Comunione dei beni: i crediti dei coniugi

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In dottrina e in giurisprudenza, si discute molto se i crediti di ognuno dei coniugi ricadano allo stesso modo dei beni nella comunione legale oppure siano esclusi.

La giurisprudenza sulla comunione legale

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza sent. n. 21098/2007, ha stabilito che non esclusivamente gli acquisti di diritti reali, ma anche quelli che hanno in oggetto crediti possono entrare in comunione legale.

A distanza di un anno, con la sentenza n. 1548/2008 la Corte è ritornata sui suoi passi, sostenendo che dagli acquisti vadano esclusi i crediti, e in tempi più recenti ha riaffrontato la questione, compiendo una diversificazione in base al tipo di credito.

La Suprema Corte ha affermato che quello che si deve tenere in considerazione al fine di includere o escludere i crediti nella comunione, è la componente patrimoniale del credito stesso, intendendo la capacità del credito di potere costituire valore di scambio.

Se il credito è dotato di questo requisito, viene incluso nella comunione, in caso contrario resta escluso (Cass. civ. sent. n. 9845/2012).

La questione si è posta in relazione al diritto di credito che deriva da contratto preliminare.
Ad esempio: Se un coniuge durante il matrimonio ha stipulato un contratto preliminare di acquisto, l’altro coniuge, in un giudizio di separazione e successiva divisione dei beni, si potrebbe chiedere se ha il diritto di ottenere la metà del valore dell’immobile oggetto del preliminare.

Secondo la giurisprudenza, in questo caso manca la componente patrimoniale e il diritto di credito non può essere incluso nella comunione legale.

Se i coniugi si separano prima che venga stipulato il contratto definitivo, il coniuge che non ha sottoscritto il preliminare di acquisto non ha diritto a ottenere la metà del valore del bene immobile.

Gli atti che trasferiscono la proprietà rientrano nella comunione?

Questo orientamento è stato confermato anche da recenti pronunce degli Ermellini, con le quali è stato stabilito che rientrano nella comunione tra marito e moglie gli atti che comportano un trasferimento del diritto di proprietà sul bene acquistato.

Non rientrano i diritti di credito vantati da uno dei due coniugi, anche se il relativo contratto o l’obbligazione siano sorti durante il matrimonio (Cass. civ..sez. II sent. n. 11504/2016.).

Un’altra scottante questione in tema di crediti e comunione legale è quella delle partecipazioni sociali.
Non esistono norme sull’argomento e per questo motivo si sono formati negli anni diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, le partecipazioni sociali non costituiscono oggetto di comunione legale, perché hanno natura di diritto di credito e non possono rientrare nella nozione di acquisti che costituiscono oggetto della comunione ( Trib. Roma sent. Del 18.02.1994).

Un altro orientamento sostiene che le quote sociali acquistate dal coniuge in regime di comunione cadono nella comunione legale immediata, costituendo incrementi patrimoniali che rientrano nella nozione di acquisti.
Secondo un terzo orientamento, rientrano nella comunione legale le partecipazioni sociali acquistate a scopo di investimento patrimoniale, mentre sarebbero escluse quelle il quale acquisto sia strumentale allo svolgimento dell’attività imprenditoriale del coniuge.

Una quarta tesi, che prevale rispetto alle altre, sostiene che le partecipazioni in società di persone e in società di capitali alle quali consegua la responsabilità illimitata dei singoli soci, siano escluse dalla comunione legale dei beni
Nella comunione legale dei coniugi rientrano anche i prodotti finanziari che rappresentano una forma di investimento, ad esempio buoni postali, azioni e BOT.

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