Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l’obbligazione risulta solidale.

Scarica PDF Stampa

Sul Condominio e, per esso, sull’amministratore, incombe un generale obbligo di controllo, venendosi a trovare sostanzialmente nella posizione di custode dei beni condominiali.

 

Ciò posto, in considerazione del predetto dovere di custodia dei beni comuni, se dagli stessi derivi un danno a terzi, il Condominio potrebbe essere ritenuto responsabile dello stesso e, pertanto, obbligato al risarcimento conseguente, salvo che provi il caso fortuito, ex art. 2051 c.c.

 

Prima di entrare nel merito della questione, poniamo l’attenzione su due importanti aspetti. Il primo relativo alla possibile responsabilità personale dell’amministratore, il secondo sull’esigibilità del danno anche nei confronti di un solo condomino.

 

Come accennavamo, in considerazione del più generale obbligo dell’amministratore di controllo, venendosi lo stesso a trovare sostanzialmente nella posizione di custode (ex art. 2051 c.c.) dei beni condominiali, in quanto tale, potrebbe anche essere chiamato a rispondere personalmente degli eventuali danni, nel caso emergesse una propria responsabilità individuale (In tal senso: Cass. civ., 16.10.2008, n. 25251. Nello stesso senso si veda anche: Cass. civ., 30.09.2014, n. 20557; Cass. civ., 9.07.2009, n. 16126).

D’altro canto, in siffatti casi, si consideri ad esempio il danno provocato da scale (parte comune dell’immobile) danneggiate o pericolanti, la cui custodia ovviamente spetta al Condominio, l’obbligazione derivante, una volta accertato e quantificato il danno, risulta esigibile nei confronti anche del singolo condomino per l’intero, e ciò pure nella vigenza della nuova normativa.

 

In altri termini, contrariamente a quanto accade per le altre obbligazioni condominiali, per le quali vige il principio di parziarietà, nel senso che i singoli condòmini rispondono esclusivamente pro-quota, per le obbligazioni derivanti da risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., gli stessi possono essere chiamati a rispondere con l’intero loro patrimonio, trattandosi di una obbligazione solidale.

 

A tal proposito è stato ricordato come l’applicabilità dell’art. 2055 c.c. (che opera un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota) ai danni da cosa condominiale in custodia trova una prima conferma, innanzi tutto, in alcuni precedenti della Suprema Corte, come Cass. n. 6665/09, che ha ritenuto il condomino danneggiato quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile il danno stesso (con conseguente inapplicabilità dell’art. 1227 c.c., comma 1); Cass. n. 4797/01, per l’ipotesi di danni da omessa manutenzione del terrazzo di copertura cagionati al condomino proprietario dell’unità immobiliare sottostante; Cass. n. 6405/90, secondo cui i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un edificio condominiale, sono a norma dell’art. 1117 c.c. (salvo che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo obbligo di manutenzione, con la conseguenza, nel caso di danni a terzi per difetto di manutenzione del detto lastrico, della responsabilità solidale di tutti i condòmini, a norma degli artt. 2051 e 2055 c.c..

Pertanto: “Il custode non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c. Se ne deve trarre, pertanto, che il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, 1 comma c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili” (Cass. civ, 29/01/2015, n. 1674).

 

Tanto premesso, la Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 3875, del 26.02.2016, ha rigettato il ricorso proposto al fine di ottenere il risarcimento del danno, a seguito di una caduta dalle scale del Condominio, asseritamente intrise da materiale viscido e oleoso.

 

Per motivare detta decisione, la Corte, evidenzia come è stato accertato – con una valutazione non sindacabile nel giudizio di legittimità, in considerazione della circostanza per cui la ricostruzione dei fatti è esercizio di un tipico potere devoluto al giudice di merito – che la danneggiata ha dimostrato di essere caduta sui gradini della scala condominiale ma che, tuttavia, mancherebbe la prova certa in merito alle modalità della caduta stessa, difettando a tal uopo la prova relativa alla presenza sui gradini del materiale scivoloso che avrebbe indotto la caduta stessa.

 

Ebbene, afferma la Corte, “tale circostanza, ove pure fosse stata vera, sarebbe stata tale da escludere ogni responsabilità del Condominio, dato il carattere imprevedibile della medesima”, pertanto, conclude ribadendo il principio per cui, per pacifica giurisprudenza: “anche l’applicazione delle regole di cui all’art. 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. civ. Sez. VI, 26.02.2016, n. 3875).

 

Per approfondimenti: http://www.maggiolieditore.it/i-debiti-del-condominio-e-del-singolo-condomino.html

Avv. Accoti Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento