Condanna sicura per l’ente gestore delle strade urbane e periferiche allergico alla loro pulizia: l’obbligo è imposto dal codice della strada e dalla sua stessa natura

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La peculiarità della sentenza n.1242, emessa dal Tar Puglia, sez. I, il 22 maggio e depositata il 13 agosto 2013, è quella di estendere all’Anas gli oneri di gestione, custodia, pulizia delle strade urbane, di periferia, degli spazi verdi, delle loro pertinenze e dei relativi servizi ed impianti, di cui abbia la proprietà od il possesso o vi eserciti un altro titolo (concessione etc.). La responsabilità discende dalla sua stessa natura di ente con fini sociali ed istituzionali e dall’art. 14 Dlgs 285/92 (Codice della strada, cds), non essendo opponibile alla fattispecie l’art.192 L.152/06. Non mi risultano precedenti, tanto più che sinora, pur se sul punto sussistono contrasti, era stata ravvisata ai sensi di quest’ultima norma e per le strade extraurbane ed/od autostrade. In breve si afferma il dovere dell’Anas a << provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi>> collocati nel centro urbano e/o nella periferia di una nota località turistica. Ribadita la responsabilità dell’ente: è tenuto ad evitare rischi a terzi per gli oneri di manutenzione, cura, pulizia e gestione delle strade di cui è proprietario, possessore o gestore per conto dello Stato (doveri di custodia, vigilanza, sociali ed istituzionali).

Il caso. Il sindaco di Trinitapoli emetteva un’ordinanza d’urgenza con cui ingiungeva <<ai proprietari e possessori (tra cui evidentemente la stessa Anas) di suoli, giardini, spazi, strutture e siti di ogni tipo nel centro abitato e nella periferia di Trinitapoli di provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli stessi con rimozione dei rifiuti e trasporto presso discariche autorizzate con obbligo di tenerli costantemente puliti nel tempo>>. Ciò era motivato dall’evitare il << proliferare di erbacce e graminacee produttrici di polline allergenico, causa di disagi alle persone sensibili al polline, nonché di insetti e piccoli animali di varie specie, con possibile nocumento all’igiene pubblica e pericolo di infezione>>. L’ente l’impugnava in un unico articolato motivo relativo alle contestazioni dell’urgenza, al mancato avviso ex art. 7 L.241/90 ed alla carenza di legittimazione: a suo avviso si basava sull’art.192 Dlgs 152/06, opponibile ai soli proprietari di dette aree, ma non anche al gestore, tanto più che la proprietà, semmai, sarebbe stata dello Stato. Tutte le eccezioni sono state respinte ed è stato confermato l’obbligo di ottemperavi da parte della PA. Viste la novità e la peculiarità della lite le spese sono state compensate.

L’ordinanza sindacale non necessita di preavviso. È escluso ai sensi dell’art.7 L.241/90 sia perché è un provvedimento urgente e <<contingente>>, sia perché l’Anas <<ha obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle pertinenze in concessione, per cui se anche vi fosse stata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato>> (art. 21 L.241/90; CDS sez. V 4968/12 e 4448/07).

La tutela della salute giustifica l’urgenza. La prevenzione delle allergie e la lotta al degrado sono ragioni sufficienti a giustificare l’adozione dell’ordinanza, che risulta, quindi, adeguatamente motivata.

Inopponibilità dell’art.192 L.152/06. Nella fattispecie non può essere invocata, visto che non si tratta di discariche abusive, ma di lotta all’incuria delle strade, delle aree verdi, dell’arredo urbano e delle loro pertinenze. È, semmai, applicabile l’art. 14 cds come si ricava anche da precedenti che hanno condannato l’ente ex art. 192 L.152/06 (Tar Puglia sez. I 299/12).

Responsabilità dell’Anas. Infatti tale sentenza distingue questa ipotesi da quella prevista dal cds, poiché l’ascrivibilità dell’illecito << va però effettuata in concreto, distinguendo la situazione del proprietario che adottando le normali cautele non ha potuto impedire l’altrui attività illecita, da quella di un ente avente per oggetto sociale, e per dovere istituzionale, la custodia e la cura di una rete viaria sulla quale si verificano gli episodi che qui vengono in considerazione>>. Da tali oneri e dalla titolarità delle stesse (proprietà, possesso od altro titolo) discende l’obbligo di manutenere, custodire e pulire non solo tali aree, ma anche << le attrezzature, gli impianti ed i servizi>>. Infine l’ente gestisce le strade e la autostrade per conto dello Stato (manutenzione ordinaria e straordinaria), perciò è tenuto a rimuovere i rifiuti che ostacolano la viabilità e costituiscono un rischio per terzi ed è responsabile per le relative omissioni, anche in ambito strettamente urbano, in quanto gestore o proprietario o possessore o semplice affidatario delle stesse (CDS 3256/12, Cass. SS.UU. civ. 4472/09 e Tar Basilicata 364/13 contra Tar Molise 667/12 con nota di Milizia, Al G.O. le liti sul libero sfruttamento del demanio da parte dell’Anas e sul saldo dei relativi canoni di concessione, in www.dirittoegiustizia del13/12/12). Ciò assolve a doveri istituzionali e sociali derivanti dalla sua stessa natura. Ergo, pur non essendo opponibile la norma contestata dalla sua difesa, l’Anas è comunque soggetta, come detto, ad un obbligo di custodia ex artt. 2043 e 2051 cc. che deriva da queste funzioni.

 

Se vuoi consultare la sentenza annotata clicca qui:

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201100974/Provvedimenti/201301242_01.XML

Dott.ssa Milizia Giulia

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