Confindustria e sindacati: firmato l’accordo su contratti e rappresentanza sindacale

Redazione 30/06/11
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Siglato l’accordo interconfederale unitario tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, che ha fissato le nuove regole sulla rappresentanza sindacale dopo mesi di contrasti.

Ecco in sintesi gli otto punti, in cui si articola l’accordo.

1) Rappresentanza sindacale. Stabilite le regole della rappresentanza sindacale: per negoziare è necessario che il dato della rappresentatività per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro.

2) Contratto nazionale come cornice. Le parti convengono che il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3) Efficacia dei contratti aziendali. La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. I contratti aziendali sono efficaci per tutti i lavoratori e, dunque, vincolano tutti i sindacati se approvati dalla maggioranza delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) elette.

4) Efficacia dei contratti in presenza di RSU. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole vigenti.

5) Efficacia dei contratti in presenza di RSA. I contratti collettivi aziendali approvati dalle Rsa devono essere sottoposti al voto dei lavoratori e promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

6) Clausole di tregua sindacale. I contratti collettivi aziendali che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori.

7) Intese modificative. Viene sancita l’efficacia dei contratti collettivi aziendali già conclusi con intese modificative del contratto nazionale sulla disciplina della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro. Si affida, così, allo strumento dei contratti aziendali, anche se in via sperimentale, la possibilità di indicare regole per aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi modificando il contratto nazionale.

8) Incentivi alla contrattazione di secondo livello. Le parti, in conclusione, affermano che con l’accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

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