Comunione: beni e diritti dei coniugi

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I beni e i diritti dei coniugi non sempre entrano a fare parte della comunione.
La comunione legale tra i coniugi non ha carattere universale ma prevede delle esclusioni.

Non rientrano quei beni che erano di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
Non sono esclusivamente i beni in proprietà, ma l’intero patrimonio del coniuge prima del matrimonio, che comprende anche i diritti reali di godimento, vale a dire il potere di utilizzare in modo pieno ed esclusivo, un bene di proprietà di un’altra persona.

Ne costituisce un esempio l’usufrutto, che rappresenta il diritto di godere di un bene immobile di proprietà altrui, e i diritti di credito, che hanno in oggetto una prestazione, attribuendo al titolare il diritto a pretendere che il debitore tenga un determinato comportamento.

Beni esclusi dalla comunione

Restano esclusi dalla comunione:
I beni o diritti reali di godimento sui beni dei quali il coniuge era titolare prima del matrimonio, e il denaro posseduto prima del matrimonio.
I beni ricevuti dal coniuge in successione, a meno che nel testamento non sia specificato che sono attribuiti alla comunione.

I beni ricevuti dal coniuge attraverso donazione.
I beni di utilizzo strettamente personale.
I beni necessari all’esercizio della professione.

Il legislatore ha escluso questa categoria di beni dalla comunione, al fine di evitare di paralizzare l’attività economica.
I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e pensione che deriva dalla perdita della capacità lavorativa.
In questo caso la ragione dell’esclusione deriva dal fatto che sono beni relativi a diritti strettamente collegati alla persona del titolare, alla sua personalità e libertà individuale, che non possono essere intaccati neanche per tutelare il patrimonio coniugale.

I beni acquistati durante il matrimonio, entrano a fare parte della comunione.
Se un bene entra a fare parte della comunione si deduce all’atto della celebrazione del matrimonio, anche se celebrazione e comunione possono non coincidere.
Ad esempio se al momento della celebrazione si sceglie il regime della separazione dei beni e in un momento successivo si opta per la comunione legale.
In casi simili, il momento per distinguere tra i beni che rientrano in comunione e quelli che ne restano esclusi è quello dell’instaurazione della stessa.
Non entreranno a fare parte della comunione i beni acquistati dopo la celebrazione del matrimonio ma prima dell’instaurazione della stessa.
I beni che entrano a fare parte della comunione tra coniugi sono:
Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
I frutti dei beni di ognuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
I ricavi che provengono da attività separata di ognuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Se si tratta di aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione è relativa esclusivamente agli utili e gli incrementi.
In relazione alla distinzione tra beni che entrano a fare parte della comunione legale e beni che restano esclusi, ci sono alcuni recenti provvedimenti della giurisprudenza che hanno consentito di fare chiarezza in casi particolari.

I beni acquistati con denaro personale

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha stabilito che i beni acquistati con denaro personale sono esclusi dalla comunione dei coniugi (Cass. civ. ordinanza n. 26981/18).
In caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato insieme o separatamente durante il matrimonio costituisce automaticamente oggetto della comunione, ed è comune ai due coniugi anche se diretto a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia stato pagato con i ricavi dell’attività separata di uno dei coniugi.

Se il bene è stato acquistato con denaro ricavato dalla vendita di beni personali o di utilizzo strettamente personale o che serva per l’esercizio della professione, resta escluso dalla comunione. La Corte di Cassazione ha anche precisato che l’esclusione deve risultare dall’atto di acquisto e il coniuge non acquirente deve rilasciare una dichiarazione in questo senso (Cass. civ. sez. II sent. n.26981/18).

In relazione ai beni immobili, l’acquisto di un bene di questo genere o di un diritto reale su di esso durante il matrimonio ricade subito in comunione e di solito i coniugi devono stipulare in modo congiunto l’atto di acquisto.

In relazione agli immobili, la giurisprudenza ha affrontato il caso della costruzione della casa avvenuta durante il matrimonio da entrambi i coniugi ma sul suolo personale ed esclusivo di uno di loro.
In simili casi appartiene esclusivamente al proprietario del suolo e non entra a fare parte della comunione legale (Trib. Latina sez. I sent. n.2336/2018.)

L’altro coniuge ha diritto di ottenere la restituzione di quanto eventualmente speso per la costruzione, a condizione che ne possa dare prova.
Il bene acquisito attraverso donazione indiretta resta escluso dalla comunione.

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