Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), con sentenza del 17 dicembre 2025, ha affrontato un tema di crescente attualità: il limite all’automatizzazione delle procedure concorsuali e la necessità di una “riserva di umanità” nell’azione amministrativa. In materia consigliamo il volume “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale – Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132″, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon e, per la formazione del professionista, il corso “Claude per Avvocati -Dall’AI che risponde all’AI che lavora“.
Indice
1. Il caso: concorso PNRR e graduatoria contestata
Il ricorso riguardava il concorso PNRR 2023-2024 per la scuola secondaria, classe di concorso A001 – Arte e Immagine. Il candidato contestava la mancata applicazione della riserva del 30% prevista per chi avesse maturato almeno tre annualità di servizio, nonché l’erronea attribuzione del punteggio e la mancata pubblicazione di una graduatoria completa degli idonei.
Il cuore della controversia, tuttavia, non è stato il mero calcolo dei punti, bensì il modo in cui il sistema informatico aveva gestito la domanda. In materia consigliamo il volume “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale – Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132″, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale
Il volume presenta il primo articolato commento dedicato alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che detta le norme che consentono di disciplinare in ambito italiano il fenomeno dell’intelligenza artificiale e il settore giuridico degli algoritmi avanzati.Il testo offre una panoramica completa delle principali questioni giuridiche affrontate dal legislatore italiano, tra cui la tutela del diritto d’autore e la disciplina della protezione dei dati personali raccolti per l’addestramento dei modelli e per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.Sono analizzate tutte le modifiche normative previste dalla nuova legge, che è intervenuta anche sul codice civile, sul codice di procedura civile e sul codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato. La puntuale analisi della riforma e il confronto con le fonti europee (l’AI Act e il GDPR) sono accompagnati da schemi e tabelle, e da un agile glossario giuridico. Vincenzo FranceschelliCome professore straordinario prima, e poi come ordinario, ha insegnato nelle Università di Trieste, Siena, Parma, Milano e Milano Bicocca. È Vicepresidente del CNU – Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’AGCom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato Visiting Professor presso la Seton Hall University Law School di New Jersey, USA. Direttore responsabile della Rivista di Diritto Industriale e autore di numerose monografie e contributi scientifici in varie riviste.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione in Italia e all’estero. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Il nuovo diritto d’autore” e “Codice della proprietà industriale”. I suoi articoli vengono pubblicati su varie testate giuridiche.
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2. La riserva del 30% e l’errore nella domanda
Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda il servizio utile ai fini della riserva, ottenendo anche il relativo punteggio. Tuttavia, non aveva selezionato l’apposita casella che consentiva di attivare formalmente il beneficio del 30% dei posti riservati.
L’Amministrazione ha sostenuto che la procedura, essendo informatizzata, richiedeva una specifica opzione: in assenza della spunta, il sistema non poteva applicare la riserva. Secondo questa impostazione, era onere del candidato verificare la completezza formale della domanda prima dell’invio definitivo.
Il Tar, pur riconoscendo una certa negligenza nella compilazione, ha ritenuto che la sostanza dovesse prevalere sulla forma. Il requisito era stato dichiarato ed era stato valutato ai fini del punteggio: ciò dimostrava inequivocabilmente la volontà di avvalersi della riserva.
3. Oltre l’algoritmo: il principio della “riserva di umanità”
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda l’affermazione del principio di “riserva di umanità” anche nelle procedure automatizzate.
Secondo il Collegio, il fatto che una decisione sia mediata da un sistema informatico non può comportare una delega integrale del potere amministrativo all’algoritmo. L’uso di strumenti automatizzati è legittimo, ma non può tradursi in una meccanica applicazione di regole formali, quando dagli atti emergano elementi chiari e inequivoci.
Il giudice richiama i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), nonché le garanzie partecipative della legge n. 241/1990. L’azione amministrativa deve restare intelligibile, motivata e sindacabile, anche quando si avvale di strumenti digitali.
In questo quadro, l’algoritmo non è un soggetto autonomo, ma uno strumento dell’Amministrazione, che conserva la responsabilità della decisione finale. La supervisione umana rappresenta quindi un presidio imprescindibile.
4. Il riferimento all’AI Act europeo
Pur non essendo direttamente applicabile ratione temporis, il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale – l’AI Act – viene richiamato come parametro interpretativo evolutivo.
Il Regolamento qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati per la selezione e l’accesso al pubblico impiego e impone, tra l’altro, un’effettiva supervisione umana. Anche se tali obblighi entreranno pienamente in vigore nel 2026, il Tar evidenzia come essi esprimano principi già presenti nell’ordinamento.
Ne deriva che l’Amministrazione non può sottrarsi a un controllo sostanziale sulle decisioni prodotte dal sistema automatizzato, soprattutto quando sono in gioco diritti e aspettative professionali rilevanti.
5. Cosa cambia per le amministrazioni
La sentenza accoglie il ricorso limitatamente al mancato riconoscimento della riserva, respingendo invece le censure sul punteggio aggiuntivo e sulla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei.
Il messaggio è chiaro: l’autoresponsabilità del candidato non è assoluta. Quando la domanda contiene tutti gli elementi sostanziali per riconoscere un beneficio, l’Amministrazione non può rifugiarsi dietro la rigidità del sistema informatico.
Per le amministrazioni pubbliche, soprattutto in ambito concorsuale, si rafforza così l’obbligo di prevedere meccanismi di verifica e intervento umano capaci di correggere errori meramente formali. La digitalizzazione non può comprimere i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La “riserva di umanità” diventa quindi il punto di equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela delle garanzie: un limite all’automatismo cieco e un presidio a difesa della legalità sostanziale nell’era dell’algoritmo.
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