Confermato da parte del Consiglio di Stato l’ annullamento di un’aggiudicazione (con relativa escussione della cauzione provvisoria) per la mancata dimostrazione della regolarità contributiva da parte della prima classificata

Lazzini Sonia 24/07/08
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L’appartenenza della posizione presso la Cassa edile alla nozione della cd. regolarità contributiva risulta infatti stabilita dalla istituzione del “durc”, il quale nell’attuale sistema normativo può appunto essere rilasciato anche dalla Cassa edile e, quindi, presuppone la sussunzione della relativa materia nella nozione di regolarità contributiva.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 2811 del 9 giugno 2008, inviata per la pubblicazione in data 12 giugno 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
<Rileva preliminarmente il Collegio che la circostanza che le imprese in gara fossero soltanto due comporta la necessità di esaminare tutte le censure prospettate dalle parti per garantire, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale in primo grado, anche l’interesse (strumentale e subordinato) alla ripetizione della gara.
Nel merito, va innanzitutto respinta la censura secondo cui vi sarebbe incertezza circa il materiale prodotto in sede di gara ad opera dell’aggiudicataria. Il verbale delle operazioni di gara del 7 febbraio 2005 certifica infatti che "l’impresa ha presentato la documentazione INPS e INAIL e non anche la documentazione CASSA EDILE pur avendone l’iscrizione". Ciò significa, in difetto di querela di falso, che il punto non può essere rimesso in discussione in questa sede.
           
Proseguendo nell’esame delle censure secondo l’ordine logico stabilito, va confermato l’accoglimento del motivo (proposto dal secondo classificato) che ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione da parte della sentenza impugnata.
 
L’appartenenza della posizione presso la Cassa edile alla nozione della cd. regolarità contributiva risulta infatti stabilita dalla istituzione del “durc”, il quale nell’attuale sistema normativo può appunto essere rilasciato anche dalla Cassa edile e, quindi, presuppone la sussunzione della relativa materia NELLA nozione di regolarità contributiva.
           
Confermato l’annullamento dell’aggiudicazione, il Collegio passa allo scrutinio delle censure svolte in via incidentale dall’originario appaltatore e potenzialmente suscettibili di produrre l’esclusione dalla gara anche del secondo classificato>
 
Ed inoltre
 
< Si contesta, in primo luogo, che la generica dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del d.p.r. 34 del 2000 non consentiva di far ritenere rispettato il corrispondente capo delle regole di gara. Sul punto, con motivazione che il Collegio condivide, la sentenza di primo grado ha osservato che la dichiarazione resa dal concorrente secondo classificato risulta conforme alla disciplina di gara, trattandosi al più di un caso di dichiarazione esistente ma non chiara e quindi suscettibile di integrazione.>
 
 
A cura di *************
 
 
Si riporta qui di seguito la decisione numero 2811 del 9 giugno 2008, inviata per la pubblicazione in data 12 giugno 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2811/08 REG.DEC.
N. 9273REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2006
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 9273/2006, proposto dalla Ditta Individuale ALFA Domenico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e ****************, con domicilio eletto in Roma, via Ariano Irpino 7 presso le dott.sse ******* e ******************;
 
contro
 
il Comune di Banzi, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi;
 
