Congedo dei genitori del disabile in presenza di convivente di quest’ultimo: chiarimenti del Ministero del lavoro

Redazione 24/09/14
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Con interpello n. 23 del 15 settembre 2014, il Ministero del lavoro ha dato esito ad un quesito posto dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con cui si richiedevano chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 42, D.Lgs. 151/2001, in merito alla disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità.

In particolare, il dubbio era relativo alla possibilità o meno di concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.

Il Ministero ha ricordato che ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (art.4, comma 2, L. 53/2000).

In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la disposizione in argomento individua in subordine ulteriori categorie di soggetti, stabilendo il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile:

  1. il padre o la madre anche adottivi;
  2. uno dei figli conviventi;
  3. uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Va al riguardo citata la circolare INPS (41/2009), la quale ha precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. il figlio, portatore di handicap, non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
  2. il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
  3. il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

 

In conclusione, il Ministero ha ritenuto che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non sia comunque suscettibile di interpretazione analogica ma risulti tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

Dunque, in risposta al quesito proposto, è possibile affermare che, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia nei termini sopra indicati, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento