Con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il Legislatore ha inteso assicurare all’amministrato la trasparenza della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse

Lazzini Sonia 02/08/07
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In tema di diritto all’accesso della documentazione amministrativa, merita di sottolineare quanto espresso dal Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 5610  del 22 giugno 2007
 
<l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente>
 
ma non solo
 
<il bilanciamento tra diritto di accesso degli interessati e diritto alla riservatezza dei terzi non è stato rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE                     PER IL LAZIO – SEZIONE III TER   Ha pronunciato la seguente sentenza
 
                              S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 3653del 2007/Reg.gen., proposto dalle Associazioni ACAI (Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani), ***** (Associazione Italiana Segnaletica e *********), ******** (Associazione delle Imprese che eseguono lavori nel campo della segnaletica e sicurezza stradale), rappresentate e difese dall’avv.                    *************, con domicilio eletto in Roma, Via Pilo Alberelli, n. 1;
 
C O N T R O
 
La Società STRADA dei PARCHI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ************, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli, n. 180;
 
e, nei confronti
 
dell’ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
 
per l’accertamento
 
del diritto delle ricorrenti all’accesso ai documenti amministrativi relativi ad eventuali affidamenti di appalti da parte della Soc. Strada dei Parchi S.p.A., aventi ad oggetto l’esecuzione e/o la sostituzione di barriere di sicurezza nella tratta autostradale L’************ – Teramo dell’autostrada A24 e nella tratta Avezzano – Allacciamento A14 dell’autostrada A25;
 
e per la conseguente condanna
 
alla esibizione ed al rilascio di copia dei documenti richiesti;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soc. Strada dei Parchi S.p.A.;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 il magistrato dott.ssa ******************** e uditi gli avvocati come da verbale;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
      F A T T O
 
      Con atto notificato il 18 aprile 2007, le ricorrenti Associazioni ACAI ed Altre, in epigrafe indicate, chiedono l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti amministrativi relativi ad eventuali affidamenti di appalti da parte della Soc. Strada dei Parchi S.p.A., aventi ad oggetto l’esecuzione e/o la sostituzione di barriere di sicurezza nella tratta autostradale L’************ – Teramo dell’autostrada A24 e nella tratta Avezzano – Allacciamento A14 dell’autostrada A25.
 
      Premettono le ricorrenti che, in considerazione delle proprie finalità istituzionali, sono portatrici di un interesse qualificato in ordine al corretto andamento delle commesse pubbliche nel settore, in particolare, esse hanno interesse a contrastare la violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici nel settore di competenza, nonché ad assicurarsi che nel settore non operino soggetti privi dei requisiti di qualità, richiesti dalle norme in materia.
 
      In ragione di tale interesse qualificato, infatti, esse sono intervenute nel ricorso (n. 485/2007), proposto da SIV Consorzio Stabile, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e diretto all’annullamento degli atti con cui la Soc. Strada dei Parchi ha affidato all’ATI ***********-IMC S.R.L., senza alcuna gara, i lavori relativi alla sostituzione di barriere spartitraffico sulle Autostrade A24 e A25.
 
     In tale contesto le ricorrenti hanno interesse a che gli affidamenti di appalti, aventi ad oggetto l’esecuzione e/o la sostituzione di barriere di sicurezza, avvengano nel rispetto della normativa vigente e, quindi, hanno interesse a contrastare, anche nella sede giurisdizionale, eventuali ulteriori affidamenti, sicché hanno rivolto richiesta, ai sensi dell’art. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, alla Soc. Strada dei Parchi S.p.A. di fornire notizie circa l’esistenza di affidamenti di appalti di progettazione e/o esecuzione di barriere di sicurezza stradale relativamente alle tratte autostradali sopra indicate, nonché, in caso affermativo, di fornire copia dei relativi atti.
 
     Senonché, con nota del 19 marzo 2007, prot. n. 1034, la Soc. Strada dei Parchi ha denegato l’accesso, rilevando che la richiesta è relativa ad atti rientranti nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio e che, quindi, l’accesso avrebbe dovuto essere esercitato nell’ambito di tale giudizio, mentre in relazione agli affidamenti non rientranti in quel giudizio, l’interesse delle Associazioni ricorrenti urterebbe con il diritto alla privacy.
 
      Chiariscono le ricorrenti che con l’emanazione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24.11.2006, n. 286 e, in particolare, con l’introduzione dell’art. 2, comma 85, di quest’ultima, che ha stabilito particolari obblighi per le ******à concessionarie autostradali, non sono più possibili affidamenti in house.
 
      Sottolineano, quindi, l’esistenza di un interesse qualificato all’accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss della legge n. 241 del 1990.
 