e nei confronti di
 
Ditta BETA ***************, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi;
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR Basilicata del 12 luglio 2006 n. 491, resa tra le parti, concernente affidamento servizio manutenzione illuminazione pubblica e votiva;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008, relatore il Consigliere ************; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La causa si riferisce alla gara espletata dal Comune di Banzi per l’assegnazione del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione e del servizio di illuminazione votiva delle tombe e dei loculi privati nel cimitero comunale. Alla stessa hanno partecipato le ditte BETA e ALFA, nell’ordine prima e seconda della relativa graduatoria.
L’esito è stato contestato dalla seconda classificata sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’aggiudicataria, del possesso della correntezza contributiva relativamente alla posizione in essere presso la Cassa edile. L’aggiudicataria, con ricorso incidentale, ha a sua volta contestato l’ammissione del ricorrente principale sotto il profilo della mancanza, in capo al medesimo, della categoria OG11 nonché per ipotizzate irregolarità della dichiarazione di conformità all’originale della documentazione prodotta in copia; nel merito, l’aggiudicataria si è difesa sostenendo di aver presentato in gara un “durc” e comunque rilevando che il rapporto con la Cassa edile non entrerebbe a comporre il concetto di regolarità contributiva.
Il primo giudice ha rigettato il ricorso incidentale (perché la mancata dimostrazione del possesso della categoria OG11 risultava surrogata, come consentito dalle regole di gara, dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 28 del d.p.r. 34 del 2000 e perché le stesse regole di gara non stabilivano particolari formule sacramentali ai fini dell’attestazione di conformità della copia all’originale) e ha accolto il motivo di ricorso concernente la mancata dimostrazione, da parte dell’aggiudicataria, della regolarità della posizione rispetto agli oneri derivanti dalla iscrizione alla Cassa edile.
La sentenza è stata appellata dall’originaria aggiudicataria. Nessuno risulta costituito per le parti appellate.
La causa è passata in decisione all’udienza del 19 febbraio 2008.
 
DIRITTO
 
Rileva preliminarmente il Collegio che la circostanza che le imprese in gara fossero soltanto due comporta la necessità di esaminare tutte le censure prospettate dalle parti per garantire, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale in primo grado, anche l’interesse (strumentale e subordinato) alla ripetizione della gara.
Nel merito, va innanzitutto respinta la censura secondo cui vi sarebbe incertezza circa il materiale prodotto in sede di gara ad opera dell’aggiudicataria. Il verbale delle operazioni di gara del 7 febbraio 2005 certifica infatti che "l’impresa ha presentato la documentazione INPS e INAIL e non anche la documentazione CASSA EDILE pur avendone l’iscrizione". Ciò significa, in difetto di querela di falso, che il punto non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Proseguendo nell’esame delle censure secondo l’ordine logico stabilito, va confermato l’accoglimento del motivo (proposto dal secondo classificato) che ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione da parte della sentenza impugnata. L’appartenenza della posizione presso la Cassa edile alla nozione della cd. regolarità contributiva risulta infatti stabilita dalla istituzione del “durc”, il quale nell’attuale sistema normativo può appunto essere rilasciato anche dalla Cassa edile e, quindi, presuppone la sussunzione della relativa materia NELLA nozione di regolarità contributiva.
Confermato l’annullamento dell’aggiudicazione, il Collegio passa allo scrutinio delle censure svolte in via incidentale dall’originario appaltatore e potenzialmente suscettibili di produrre l’esclusione dalla gara anche del secondo classificato.
Si contesta, in primo luogo, che la generica dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del d.p.r. 34 del 2000 non consentiva di far ritenere rispettato il corrispondente capo delle regole di gara. Sul punto, con motivazione che il Collegio condivide, la sentenza di primo grado ha osservato che la dichiarazione resa dal concorrente secondo classificato risulta conforme alla disciplina di gara, trattandosi al più di un caso di dichiarazione esistente ma non chiara e quindi suscettibile di integrazione.
Quanto all’ulteriore censura, concernente le modalità con cui è stata osservata la regola per la quale la documentazione prodotta in copia avrebbe dovuto essere dichiarata conforme all’originale, rileva il Collegio che la stessa risulta proposta mediante semplice rinvio al contenuto del ricorso incidentale in primo grado senza alcuna contestazione della motivazione di reiezione assunta dalla sentenza impugnata. Ciò ne rende inammissibile lo scrutinio.
Quanto infine alla doglianza che l’assetto risultante dalla sentenza di primo grado sarebbe ingiusto (terzo motivo di appello), questa va respinta per l’ovvia ragione che il giudice non fa esercizio di discrezionalità.
Le spese del presente grado di giudizio, vista la particolarità del caso, possono essere compensate.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma NELLA Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ***************** 
Cons. ************ 
Cons. Caro ********************  
Cons. ************* 
Cons. ****************.  
L’ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE
F.to ************                                       **********************
IL SEGRETARIO
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/06/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to **************

Lazzini Sonia

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