Congedo di paternità: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo della Riforma Fornero

Redazione 15/02/13
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Anna Costagliola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2012 che attua la riforma del mercato del lavoro introducendo, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre dipendente, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

Va ricordato, in proposito, come la L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, abbia previsto alcune modifiche al T.U. sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto già disposto in altri Paesi e con la direttiva 2010/18/UE.

Con l’espressione «congedo di paternità» s’intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità (art. 2 D.Lgs. 151/2001). Il congedo di paternità prevede ex art. 28 D.Lgs. 151/2001 il diritto del padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio nelle seguenti ipotesi:

a) morte o grave infermità della madre;

b) abbandono del bambino da parte della madre;

c) affidamento esclusivo al padre;

d) riconoscimento del figlio solo da parte del padre.

Ai sensi del citato art. 28 T.U., gli eventi legati al riconoscimento del congedo di paternità sono limitati e tutti di portata negativa rispetto all’evento in sé della nascita del bambino. Con la riforma del lavoro attuata con L. 92/2012 è stata introdotta una novità epocale in materia di congedo parentale, istituendosi per la prima volta l’obbligatorietà per i papà di prendere un congedo a seguito della nascita di un figlio, a prescindere dal ricorrere di qualsivoglia evento o circostanza.

La citata L. 92/2012 fissa due principi in materia, peraltro sperimentali, attesa la loro valenza limitata, al momento, al 31 dicembre 2015: con il primo si stabilisce che il padre lavoratore dipendente, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’ «obbligo» di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno; con il secondo si prevede che, entro il medesimo arco temporale, il genitore «può» astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il D.M. 22 dicembre 2012 disciplina le modalità di fruizione del giorno di congedo obbligatorio per il padre e dei due giorni di congedo facoltativo da fruire in alternativa alla madre, prevedendo al riguardo che:

a) il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;

b) la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

In ogni caso, per i giorni di congedo è garantita al padre lavoratore una indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.

Specifica, poi, il decreto che i congedi non possono essere frazionati per ore, ma devono essere fruiti in soluzione unica.

Importante precisazione attiene all’ambito di applicazione dell’istituto, che il decreto ministeriale estende dalla ristretta ipotesi della «nascita del bambino» anche a quelle ad essa assimilate ed ugualmente tutelate dalla legge, come l’affido e l’adozione. Le misure previste saranno operative in relazione alle nascite, o eventi assimilati, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Anche se il nuovo congedo ha una durata alquanto limitata, tuttavia rappresenta una novità significativa per l’Italia, dove fino a questo momento non è mai esistita alcuna previsione in tal senso, fatti solo salvi alcuni isolati casi di aziende sensibili al tema, le quali concedevano ai propri dipendenti il congedo di paternità sulla base di specifici accordi collettivi di lavoro o sotto forma di benefit destinato al personale.

L’Italia si allinea così agli altri Paesi europei, conformandosi alla direttiva 2010/18/EU, che attua l’accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni europee interprofessionali delle parti sociali (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES). Obiettivo del legislatore è stato, in linea con la citata direttiva, quello di migliorare la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano, promuovendo un nuovo modello di paternità, capace di riconoscersi non solo nel tempo di lavoro, ma anche in quello dedicato ai figli e alla famiglia, così colmando il gap che vedeva i padri come i veri assenti nel rapporto di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È un mutamento culturale importante quello che cerca di allargare il coinvolgimento dei padri nella cura della famiglia e dei figli, partendo dal presupposto che la maternità e la paternità devono essere viste e valutate come parte integrante dei diritti di cittadinanza sociale delle persone.

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