vicenda, rimandiamo all’articolo Congedo di paternità alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali: la Consulta.
2. Indicazioni INPS: estensione e retroattività degli effetti
Con il messaggio n. 3322, l’INPS chiarisce che la pronuncia della Corte si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti o definiti al momento della pubblicazione della sentenza. In pratica, la cessazione di efficacia della norma censurata ha effetto dal 24 luglio 2025, ma i benefici si estendono anche a situazioni pendenti o non concluse prima di tale data.
Di particolare rilievo è la precisazione che non sono indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio già effettuate da lavoratrici genitori intenzionali prima della sentenza, purché nel rispetto della normativa vigente al tempo. L’Istituto evita così ogni pretesa restitutoria, garantendo certezza giuridica e tutela dei diritti acquisiti.
Questo orientamento risponde a un’esigenza di equità sostanziale e tutela dell’affidamento, riconoscendo che la legittimazione del diritto trova fondamento nella realtà genitoriale e nella funzione protettiva del congedo.
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3. Riesame delle domande e termini di decadenza
L’INPS dispone che le domande di congedo a pagamento diretto già presentate dalle lavoratrici interessate dovranno essere riesaminate dalle strutture territoriali, ma solo su istanza di parte. Ciò significa che le lavoratrici dovranno richiedere formalmente il riesame dei propri fascicoli.
Il riesame è subordinato al rispetto di due termini fondamentali:
- Prescrizione annuale, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138;
- Decadenza annuale, ex art. 47, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Il messaggio richiama inoltre il precedente n. 4301 del 17 dicembre 2024, che aveva già precisato la decorrenza di tali termini. In sostanza, le lavoratrici interessate possono ottenere il riconoscimento retroattivo del congedo, purché la loro richiesta sia tempestiva e formalmente presentata entro i limiti di legge.
4. Conseguenze per giuristi e operatori del diritto del lavoro
La portata interpretativa del messaggio INPS n. 3322 non si esaurisce nella mera applicazione amministrativa: essa apre un nuovo fronte di riflessione per giuristi, consulenti del lavoro e operatori sociali.
Da un lato, la decisione consolida il principio secondo cui la tutela della genitorialità non può essere subordinata alla forma familiare, bensì deve riferirsi alla sostanza del rapporto genitore-figlio riconosciuto dallo Stato civile.
Dall’altro, il provvedimento dell’Istituto configura una diretta attuazione della giurisprudenza costituzionale, ponendo le basi per una parificazione effettiva dei diritti genitoriali nelle famiglie omogenitoriali.
Per i professionisti del diritto, questo caso rappresenta un precedente destinato a incidere su più ambiti: diritto del lavoro, previdenza, e persino diritto civile e minorile. L’applicazione estensiva del congedo obbligatorio alle coppie di donne potrebbe infatti costituire un modello per l’adeguamento di altre prestazioni assistenziali e previdenziali, in chiave di non discriminazione e inclusione.
In prospettiva, sarà interessante valutare come il legislatore e la giurisprudenza di merito recepiranno tale orientamento, specie in relazione alla disciplina della filiazione e alla crescente valorizzazione della genitorialità intenzionale come elemento costitutivo del diritto alla cura.
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