      Chiariscono, infine, che la Soc. Strada dei Parchi, in quanto concessionaria della gestione di reti autostradali in forza di convenzione stipulata con l’ANAS e le Imprese Associate Autostrade S.p.A.- ***********, va qualificata, ai fini del diritto di accesso, quale “pubblica amministrazione”, ai sensi della lett. e) dell’art. 22 della più volte citata legge n, 241 del 1990.
 
      In relazione al rilievo di genericità della richiesta, opposto dalla Soc. Strada dei Parchi, rilevano che la richiesta riguardava eventuali affidamenti di appalti con un preciso oggetto inerente a precise tratte autostradali, né è possibile condividere le pretese esigenze di riservatezza opposte dalla ******à Strada dei Parchi, non riguardando “dati sensibili” di determinati soggetti.
 
      Concludono per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
 
      La ******à Strada dei Parchi S.p.A. si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
 
      All’Udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.
 
D I R I T T O
 
      Il ricorso merita accoglimento.
 
      Come esposto in narrativa, le Associazioni ricorrenti rivendicano il diritto all’accesso ai documenti amministrativi relativi ad eventuali affidamenti di appalti da parte della Soc. Strada dei Parchi S.p.A., aventi ad oggetto l’esecuzione e/o la sostituzione di barriere di sicurezza nella tratta autostradale L’************ – Teramo dell’autostrada A24 e nella tratta Avezzano – Allacciamento A14 dell’autostrada A25.
 
      La Soc. Strada dei Parchi S.p.A: ha denegato l’accesso, rilevando che i documenti richiesti avrebbero potuto essere acquisiti nel giudizio pendente innanzi al giudice amministrativo.
 
      Preme al Collegio precisare che è irrilevante la pendenza di un contenzioso innanzi al TAR Lazio, avente ad oggetto l’annullamento degli atti di affidamento all’ATI ***********-IMC s.r.l., senza alcuna gara, di lavori consistenti nella sostituzione delle barriere spartitraffico sulle autostrade A24 e A25, non operando esso alcuna preclusione alla sussistenza né del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241 del 1990 né all’ammissibilità dell’azione prevista dall’art. 25 della stessa legge, poiché è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex art. 25 citato o di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente, mediante esibizione istruttoria (Cons. Stato, sez. VI, n. 545 del 2003; sez. IV, 27 novembre 1996, n. 1252; TAR Lazio, sez. III, 11 giugno 2003, n. 5276).
 
      E’ stato, infatti, chiarito (Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14) che con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il Legislatore ha inteso assicurare all’amministrato la trasparenza della Pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali incide l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo.
 
     Inoltre, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente.
 
     Nella specie, pertanto, le associazioni ricorrenti non solo presentano una propria legittimazione all’azione in questione, raggruppando le principali aziende operanti nel settore e, quindi, sono portatrici di un interesse qualificato in ordine al corretto andamento delle commesse pubbliche nel settore, ma hanno anche un interesse qualificato, in particolare, esse hanno interesse a contrastare la violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici nel settore di competenza, sicché alla ricorrenti va riconosciuto il diritto all’accesso alla documentazione eventualmente esistente in relazione all’oggetto.
 
     A ciò non è di ostacolo la motivazione addotta dall’Amministrazione in relazione alla riservatezza dei terzi, poiché il bilanciamento tra diritto di accesso degli interessati e diritto alla riservatezza dei terzi non è stato rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82; Sez. VI, n. 545 del 2003).
 
      Tuttavia, in presenza di un eventuale contrapposto diritto alla riservatezza di terzi, il diritto di accesso è idoneo a prevalere nella forma attenuata della visione degli atti in relazione a quegli atti o a quelle parti di documenti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.
 
      Non è, infine, condivisibile il rilievo di genericità della richiesta, opposto dalla Soc. Strada dei Parchi, poiché, come correttamente rilevato dalle ricorrenti, la richiesta riguarda eventuali affidamenti di appalti con un preciso oggetto inerente a precise tratte autostradali.
 
      In conclusione, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va ordinato alla ******à Strada dei Parchi S.p.A. il rilascio della documentazione richiesta con la domanda presentata in data 2 marzo 2007.
 
      Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 
P. ** M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
 
Sezione III TER
 
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dalle Associazioni, ACAI ed atre, come in epigrafe indicate, loccoglie ed ordina alla ******à Strada dei Parchi S.p.A. di consentire alle ricorrenti Associazioni l’accesso agli atti e documenti richiesti, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.
 
      Condanna la ******à Strada dei Parchi S.p.A: al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (cinquemila).
 
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma addì   7 giugno 2007      dal 
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
 
IL LAZIO
 
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
 
 
******************** Componente estensore
 
*************** Componente
 
 
IL PRESIDENTE
 
L’ESTENSORE
 
IL SEGRETARIO
 
Ric.n.3653/2007
 
 
 
Ric. n.3653/2007
 
 
 

Lazzini Sonia

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